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Lettura dei ripartitori di calore, se è un servizio a se stante l'IVA è al 22%

Se il servizio affidato ad una società non rappresenta prestazione accessoria in un più ampio ambito di “servizio energia”, allora si applica l'aliquota IVA ordinaria.
Redazione 
4 Giu, 2020

Dire che si affida esclusivamente il servizio di lettura di ripartitori di calore, in relazione alla contabilizzazione del consumo dell'impianto di riscaldamento, ovvero che lo si affida in un più ampio ambito di contratto di servizio energia è differente.

Più nello specifico, questa differenza si riverbera sull'aliquota IVA applicabile al contratto: 22% nel primo caso, 10 % nella seconda ipotesi.

A dirlo, con la risoluzione risposta n. 163 del 3 giugno 2020 ad una società che opera nel settore energetico l'Agenzia delle entrate.

IVA per il servizio di lettura dei ripartitori di calore, il quesito

La società ha illustrato la propria domanda all'Agenzia specificando tre distinte ipotesi. Essa, si legge nel quesito, opera, solitamente, in tre modi differenti:

a) può accadere che gli venga affidata l'installazione dei ripartitori di calore e, contestualmente, il servizio di lettura degli stessi; in questi casi, quindi la società medesima dà avvio al servizio di lettura dei ripartitori subito dopo averli installati presso il condominio;

b) in altri casi, la società esegue il solo servizio di lettura dei ripartitori, già installati in epoca precedente presso il condominio dalla essa stessa;

c) infine essa esegue il solo servizio di lettura dei ripartitori, già installati in epoca precedente da una ditta terza.

Chiedeva, quindi, di conoscere l'aliquota IVA applicabile in tutti e tre i casi fosse quella agevolata al 10 per cento prevista per l'installazione dei ripartitori, ex art. 7, comma I, lett. b) L. n. 488/1999, integrando la prestazione di lettura dei ripartitori una prestazione accessoria a quella di installazione degli stessi.

Domandava, inoltre, prescindendo dalla natura accessoria della prestazione "se, in ogni caso, alla prestazione di lettura - ogni qual volta essa sia compresa in un contratto di Servizio Energia di cui al D. Lgs n. 115/2008 ovvero sia svolta contestualmente, seppur con separato contratto, a detto Servizio Energia assoggettato, in presenza di tutte le condizioni ivi richieste, all'aliquota IVA agevolata del 10 per cento di cui al n. 122, Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 - sia applicabile la medesima aliquota IVA del 10 per cento".

IVA per il servizio di lettura dei ripartitori di calore, la risposta dell'Agenzia

L'Agenzia ha prima d'ogni cosa chiarito cosa debba intendersi per prestazione accessoria, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA al 10%.

Ciò per dare poi risposta negativa circa l'applicabilità dell'imposta in tal misura nel caso di cui alla precedente lettera a).

Secondo la Corte di Giustizia (sentenza dell'11 gennaio 2001, C-76/99), dice l'Agenzia delle Entrate "una prestazione deve essere considerata "accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore".

Beni finiti: Iva agevolata solo se autonomi da un punto di vista strutturale e funzionale

In questo contesto, precisa l'ente, installazione e lettura dei ripartitoti (lettera a) non sono prestazioni collegate da accessorietà.

Per l'Agenzia l'unico caso di accessorietà, nei termini predetti, si ha solo in caso di stipula, da parte della società, "di un Contratto di Servizio Energia, nei termini disciplinati dal D. Lgs n. 115/2008, che preveda, tra le prestazioni oggetto del contratto, anche la lettura dei ripartitori di calore (posti all'interno dei condomini), al corrispettivo potrà essere applicata l'aliquota IVA del 10 per cento, come disposto dal punto 122), della Tabella A".

Questa la definizione di contratto di Servizio di Energia di cui al citato decreto legislativo: "a) contratto servizio energia: è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

b) (...);

c) fornitore del contratto servizio energia: è il fornitore del servizio energetico che all'atto della stipula di un contratto servizio energia risulti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3".

Non solo il contratto deve avere determinate caratteristiche, ma anche il fornitore deve possedere specifici requisiti. In tal caso l'IVA applicabile è quella ridotta nella misura del 10%.

IVA agevolata al 10%, quando si applica?

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