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Approvazione a maggioranza delle tabelle millesimali: il principio si applica anche alle cause iniziate prima del 2010

Le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1138 c.c., comma 2
Avv. Alessandro Gallucci 
24 Lug, 2012

8 agosto 2010. Per il condominio negli edifici una data a suo modo storica.

La sentenza n. 18477 stabili a chiare lettere che: “ le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1138 c.c., comma 2,” (così Cass. SS.UU. 9 agosto 2010 n. 18477).

In tal senso si osservò che “ l'affermazione che la necessità della unanimità dei consensi dipenderebbe d al fatto che la deliberazione di approvazione delle tabelle millesimali costituirebbe un negozio di accertamento del diritto di proprietà sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni è in contrasto con quanto ad altri fini sostenuto nella giurisprudenza di questa S.C. e cioè che la tabella millesimale serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore tra i diritti dei vari condomini, senza incidere in alcun modo su tali diritti (sent. 25 gennaio 1990 n. 431; 20 gennaio 1977 n. 298; 3 gennaio 1977 n. 1; nel senso che non è richiesta la forma scritta per la rappresentanza di un condomino nell'assemblea nel caso in cui questa abbia per oggetto la approvazione delle tabelle millesimali, in quanto tale approvazione, quale atto di mera natura valutativa del patrimonio ai limitati effetti della distruzione del carico delle spese condominiali, nonché della misura del diritto di partecipazione alla formazione della volontà assembleare del condominio, non è idonea a incidere sulla consistenza dei diritti reali a ciascuno spettanti, cfr. sent. 28 giugno 1979 n. 3634)”.

Insomma le tabelle possono essere approvate a maggioranza se sono conformi ai criteri legali.

Quelle derogatorie, insomma quelle che si basano sul “salvo diversa convezione” contenuto nel primo comma dell’art. 1123 c.c. debbono sempre essere approvate da tutti i condomini. Questo disse la Cassazione nel 2010.

E’ capitato che diverse cause aventi ad oggetto l’approvazione delle tabelle erano pendenti quando su pronunciata la sentenza n. 18477. Alcune erano state decise in Corte d’appello con la dichiarazione di nullità della delibera di approvazione a maggioranza. Tra queste una sulla quale gli stessi ermellini si sono pronunciati lo scorso 27 giugno.

Il condominio aveva impugnato la sentenza del giudice di secondo grado specificando che, tra le altre cose, nel frattempo era mutato l’orientamento giurisprudenziale in merito alle tabelle millesimali sicché quelle approvate o revisionate a maggioranza dovevano considerarsi legittime.

La Corte di Cassazione s’è trovata concorde con questa presa di posizione affermando che “ deve ritenersi che sia venuto meno il supporto logico sul quale è stata basata la sentenza impugnata, considerandosi che la suddetta delibera modificativa era stata approvata con la maggioranza prevista dall'art. 1136 c.c., comma 2 (per come evincibile sulla scorta dello stesso tenore della menzionata delibera del 9 marzo 1967) e che, peraltro, anche le delibere successive riguardanti i bilanci del Condominio erano state adottate considerandosi le tabelle millesimali così come riformulate rispetto a quelle originarie; resta, perciò, ininfluente a quest'ultimo riguardo, l'argomentazione riferita dalla Corte partenopea secondo cui le successive delibere che si erano rifatte ai criteri di riparto illegittimamente modificati non avrebbe potuto assurgere a convalida, riguardando questa forma di sanatoria unicamente gli atti annullabili” (Cass. 27 giugno 2012 n. 10762).

In sostanza: dal 2010 in poi, si tratti di cause antecedenti o successive, si deve tenere presente che le tabelle conformi ai criteri legali possono essere approvate a maggioranza dall’assemblea.

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