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L'eccesso di potere rende annullabile la delibera

La decisione dell'assemblea è illegittima se è possibile individuare un intento emulativo della maggioranza nei confronti di uno o più condomini.
Avv. Gianfranco Di Rago 
3 Ott, 2022

Se dal contenuto della deliberazione o dalle circostanze che ne hanno preceduto o accompagnato l'assunzione è possibile desumere che il vero scopo di essa sia quello di nuocere a uno o più condomini, la stessa è annullabile per eccesso di potere.

In questi casi la decisione, pur ineccepibile dal punto di vista formale (convocazione, maggioranze, ecc.), ha una finalità illegittima e che trascende i poteri e le competenze dell'assemblea, divenendo uno strumento con il quale la maggioranza può ingiustamente vessare la minoranza.

Questo il contenuto della sentenza n. 2919 del 20 settembre 2022 della Corte di Appello di Milano, con la quale i giudici, nel confermare una decisione del Tribunale di Pavia, hanno affrontato un caso davvero molto particolare.

Controversia condominiale e mutamento dell'assetto proprietario

Nella specie si trattava di una villetta bifamiliare nella quale abitavano originariamente due famiglie. La disciplina applicabile era quindi quella del c.d. condominio minimo.

Era tuttavia evidente la difficoltà di assumere decisioni, soprattutto in considerazione del fatto che i due condomini tendevano ad avere opinioni opposte su ogni questione che riguardasse l'amministrazione dello stabile.

A un certo punto, per effetto di una serie di donazioni avvenute all'interno di uno dei due nuclei familiari, il figlio degli originari proprietari delle unità immobiliari delle quali si componeva una parte di villa, si era trovato a essere comproprietario con i genitori su una di queste unità per la quota di un centesimo.

Questa operazione aveva comportato un mutamento nell'assetto condominiale, in quanto il numero dei condomini era passato da due a tre, proprio perché su una delle unità immobiliari delle quali si componeva l'edificio condominiale era subentrato un nuovo comproprietario.

Tanto è vero che nella prima assemblea svolta in seguito a questi avvenimenti il figlio della predetta coppia era stato nominato amministratore con il proprio voto e quello del padre.

Da quel momento l'assemblea aveva cominciato a deliberare una serie di opere e interventi di ingente ammontare. Poiché il condomino di minoranza si era rifiutato di versare all'amministratore le spese necessarie all'esecuzione di detti interventi, quest'ultimo si era immediatamente attivato per richiedere e ottenere dei decreti ingiuntivi nei suoi confronti.

Delibere condominiali viziate da eccesso di potere, alcuni chiarimenti

Ne era sorto un numero elevato di cause, tra impugnazioni di delibere e opposizioni ai decreti ingiuntivi e alle esecuzioni.

Nel caso di specie era stata impugnata la delibera con la quale veniva assegnato l'appalto di pulizia delle parti comuni per un prezzo molto elevato, tenuto conto delle modeste dimensioni delle stesse.

La circostanza che, come si vedrà, ha maggiormente attirato l'attenzione dei giudici è che, sebbene il condomino in minoranza avesse contestato che per tutte le opere deliberate dall'assemblea gli altri condomini non avessero mai versato le quote di propria spettanza, il condominio, in persona del predetto amministratore, non aveva mai provato il contrario.

Di fatto, quindi, nei confronti del condomino in minoranza erano stati richiesti plurimi decreti ingiuntivi, mentre lo stesso amministratore-condomino e la sua famiglia non avevano mai versato un centesimo nelle casse comuni.

Eccesso di potere nelle delibere condominiali: la sentenza di appello

I giudici di appello, nel confermare la decisione di prime cure, che aveva annullato la delibera impugnata per eccesso di potere, hanno doverosamente premesso che in tema di condominio, secondo la giurisprudenza di legittimità, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi a un riscontro di legittimità.

Detta verifica, tuttavia, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può comprendere anche l'eccesso di potere, "purché la causa della deliberazione risulti - sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea" (Cass. civ., n. 20135/2017).

Rientra, quindi, nell'ipotesi dell'eccesso di potere il caso in cui la deliberazione, pur apparentemente conforme alle finalità previste dall'ordinamento, trovi la sua reale giustificazione nella volontà di arrecare pregiudizio alla minoranza.

La Corte di Appello ha quindi evidenziato come nella specie vi fossero plurimi indizi che portavano a concludere che anche la delibera impugnata in detta sede si iscrivesse nel medesimo disegno volto fin dall'inizio a creare le condizioni formali per poter vessare ingiustamente il condomino di minoranza con continue richieste di contenuto emulativo.

Secondo i giudici, infatti, già l'originaria trasformazione del condominio minimo in un condominio composto da tre condomini - operazione giudicata priva di alcuna logica e plausibile spiegazione - non era stata altro che un espediente per imporre le proprie decisioni in base al principio di maggioranza, come di fatto accaduto negli anni successivi con l'adozione di numerose plurime delibere condominiali.

Risultava infatti documentalmente che nel giro di pochi anni erano state convocate ben 62 assemblee condominiali, che avevano portato all'approvazione di spese ingenti (per un totale di € 176.697,04, da maggiorarsi di quelle deliberate ma non quantificate), senza peraltro mai provvedere a far iniziare alcun lavoro.

Infine, come anticipato, risultava che nessuno degli altri condomini aveva mai provveduto a versare alcunché a fronte delle spese dagli stessi deliberate né l'amministratore aveva richiesto decreto ingiuntivi verso questi ultimi, sebbene morosi al pari del condomino di minoranza.

Sentenza
Scarica App. Milano 20 settembre 2022 n. 2919
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