La Corte di Appello di Campobasso con la sentenza numero 286 del 2024 del 06/11/2024 ha ribadito, in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, i seguenti principi: l'eccezione relativa al mancato regolare esperimento del procedimento di mediazione deve essere sollevata dal convenuto o rilevata dal giudice a pena di decadenza non oltre la prima udienza utile; in caso di mediazione obbligatoria, è necessaria la partecipazione personale delle parti.
Principi fondamentali sulla mediazione obbligatoria e la sua applicazione
Con ricorso ex art. 702 c.p.c. Alfa e Beta chiedevano che il Tribunale dichiarasse nulle ed illegittime due delibere assembleari assunte dal Condominio Gamma poiché lesive, presuntivamente, dei propri diritti.
Il Condominio Gamma si costituiva ed in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda di parte ricorrente per violazione dell'art. 5 comma 1-bis D. Lgs. 28/2010 non avendo esperito preliminarmente il procedimento di mediazione.
Alla prima udienza il Tribunale disponeva un rinvio affinchè le parti dessero corso alla procedura obbligatoria di mediazione; all'udienza successiva, il condominio eccepiva la tardività della domanda di mediazione proposta oltre il termine indicato dal Giudice ed il Tribunale disponeva un nuovo rinvio per la precisazione delle conclusioni.
A questa udienza, il Condominio eccepiva la mancata comparizione dei ricorrenti all' incontro di mediazione ed a seguito di alcuni rinvii disposti per la decisione della causa, il Tribunale dichiarava improcedibile la domanda di parte ricorrente.
A fondamento della propria decisione, il Tribunale rilevava che all'incontro di mediazione non erano comparsi i ricorrenti personalmente ma soltanto il procuratore, rilevava, altresì, che la procura conferita al procuratore non conteneva alcun riferimento alla mediazione e per tale motivo la partecipazione dei ricorrenti alla mediazione tramite il proprio procuratore non era rituale con conseguente improcedibilità.
Avverso detta decisione Alfa e Beta proponevano appello, contestando che l'eccezione relativa all'improcedibilità della domanda per mancata mediazione obbligatoria era stata tardivamente sollevata dalla controparte.
La Corte d'Appello di Campobasso rigettava l'appello ritenendo il predetto motivo infondato. Secondo l'Organo Giudicante, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione deve essere eccepita o rilevata d'ufficio, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza e se il procedimento si è esaurito in un'unica udienza, non oltre la sua celebrazione.
Il Condominio aveva rilevato l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione nella propria comparsa di risposta e per tale motivo nessuna decadenza poteva essere configurata al riguardo.
L'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento preventivo del procedimento di mediazione
L'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 28/2010, novellato dalla Riforma Cartabia, ha ampliato il numero delle materie soggette a mediazione obbligatoria, per le quali la mediazione costituisce una condizione di procedibilità: "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo"
Al comma 2 il legislatore, nel ribadire che la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziaria e che improcedibilità può essere eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice d' ufficio, esplicita che qualora il giudice fissi un'ulteriore udienza perché nella prima aveva rilevato che la mediazione non era stata esperita o non si era conclusa, in tale udienza il giudice deve accertare se mediazione è stata effettuata ovvero dichiarare l'improcedibililità della domanda.
Tuttavia, non è sufficiente che la parte onerata esperisca il tentativo di mediazione, in quanto la stessa, pur potendo registrare esito negativo, non può "ridursi a mero onere processuale"; al contrario, è necessario che le parti abbiano concretamente e realmente tentato di trovare un accordo e che la mancata adesione, così come la dichiarazione di non voler entrare in mediazione al primo incontro possono essere ritenute dal giudice condizioni non sufficienti per ritenere esperito il tentativo di conciliazione (Corte d'Appello di Firenze, sent. n. 1771/2023; Tribunale di Nocera Inferiore, sent. n. 1326/2024; Tribunale di Forlì sent. n. 59/2023).
LA PARTECIPAZIONE PERSONALE DELLE PARTI ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
L' art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010, comma 4, stabilisce che "Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione" e che "in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia".
La disposizione normativa prevede che solo con la partecipazione personale - o a mezzo di procuratore speciale - delle parti al primo incontro dinanzi al mediatore è effettivamente esperito il tentativo di mediazione e, dunque, assolta la condizione di procedibilità della domanda.
Qual è la forma in cui deve essere rilasciata la procura? La Corte di Cassazione ha ribadito che l'atto deve essere redatto nella forma della procura sostanziale, non essendo idonea la procura alle liti rilasciata al difensore, poiché "non attribuisce all'avvocato la rappresentanza sostanziale della parte". (Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 8473/2019).