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Le principali contestazioni al fornitore idrico: quando il condominio può reagire

Quando e come il condominio può contestare la fornitura idrica: analisi delle problematiche legate a contatori malfunzionanti, tariffe inadeguate e qualità dell'acqua erogata.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
15 Ott, 2024

La fornitura idrica ad un condominio è spesso fonte di discussioni e problematiche che possono creare tensioni tra i condomini ed il fornitore. Naturalmente, per poter formulare una formale contestazione relativa alla fornitura del servizio idrico condominiale è indispensabile, innanzitutto, procedere all'esatta identificazione dei problemi. Vediamo i principali motivi di contestazione in ambito condominiale.

Controversie sui consumi e verifiche del contatore idrico

In linea generale si può affermare che l'obbligo del gestore idrico di effettuare gli addebiti sulla base delle indicazioni del contatore centrale non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato indicato in bolletta: in altre parole il condominio conserva il diritto di contestazione.

Può quindi affermarsi che, nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.

In caso di contestazione dei consumi da parte del condominio, grava sul somministrante (cioè la società di fornitura idrica) l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) è perfettamente funzionante; i condomini, però, hanno l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al loro controllo e che il consumo abnorme non si sarebbe potuto evitare neppure con una diligente custodia dell'impianto; inoltre, dovranno dimostrare di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non abbiano alterato il normale funzionamento del misuratore o determinato un incremento dei consumi.

In ogni caso, il condominio deve indicare non solo in che modo e in quali termini ha contestato le fatture, ma anche chiarire dove e quando aveva richiesto la verifica dei consumi.

In applicazione di tali principi, quindi, il condominio, non può astenersi dal contestare le fatture ed il malfunzionamento del contatore, richiedendone la verifica. Diversamente il somministrante non è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore.

Del resto è vero che il condominio ha l'onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonché di effettuare la c.d. autolettura; tuttavia anche l'eventuale inadempimento ai controlli sopra detti non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto del condominio-utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno (Cass. civ., Sez. III, 15/09/2021, n. 24904).

Tariffe inadeguate per il servizio idrico condominiale

Il fornitore deve applicare le tariffe corrispondenti all'uso reale degli immobili. È illegittima l'applicazione di tariffe per uso non domestico se si tratta di fornitura del servizio idrico in favore di un condominio costituito da appartamenti ad uso abitativo, soprattutto se tale, circostanza non è mai stata messa in discussione dal fornitore.

Si ricorda che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come "corrispettivo di una prestazione commerciale complessa", il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente ma nel contratto di utenza (Corte Cost. 10 ottobre 2008 n. 335. Il rapporto di fornitura di acqua potabile deve, pertanto, essere inquadrato quale contratto di somministrazione con il corollario che nelle controversie attinenti al pagamento del corrispettivo del servizio, vengono in rilievo "diritti soggettivi e obblighi reciproci". Per tali controversie è competente perciò il giudice ordinario.

Inadeguatezza della qualità dell'acqua fornita al condominio

Ulteriore motivo di contestazione relativo alla fornitura del servizio idrico condominiale può dipendere dall'accertata inadeguata qualità dell'acqua. Ciò può dipendere da molteplici fattori, non ultimo la contaminazione dell'acqua che la renda inadatta al consumo o, comunque, non potabile. A tale proposito merita di essere segnalata una recente vicenda esaminata dal Tribunale di Tempio Pausania.

Nel caso di specie un condominio, con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio il fornitore idrico, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo con il quale l'opposto richiedeva il pagamento delle somme indicate nelle fatture per un importo complessivo pari ad € 5.167,93.

Il condominio, tra l'altro, proponeva domanda di riduzione delle pretese del fornitore sul presupposto della non potabilità dell'acqua fornita.

In particolare i condomini richiedevano al Tribunale che fosse accertato e dichiarato che la società fornitrice, con grave inadempimento contrattuale, a far data dal giorno 01 luglio 2006 e per determinati periodi, aveva fornito alla collettività condominiale acqua non potabile invece di quanto contrattualmente previsto. Il giudicante ha dato ragione al condominio.

Quest'ultimo ha prodotto le ordinanze che hanno confermato l'inadempimento del fornitore, obbligato sulla base del contratto stipulato con l'utente ad assicurare acqua potabile e, quindi, conforme alle disposizioni primarie e regolamentari vigenti in materia.

Il Tribunale ha ricordato come il credito del gestore del servizio idrico non trovi titolo nell'esercizio di potestà impositiva, ma configuri piuttosto il corrispettivo previsto per il servizio garantito dal gestore stesso in forza di un rapporto contrattuale su basi paritetiche.

Di conseguenza, ad avviso del giudicante, un fornitore non può, pretendere che l'utente sia obbligato all'integrale pagamento della tariffa anche nei casi in cui il gestore non abbia assicurato la corretta erogazione del servizio, avendo fornito, in violazione delle obbligazioni contrattuali a suo carico, acqua non idonea al consumo umano.

Nel caso in esame, dunque, la pretesa richiesta dal gestore è stata adeguatamente ridotta in misura proporzionale alla gravità dell'inadempimento (Trib. Tempio Pausania 25 settembre 2024 n. 611).

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