Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4547 del 21 marzo 2023, ha stabilito che va revocato il decreto ingiuntivo con cui il condomino chiede all'amministratore la consegna di determinate cose mobili, allorquando questi abbia già consegnato tutto ciò di cui era in possesso in ragione del suo incarico al nuovo amministratore regolarmente nominato. Approfondiamo la questione.
Legittimazione passiva dell'ex amministratore: fatto e decisione
Il giudizio de quo prendeva le mosse dall'opposizione promossa dall'ex amministratore avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da uno dei condòmini con cui si chiedeva la consegna delle "cose mobili" indicate nel ricorso.
A dire dell'opponente, la sua legittimazione passiva era venuta meno allorquando l'assemblea, prima ancora dell'atto introduttivo del procedimento monitorio, aveva regolarmente designato un nuovo amministratore, al quale era stata consegnata tutta la documentazione di cui era in possesso al momento del formale passaggio di consegne.
Evidenziava dunque come, attesa l'instaurazione del procedimento monitorio in data successiva alle proprie dimissioni e alla nomina di un nuovo amministratore, sussisteva la propria carenza di legittimazione passiva.
Il Giudice capitolino ha accolto l'eccezione dell'opponente. Dagli atti si evince infatti che il condominio non fosse rimasto privo di amministratore ma che al contrario, contestualmente alle dimissioni della parte opponente, ne aveva nominato un altro all'unanimità.
Secondo il Tribunale di Roma deve quindi ritenersi che la nomina di un nuovo amministratore in sostituzione del precedente dimissionario spieghi efficacia, peraltro anche nei confronti dei terzi, dal momento in cui sia adottata la relativa deliberazione dell'assemblea, nelle forme di cui all'art. 1129 cod. civ., senza che abbia rilievo la diversa data in cui sia stato sottoscritto il verbale di consegna della documentazione dal vecchio al nuovo amministratore (in questo senso Cass., sent. n. 14599/12).
Non devono quindi essere condivise le deduzioni dell'opposta in relazione alla persistenza, in capo all'opposto, della qualità di amministratore, dopo le dimissioni e sino al passaggio delle consegne, e ciò tenuto conto che l'assemblea condominiale, accettate le dimissioni, nominava immediatamente un nuovo amministratore.
L'avanzata eccezione di carenza di legittimazione passiva deve pertanto essere accolta.
Legittimazione passiva dell'ex amministratore: considerazioni conclusive
La sentenza in commento si pone nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità. Come noto, la Suprema Corte (Cass., sent. n. 18185/21) ha chiarito che l'amministratore condominiale che sia cessato dall'incarico è tenuto a restituire tutta la documentazione in suo possesso ed afferente alla gestione condominiale mediante consegna:
- all'amministratore subentrante, ove l'assemblea abbia provveduto alla sua designazione (spiegando la relativa delibera di nomina efficacia anche nei confronti dei terzi, ai fini della rappresentanza sostanziale del condominio), ovvero
- al singolo condomino che gliene faccia richiesta, nel caso di mancata nomina del nuovo amministratore, non legittimando siffatta evenienza uno ius retinendi rispetto a detta documentazione, né un esonero dal rendiconto, stante la già avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e ciascuno dei condòmini, potendosi presumere che l'istanza di uno di essi interessi egualmente tutti gli altri, in quanto affare agli stessi comune.