Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Nelle more del giudizio il conduttore deve continuare a pagare l'affitto

L'inadempimento del conduttore se prosegue anche nelle more del giudizio.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

L'inadempimento del conduttore se prosegue anche nelle more del giudizio diventa grave e motivo di recesso del contratto di locazione. “Ai fini dell'accertamento dell'inadempimento del conduttore occorre valutare tutto il comportamento dello stesso, anche quello tenuto nelle more del giudizio.

Un inadempimento non grave può quindi diventare grave se nelle more del giudizio il conduttore continua a non versare i canoni continuando a godere dell'immobile”. Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Palermo con la sentenza del 21 settembre 2016 n. 4561 in merito alle conseguenze del mancato pagamento del canone locatizio.

I fatti di causa. Tizio, con atto di citazione, intimava sfratto per morosità nei confronti di Caio esponendo che il convenuto non aveva pagato i canoni di locazione da aprile a giugno 2015 per complessivi Euro 1200,00 relativi al contratto di locazione del 7 gennaio 2015.

Per i motivi esposti, intimava al conduttore sfratto per morosità, contestualmente citandolo, davanti al Tribunale di Palermo, per la convalida.

All'udienza per la convalida si costituiva l'intimato che si opponeva alla convalida esponendo di non avere avuto energia elettrica nell'immobile fino a giugno 2015; per tali motivi, con domanda riconvenzionale chiedeva che il locatore fosse condannato al risarcimento dei danni subiti.

La riduzione del canone. Il pagamento del canone di locazione costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal versare il corrispettivo o di determinare unilateralmente il canone nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, anche quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte (Trib. Novara, 09/01/2006).

La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti; inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede.

 Continua [...]

Per continuare a leggere la notizia gratuitamente clicca qui...

Sentenza
Scarica Tribunale di Palermo del 21 settembre 2016 n. 4561
  1. in evidenza

Dello stesso argomento


Piove in casa? Devi comunque pagare l'affitto

Si continua a pagare l'affitto anche se piove in casa. Nel caso d'infiltrazioni in un appartamento concesso in locazione, il conduttore non può permettersi, salvo casi eccezionali, di sospendere il pagamento