È nulla la deliberazione assembleare che abbia approvato il rendiconto in cui la spesa sostenuta dal condominio per il legale che abbia inviato la lettera di messa in mora al condomino moroso venga addebitata integralmente a quest'ultimo.
Infatti, tenuto conto del fatto che il legale incaricato dal condominio svolge un servizio nell'interesse di tutti i condomini, tale spesa deve essere sopportata dall'intera compagine condominiale, sulla base dei rispettivi millesimi di proprietà. Lo ha ribadito il Tribunale di Pavia con la recente sentenza n. 178, datata 10 febbraio 2025.
Distribuzione delle spese legali nei condomini in caso di morosità
Nella specie la condomina impugnante aveva dedotto di essere proprietaria di una unità immobiliare sita nel condominio e che nel maggio 2023 l'amministratrice aveva inviato a tutti i condomini il bilancio preventivo e riparto delle spese condominiali.
La stessa deduceva altresì di avere provveduto al pagamento delle prime due rate del preventivo, rispettivamente in data 26 luglio 2023 e 4 agosto 2023. Tuttavia, in data 5 agosto 2023, la stessa aveva ricevuto da parte di un legale incaricato dal condominio una lettera raccomandata contenente un sollecito per morosità riguardo al mancato pagamento delle spese condominiali, oltre alla richiesta di pagamento di un importo a titolo di competenze professionali.
La ricorrente aveva prontamente inviato una contestazione via pec all'amministratrice, evidenziando di avere già provveduto al pagamento delle prime due rate, ben prima della ricezione della predetta raccomandata e di non dovere in ogni caso nulla a titolo di spese legali.
L'amministratrice aveva tuttavia riportato nel consuntivo successivamente portato all'approvazione dell'assemblea anche un importo a titolo di spese legali imputato esclusivamente alla suddetta condomina. Di qui l'impugnazione del consuntivo.
Il Tribunale di Pavia, nel valutare la questione controversa se l'imputazione in bilancio delle spese legali per il recupero dei crediti in via stragiudiziale debba essere effettuata con riferimento esclusivo al condomino moroso o non debba essere invece operata nei confronti di tutti i condomini, sulla base dei rispettivi millesimi di proprietà, ha ritenuto necessario compiere una valutazione fondata sull'interpretazione degli artt. 1123 e 1125 c.c. Il giudice ha quindi rilevato che in casi del genere l'attività svolta dal legale nominato dal condominio consiste in un servizio erogato a beneficio dell'intera collettività condominiale.
Di qui discende la conclusione che questo tipo di spese devono essere ripartite tra tutti i condomini.
Infatti, pur essendo astrattamente consentito addebitare ai condomini delle spese di natura personale, queste devono necessariamente e obbligatoriamente ancorarsi, in base al disposto di cui al secondo comma dell'art. 1123 c.c., a una diversa e maggiore utilità concreta che il condomino a cui era addebitata la maggiore spesa condominiale trae dall'utilizzo diversificato di una o più parti comuni dell'edificio condominiale.
Tale ancoraggio al criterio legale della parte comune esclude che si possa, salvo espressa previsione contenuta regolamento condominiale contrattuale o espresso accordo della parte gravata, imporre una spesa a un singolo condomino o a specifici gruppi di essi sulla base di altri criteri.
Tale soluzione, secondo il Tribunale di Pavia, è coerente con il rigoroso orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto la nullità della delibera che abbia addebitato solo al singolo condomino le spese legali di una procedura giudiziale avviata contro di esso (si vedano: Cass. civ., 6 ottobre 2008, n. 24696; Cass. civ., 18 gennaio 2016, n. 751). Di conseguenza è nulla la deliberazione assembleare che abbia approvato il consuntivo nel quale sono esposte come addebiti personali le spese legali stragiudiziali relative alla messa in mora del condomino moroso.
Tra l'altro nel caso di specie dalla documentazione in atti era emerso che le spese in questione avevano a oggetto un sollecito trasmesso allorquando la ricorrente aveva già adempiuto, almeno parzialmente, al versamento delle spese condominiali.
Impossibilità di addebitare spese legali individualmente senza condanna
La decisione del Tribunale di Pavia è allineata alla giurisprudenza maggioritaria, sia di merito che di legittimità, per la quale le spese legali, per attività vuoi stragiudiziale vuoi giudiziale, non possono essere addebitate al singolo condomino, se non in forza di un provvedimento giurisdizionale di condanna.
Non rientra, infatti, nei poteri dell'assemblea quello di addossare delle spese personali ai singoli condomini a titolo di rimborso spese legali per attività svolte nell'interesse del condominio e nei confronti del singolo condomino.
Per arrivare a tanto il condominio dovrà quindi ottenere l'accertamento giudiziale della responsabilità del condomino e la condanna del medesimo alla refusione delle spese sostenute dal condominio.