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Obbligazioni condominiali: la solidarietà è un principio applicabile anche alle obbligazioni pecuniarie

Le obbligazioni pecuniarie rientrano a pieno titolo tra quelle obbligazioni che, in assenza di specifiche disposizioni, debbono considerarsi solidali.
Avv. Alessandro Gallucci 
30 Nov, 2011

Che lentamente si stia tornando verso la solidarietà delle obbligazioni condominiali? Per ora è solo un quesito in attesa di risposta, quello che poniamo ma, a leggere quanto dice la Corte di Cassazione nella sentenza n. 21907 dello scorso 21 ottobre, non è da escludersi completamente.

Vediamo perché.

Era il 2008 quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, con l’arcinota sentenza n. 9148, sancirono la parziarietà delle obbligazioni condominiali. In sostanza, si diceva, ognuno paga per se e nessuno può essere chiamato a rispondere dei debiti altrui che in condominio sono rappresentati dalle singole quote dei vari comproprietari.

Alla base di questa presa di posizione, tra le altre cose, un ragionamento sui requisiti delle obbligazioni solidali che non coincidevano con quelli delle obbligazioni condominiali.

In sostanza, diceva la Corte: è vero nelle obbligazioni condominiali ci sono una pluralità di debitori (i condomini) e la stessa causa d’obbligazione (la conservazione del condominio) ma l’obbligazione stessa (a differenza di quelle solidali) non risulta indivisibile sia perché ha ad oggetto una somma di denaro, che è sempre divisibile, sia perché, chiosavano sul punto gli ermellini, le quote millesimali consentono di conoscere sempre la somma precisa che ogni condomino deve al creditore della compagine.

La sentenza n. 21907 pare mettere in discussione quest’ultimo passaggio. Perché? Il tutto ruota attorno al concetto di solidarietà passiva.

Dicono da piazza Cavour nella sentenza appena citata che “ la regola della solidarietà passiva è stata infatti introdotta dal codice civile del 1942 in conseguenza della commercializzazione delle obbligazioni civili al fine di rafforzare, nella fase di attuazione del rapporto obbligatorio, tanto le probabilità per il creditore di vedere soddisfatto il suo interesse creditorio al bene oggetto della prestazione quanto la “comunione di interessi” dalla quale, nella realtà della vita, “più debitori... obbligati per un solo debito... sono legati intimamente” (Relazione al codice civile, n. 597).

Al contrario, la funzione della indivisibilità va colta nell'esigenza di assicurare l'unità della prestazione, data l'inidoneità del suo oggetto ad essere suscettibile di essere frazionato in porzioni idonee a conservare proporzionalmente la stessa funzione economica dell'intera prestazione.

E poiché, appunto, il fondamento della solidarietà passiva non risiede nell'esigenza di tutelare l'adempimento unitario di una obbligazione avente per oggetto una cosa o un fatto non suscettibile di divisione, bensì in quella di rafforzare le probabilità per il creditore di conseguire la prestazione, sia questa divisibile o indivisibile, è da escludere che l'indivisibilità della prestazione costituisca un necessario predicato dell'idem debltum.

Ne deriva che la naturale divisibilità dell'obbligazione pecuniaria dei comproprietari di un appartamento sito in un condominio di contribuire agli oneri condominiali, non impedisce di configurare la solidarietà del vincolo tra quei contitolari” (Cass. 21 ottobre 2011 n. 21907).

Non tutte le ragioni poste a fondamento della sentenza n. 9148/08 sono state messe in discussione (altrimenti anche sul caso di specie si sarebbe dovuto richiedere l’intervento delle Sezioni Unite) ma un dato appare chiaro: le obbligazioni pecuniarie (leggasi i debiti di denaro) rientrano a pieno titolo tra quelle obbligazioni che, in assenza di specifiche disposizioni, debbono considerarsi solidali. Cosa accadrà per quelle tra condominio e creditori della compagine?

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