Impugnazione di delibera: effetto caducatorio unitario
Il principio sopra espresso è stato da ultimo fatto proprio dalla Cass. 20 gennaio 2023, n. 1711 (si veda la precedente decisione della Cass. 11 agosto 2022, n. 24713).
Questa la motivazione, in generale: il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (cfr. Cass., n. 9068/2022, Cass., n. 19250/2021).
Questo vale per l'impugnazione di deliberazione assembleare.
La sentenza che dichiari la nullità o pronunci l'annullamento della impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale produce un effetto caducatorio unitario, che opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro.
L'ampliamento dell'efficacia del giudicato a tutti i componenti dell'organizzazione condominiale è, del resto, coerente col disposto del primo comma dell'art. 1137 c.c., per cui le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, essendo inconcepibile che la delibera annullata giudizialmente venga rimossa per l'impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri comproprietari.
Ciò è in quanto la pronuncia giudiziale non opera solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito (v. Cass., n. 9068/2022, Cass., n. 19250/2021)
Precedente orientamento giurisprudenziale: valore dell'importo in contestazione
Sino a poco tempo fa, la giurisprudenza era in parte di contrario avviso perché affermava che per la vertenza instaurata dal singolo condomino concernente il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, la competenza per valore è data dall'importo contestato ex art. 12 c.p.c., in base alla sua singola obbligazione, e non all'intero ammontare di cui al riparto approvato in quanto la decisione giudiziale non ha efficacia di giudicato sulla validità della delibera concernente la voce di spesa nella sua globalità, essendo invece un accertamento incidentale.
L'ulteriore osservazione alla base era che occorre avere riguardo al "thema decidendum", invece che al "quid disputandum" (Cass., 28 agosto 2018, n. 21227; Cass., 5 luglio 2013, n. 16898; Cass., 16 marzo 2010, n. 6363; Cass., 24 gennaio 2001, n. 971. Contrarie Cass. sez. 2, 22 gennaio 2010, n. 1201; Cass. sez. 2, 13 novembre 2007, n. 23559; Cass. sez. 2, 5 aprile 2004, n. 6617; Cass. sez. 2, 21 giugno 2000, n. 8447).
Negli ultimi anni pare prevalere l'orientamento opposto. Conferma è data dalla Cass., 7 luglio 2021, n. 19250, sulla cui base si osserva che la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro.
D'altronde in generale si rileva che, quando sia chiesto l'annullamento di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ove il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia "ex se" alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore, la domanda giudiziale appartiene alla competenza residuale del tribunale, non avendo ad oggetto la lesione di un interesse suscettibile di essere quantificato in una somma di denaro per il danno ingiustamente subito ovvero per la maggior spesa indebitamente imposta (Cass., 20 luglio 2020, n. 15434).
La domanda di impugnazione del singolo non può quindi intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio, estendendosi, piuttosto, alla validità dell'intera deliberazione (cfr. Cass., 29 gennaio 2021, n. 2127; Cass., 25 novembre 1991, n. 12633).
La soluzione da ultimo adottata è in linea con la consolidata giurisprudenza processualistica in base alla quale ex art. 12 c.p.c. "il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione" - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (Cass., 6 febbraio 2018, n. 2850; Cass., 23 febbraio 2012, n. 2737; Cass., 12 dicembre 2004, n. 21529).