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L'IMU per l'appartamento del portiere deve essere pagata tenendo conto solo del criterio previsto dal regolamento condominiale?

Sussiste l'interesse ad agire del singolo condomino a prescindere dall'entità dell'utilità economica?
Avv. Dina Colucci 
Mag 17, 2023

Una sentenza del Tribunale di Taranto ha stabilito che sussiste l'interesse del singolo condomino all'impugnazione della delibera che approva il rendiconto condominiale, onerando erroneamente tutti i condòmini dell'obbligo di partecipare alla spesa per il pagamento dell'IMU dell'appartamento del portiere senza tener conto del criterio previsto dalle tabelle allegate al regolamento di condominio, a prescindere dall'utilità economica che deriverebbe al ricorrente. (Tribunale di Taranto del 17 aprile 2023 n. 861)

La sentenza in questione, pertanto, offre l'occasione per soffermarsi sull'impugnazione delle delibere condominiali analizzando, soprattutto, l'interesse ad agire del condomino che contesta la decisione dell'organo assembleare.

A proposito di impugnazione delle delibere assunte dall'organo assembleare occorre far riferimento a quanto previsto dall'art. 1137 del codice civile norma che stabilisce la regola genale dell'assoggettabilità ad azione di annullamento delle delibere condominiali, delimitando le delibere annullabili dalle delibere affette da nullità le quali ,essendo una categoria di delibere ad estensione residuale, sono assoggettate ad impugnazione nelle seguenti ipotesi: mancanza degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto, contenuto illecito delle delibere contrarie cioè a norme imperative, ordine pubblico e buon costume.

Rientrano nell'ambito delle delibere annullabili, come chiarito dalla Cassazione, quelle delibere aventi ad oggetto la ripartizione delle spese di gestione di parti e servizi comuni, come nell'ipotesi vagliata dal Tribunale di Taranto, adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convezione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte comunque nell'esercizio delle attribuzioni assembleari ed il termine di impugnazione è quello sancito dal secondo comma dell'art. 1137 c.c. e quindi entro il "…termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti." (Cass. sez. Un. 9839/2021)

Per quanto riguarda, invece, il tema centrale affrontato dalla pronuncia del Tribunale di Taranto, ossia l'impugnazione della delibera che approva il rendiconto annuale dell'amministrazione la Cassazione ha già evidenziato che la stessa può essere impugnata solo per ragioni di mera legittimità, dato che non è permesso al singolo condomino la possibilità di mettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non attraverso l'impugnazione della delibera. (Cass. civ. sez. II, n. 5254/2011, Cass. civ. sez. II, n. 3437/1994).

In merito alle caratteristiche del rendiconto condominiale l'art. 1130 bis c.c., introdotto dalla riforma del condominio attuata con la legge 220/2021, stabilisce che lo stesso deve contenere "le voci di entrata e di uscita" e pertanto gli incassi ed i pagamenti eseguiti, mentre per quanto riguardo la validità di approvazione della delibera condominiale la giurisprudenza ha già chiarito che la stessa deve essere "idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa" con le quote di ripartizione. (Cass. n. 9099/2000; invece sul tema dell'interesse ad agire del condomino che impugna la delibera di approvazione del rendiconto si segnala: Cass. 18.1.2023 n. 1370, con nota di CELESTE A., Il condomino ha interesse ad impugnare il rendiconto che non riporta un suo credito accertato in sede giudiziaria, in Condominioelocazione.it., fasc. 16.2.2023)

L'IMU per l'appartamento del portiere deve essere pagata tenendo conto solo del criterio previsto dal regolamento condominiale? Fatto e decisione

Un condomino impugna la delibera assembleare di approvazione del rendiconto consuntivo di esercizio del 2016, contestando una serie di motivi di illegittimità rispetto ai quali, in questa sede, ci limiteremo ad analizzare solo quei motivi di impugnazione accolti.

In particolare il condomino osserva che la delibera in questione doveva considerarsi illegittima perché:

  • I pagamenti IMU per gli anni 2014 e 2015, riferibili all'abitazione del portiere, erano stati effettuati tenendo conto della tabella 3 e non della tabella 1 allegata al regolamento di condominio, evidenziando che tale erronea identificazione della tabella applicabile aveva determinato come conseguenza una non corretta ripartizione della spesa fra tutti i condomini;
  • Le spese per gli interventi di manutenzione elettrica non erano state ripartite in maniera distinta fra le scale A E B ma in modo causale.

Il Condominio convenuto ha contestato ogni addebito sostenendo l'infondatezza delle contestazioni sollevate e la loro inammissibilità in quanto relative a ragioni di merito e non di legittimità della delibera impugnata, ribadendo la carenza di interesse ad agire dell'attore ex art. 100 cpc.

Analisi dell'interesse ad agire in caso di impugnazione condominiale

La sentenza del Tribunale di Taranto n. 861 del 2023 analizzando proprio tale eccezione sollevata dal Condominio convenuto, relativa alla carenza dell'interesse ad agire del condòmino ricorrente, riportandosi ad un principio già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ha precisato che "l'interesse ad agire rappresenta una condizione dell'azione e sussiste, in generale, solo quando è astrattamente configurabile per l'attore un'utilità dipendente dall'accertamento della nullità o annullabilità dell'atto impugnato" (Cass. n. 12326/2005).

Soffermandosi sul caso esaminato la sentenza in commento ha ulteriormente precisato che nel giudizio di impugnazione della delibera rileva non solo l'interesse generale al corretto svolgimento dei rapporti condominiali nel rispetto delle regole, ma anche l'interesse particolare del singolo condomino alla rimozione di una delibera contraria alla legge o al regolamento di condominio (ipotesi quest'ultima verificatasi nel caso in esame) (Cass. n. 17276/2005).

Nel caso di specie la sentenza ha puntualizzato che al di là dell'entità del ritorno economico che il ricorrente (singolo condòmino) possa conseguire è sufficiente che lo stesso abbia una rilevanza non meramente formale tale da giustificare l'intervento dell'autorità giudiziaria.

In pratica, quindi, nel caso in questione è relativo il vantaggio economico che il ricorrente potrà trarre dall'accoglimento del motivo alla base dell'impugnazione della delibera di approvazione del rendiconto, che comunque il giudice ha ritenuto tale da giustificare l'esistenza di un effettivo interesse ad agire in grado di giustificare l'intervento dell'autorità giudiziaria, ma assume rilievo soprattutto l'illegittima ripartizione delle spese ripartite a caso e senza tener conto del criterio effettivamente sancito dal regolamento condominiale.

Dopo aver precisato tali aspetti centrali della vicenda la sentenza si conclude con l'accoglimento parziale dei motivi alla base dell'impugnazione del singolo condomino ritenendo fondata la doglianza relativa alla erronea ripartizione delle spese per il pagamento dell'IMU dell'appartamento del portiere alle quali dovevano partecipare, come stabilito dalle tabelle allegate al regolamento, solo i condomini proprietari dell'unità immobiliari destinati ad abitazioni e studi professionali delle scale A e B, restando esclusi tutti gli altri condòmini incluso il ricorrente.

Lo stesso criterio, inoltre, è stato applicato per la ripartizione delle spese di manutenzione elettrica.

La sentenza, applicando, tale criterio ha dichiarato parzialmente illegittima la delibera di approvazione del rendiconto impugnata dal singolo condomino compensando fra le parti le spese di lite.

Sentenza
Scarica Trib. Taranto 17 aprile 2023 n. 861
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