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L'indifferibilità dei lavori è il presupposto necessario per il rimborso delle spese anticipate dal condomino per i lavori urgenti

I giudici del gravame pongono l'accento sul presupposto dell'urgenza necessario per il rimborso delle spese anticipate dal condomino ex art. 1134 c.c.
Avv. Nicola Frivoli 
13 Dic, 2024

Con sentenza emessa in data 19 novembre 2024, n. 4674, la Corte di Appello di Napoli, rigettava il gravame proposto da condomino-appellante, avverso pronuncia emessa dal Tribunale di primo grado, avente ad oggetto l'ottenimento del rimborso della somma anticipata per i lavori di rifacimento del lastrico solare di proprietà esclusiva del detto condomino.

Con il giudizio di prime cure, il giudice campano, rigettava la domanda attorea precisando che non sussistevano i presupposti di cui all'art. 1134 c.c. per riconoscere all'istante il rimborso delle spese per i lavori eseguiti sul lastrico solare di proprietà esclusiva (aspetto già accertato con altro precedente giudizio).

Il Tribunale evidenziava, altresì, che per il rimborso delle spese urgenti sostenute per i beni comuni necessitasse la presenza di ragioni di urgenza, sicché l'intervento diretto e finalizzato alla riparazione della cosa comune poteva trovare giustificazione, e quinti la possibilità di rimborso, soltanto nell'ipotesi in cui si trattasse di lavori indifferibili.

Avverso tale pronuncia, veniva proposto l'appello dal condomino su quattro motivi, chiedendo l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, perché il giudice di primo grado aveva commesso un palese errore nell'applicazione dell'art. 1134 c.c. poiché non aveva considerato dall'istruttoria espletata, dalla quale era emerso l'autorizzazione dell'amministratore per lavori eseguiti sul lastrico solare.

Riteneva l'appellante che il giudicante di prima cure, avesse violato l'art. 1134 c.c. nel valutare il requisito d'urgenza sussistente perché vi era un fenomeno infiltrativo degenerato e pregresso.

Infine, il condomino lamentava l'illogicità della motivazione sotto il profilo della non considerazione della nozione di comune esperienza atteso che non venendo eliminate le cause infiltrative le stesse degeneravano e rendevano indifferibili gli interventi necessari per evitare l'aggravarsi delle conseguenze dannose e restituire alla res la sua piena funzionalità.

I lavori di manutenzione straordinaria vanno autorizzati dall'assemblea condominiale

Il giudice di appello fonda il suo convincimento sul rigetto della pronuncia impugnata sulla convinzione dell'appellante che per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria necessiti l'autorizzazione dell'amministrato di condominio.

Tale prospettazione è del tutto infondata, posto che l'organo decisorio su tali lavori è l'assemblea condominiale in virtù delle attribuzioni sancite nell'art. 1135 c.c. Non memo importante, la Corte territoriale rilevava l'inammissibilità del motivo di gravame perché tale circostanza dell'autorizzazione dell'amministratore di condominio all'autorizzazione dei lavori non era stata allegata in primo grado e non aveva costituito oggetto del "thema decidendum" e del "thema probandum", e che perciò non poteva essere fatto valere per prima volta in appello, in violazione del divieto previsto dall'art. 345 c.c.

La gestione di iniziativa individuale richiede l'urgenza

Il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso solo se ne dimostri, ai sensi dell'art. 1134 c.c. l'urgenza, ossia dimostri che le opere, per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi o alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo; ricorre l'urgenza quando, secondo un comune metro di valutazione, gli interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa.

Dunque, l'urgenza deve essere quindi commisurata alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a sé o a terzi o alla stabilità dell'edificio un danno ragionevolmente imminente, ovvero alla necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità (Cass. civ. sez. VI, 08 giugno 2017, n. 14326; Cass. civ. sez. II, 23 settembre 2016, n. 18759; Cass. civ. sez. II, 19 dicembre 2011, n. 27519; Cass. civ. 23 aprile 2010, n. 9743).

Condizioni per il rimborso delle spese per lavori indifferibili

Chiarito quanto innanzi, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1134 c.c. va considerata urgente non già la spesa che sia giustificata dalle condizioni di degrado o di scarsa manutenzione o di incuria, quanto la spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provvedere.

La ragione sottintesa all'art. 1134 c.c. viene ravvisata proprio nell'esigenza di evitare dannose interferenze del condomino nell'amministrazione, dovendosi esprimere il concorso dei singoli proprietari alla gestione delle cose comuni essenzialmente in forma assembleare. La prova dell'indifferibilità della spesa incombe sul condomino che chiede il rimborso, il quale deve dimostrare, a tal fine, la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini (cit. Cass. civ. sez. VI, 8 giugno 2017, n. 14326).

Condivisibile è la decisione di rigetto del gravame della Corte d'appello competente, perché l'appellante, comunque, non ha adeguatamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico. In altri termini, l'appellante nel giudizio di primo grado non ha provato la sequenza di fatti che avrebbe avvalorato l'indifferibilità delle opere eseguite, perciò giustamente è stata confermata dal giudice del gravame la decisione del giudice di primo grado.

Sentenza
Scarica App. Napoli 19 novembre 2024 n. 4674
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