Una recente sentenza del Tribunale di Civitavecchia ha stabilito che non opera la copertura assicurativa, che solleverebbe l'ex amministratore dai danni arrecati al condominio per aver sottratto somme dal conto condominiale menzionate nel rendiconto ma prive di documenti giustificativi, se la polizza è provvista della clausola del "claims made" (a richiesta fatta) che limita la copertura assicurativa solo dal momento della vigenza e fino alla sua scadenza. (Tribunale di Civitavecchia, 5 gennaio 2023, n. 12)
Copertura assicurativa e indebiti prelievi dal conto condominiale dell'ex amministratore. La vicenda
Un condominio cita in giudizio l'ex amministratore che ha ricoperto la sua carica per quindici chiedendo la restituzione dei documenti che forniscono la prova di una serie di spese e la sua condanna alla restituzione di una somma di oltre ventimila euro relativa ad importi indebitamente prelevati dal conto condominiale e non effettivamente spesi.
Instaurato il giudizio si è costituito l'ex amministratore sostenendo di aver consegnato tutta la documentazione contabile al nuovo amministratore subentrante in data 11.8.2015, contestando in toto ogni addebito mosso nei suo confronti dal condominio chiedendo, con domanda riconvenzionale, il risarcimento del danno patito a causa della condotta diffamatoria osservata dallo stesso provvedendo, allo stesso tempo, alla chiamata in causa della compagnia assicurativa dalla quale ha preteso di essere manlevato in caso di condanna.
La Compagnia assicurativa, dal canto suo, ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa tenendo conto del fatto che la prima richiesta di risarcimento del danno formulata dal Condominio è pervenuta all'ex amministratore in data antecedente alla vigenza della polizza.
Riconoscimento dei danni e inoperatività della copertura assicurativa
La sentenza del Tribunale di Civitavecchia (sent. n. 12/2023) ha accolto, anche se parzialmente, le richieste del condominio analizzando nel merito tanto il tema delle varie spese asseritamente sostenute dall'ex amministratore di condominio ma non provate documentalmente, quanto quello dell'operatività della polizza assicurativa che avrebbe dovuto manlevare l'ex amministratore in caso di condanna alla restituzione delle somme ingiustificatamente prelevate dal conto del condominio.
Per quanto riguarda il prelievo di somme, da parte dell'ex amministratore dal conto condominiale avvenuto nel 2015 e precisamente qualche giorno prima del passaggio di consegne al nuovo amministratore, la sentenza ha accertato un prelievo indebito dal conto condominiale di circa mille euro che l'ex amministratore ha giustificato "a titolo di restituzione di somme anticipate" senza fornire tuttavia alcuna prova.
A fronte della mancata giustificazione, con prove documentali, da parte dell'ex amministratore di tale spese la sentenza ha stabilito che la relativa somma è stata "indebitamente prelevata e deve essere restituita al Condominio". (Tribunale di Civitavecchia, sentenza n. 12 del 5 gennaio 2023).
Per quanto riguarda invece la gestione ordinaria del 2014, e quindi attinente ad un periodo durante il quale era ancora in carica l'ex amministratore, il condominio ha dettagliatamente indicato, come attesta la sentenza in commento, diverse voci di spesa che, sebbene esposte nel consuntivo, non risultavano documentate avanzando, pertanto, la legittima pretesa di restituzione poiché si trattava di importi illecitamente trattenuti dall'ex amministratore. (le spese in questione si riferiscono come attesta la sentenza del Tribunale di Civitavecchia a "somma dovuta a titolo di Imu che risulta registrata come debito del Condominio verso terzi e non risulta pagata…; nonché ad altra somma di oltre cinquemila euro per la spesa di energia elettrica riguardanti conguagli degli anni precedenti".
In merito a tali spese la sentenza ha accertato, accogliendo le richieste del Condominio, la mancanza di documenti giustificativi delle stesse che non sono mai stati prodotti dall'ex amministratore, concludendo pertanto che i relativi importi erano stati indebitamente sottratti dal conto condominiale e pertanto vi era l'obbligo di restituzione essendo state illecitamente ritenute da parte, appunto, dell'ex amministratore condominiale.
Riguardo, invece, alla domanda di manleva formulata dall'ex amministratore nei confronti della Compagnia assicurativa il Tribunale con la sentenza in commento ha accolto l'eccezione di inoperatività della Polizza sollevata dalla Compagnia sulla base del fatto che la formale richiesta di risarcimento dei danni da parte del condominio era stata inoltrata all'ex amministratore prima dell'attivazione della polizza assicurativa.
La sentenza a tal proposito osserva che la "la polizza contiene la clausola del claims made, vale a dire a richiesta fatta, che comporta la delimitazione della copertura assicurativa in base alle sole richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di assicurazione e notificate alla Compagnia durante la vigenza della stessa". (Tribunale Civitavecchia sent. n. 12/2023).
A tal proposito, analizzando nel dettaglio i fatti di causa, la sentenza ha accertato in primo luogo che la data di decorrenza della polizza era quella del 1.4.2017 mentre le richieste di risarcimento formulate dal condominio all'ex amministratore risalivano tutte al 2015, palesemente ed ampliamente prima della decorrenza della polizza, e riguardavano, come documentalmente provato, l'illegittimo prelievo di somme dal conto condominiale non provviste da documenti giustificativi.
Dunque una volta accertato che le richieste di risarcimento del danno erano state inoltrate al condominio nel 2015, e quindi, prima della decorrenza della polizza assicurativa (1.4.2017), la sentenza ha deciso il rigetto della domanda di manleva formulata dall'ex amministratore nei confronti della Compagnia condannando quest'ultimo non solo al pagamento in favore del condominio di una somma di circa diecimila euro, corrispondenti agli indebiti prelievi effettuati dal conto condominiale, ma anche al pagamento delle spese di giudizio.