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Le nuove misure anti-covid per il condominio contenute nel Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021

Il provvedimento contiene nuove misure che anche le collettività condominiali devono rispettare.
Giuseppe Bordolli - Responsabile scientifico Condominioweb 
29 Dic, 2021

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.305) il D.L 24 dicembre 2021, n. 221 (Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), provvedimento che contiene diverse misure-anti-covid direttamente applicabili in ambito condominiale (già a decorrere dal 25 dicembre).

Nel testo del decreto si precisa chiaramente che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.

Se consideriamo quanto sopra non possiamo avere dubbi sul fatto che anche queste nuove norme dettate per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus covid-19 sull'intero territorio nazionale siano norme imperative e, pertanto, non derogabili nemmeno con il consenso unanime dei condomini.

Questo significa che la normativa condominiale ed i condomini si devono adeguare a queste nuove misure.

Del resto la gravità della situazione si comprende già dall'articolo 1 del decreto che, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, proroga ulteriormente lo stato di emergenza - dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 - fino al 31 marzo 2022.

Alla luce di quanto sopra il Decreto impone alcune misure di sicurezza che gli amministratori di condominio potrebbero divulgare con un'apposita comunicazione da affiggere nelle parti comuni di maggiore passaggio.

Misure anti-covid e obbligo dell'uso della mascherina

Dal 25 dicembre (data di entrata in vigore del Decreto) fino al 31 gennaio 2022, anche i condomini che attraversano aree scoperte comuni hanno l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; il discorso può riguardare anche eventuali riunioni condominiali organizzate in spazi aperti condominiali; tale misura anti-covid si applica anche se il caseggiato si trova in zona bianca.

Naturalmente, a maggior ragione, i condomini sono tenuti ad utilizzare gli stessi dispositivi di protezione nelle scale condominiali o in ascensore, nonché nelle "pericolosissime" assemblee in presenza, ambito nel quale è meglio ricorrere ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (sarebbe meglio, però, ricorrere alle assemblee telematiche).

Misure anti-covid e esami per gli amministratori

Com'è noto D.M. n. 140 prevede per gli aspiranti amministratori di condominio un corso di formazione iniziale (per l'abilitazione) che deve durare minimo 72 ore (di cui 48 di teoria e 24 ore di esercitazione pratica); mentre quello di aggiornamento annuale (obbligatorio per tutti gli amministratori in attività) deve durare almeno 15 ore (anche con casi teorico-pratici).

Ciò premesso è necessario sottolineare che il nuovo D.L. n. 221 estende l'obbligo di green pass, almeno quello base, anche ai corsi di formazione privati svolti in presenza (art 8).

Tale disposizione riguarda i corsi in presenza sopra detti (compreso quello di aggiornamento) ma potrebbe riguardare anche l'esame finale in presenza dei corsi tramite e-learning.

In ogni caso si ricorda che il decreto stabilisce la nuova validità del green pass è di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale.

Divieti per feste e assembramenti in condominio

Il comma 1 dell'articolo 6 del Decreto stabilisce che dal 25 dicembre fino al 31 gennaio 2022, sono vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. Tale provvedimento non impedisce ai condomini di accogliere amici nell'abitazione.

Sono però da evitare mega-party soprattutto se la festa si sviluppasse in area verde a distanza ravvicinata dal vialetto d'ingresso del caseggiato.

Allo stesso modo si deve escludere la possibilità di organizzare feste negli spazi comuni o sulla copertura del caseggiato. Qualora tra gli invitati vi fossero estranei al condominio, il condomino - organizzatore favorirebbe l'ingresso o lo stazionamento negli spazi comuni (soprattutto nelle scale spesso strette) di numerose persone (magari prive di mascherine) creando le condizioni di un ravvicinato e vietato contatto diretto con gli altri condomini.

In ogni caso l'amministratore (anche per evitare conseguenze penali) dovrà rendere inaccessibili i lastrici comuni non calpestabili o non fruibili in base alle ordinarie norme di sicurezza (ad esempio privi di parapetto o che abbiano protezioni contro la caduta non corrispondenti alle vigenti normative).

Misure anti-covid e assemblea in presenza

L'articolo 1, comma 10 del DL n° 33 del 16 maggio 2020 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74) condiziona l'organizzazione della riunione al rispetto di una precisa "modalità", cioè la distanza interpersonale dei partecipanti di almeno un metro (si tratta quindi di una misura minima che può essere aumentata).

L'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto stabilisce che le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 dicembre 2021.

Attualmente, però, le stesse misure (compreso il distanziamento nelle assemblee condominiali in presenza), per effetto del D.L. n. 221, si applicheranno fino al nuovo termine dello stato di emergenza, cioè sino al 31 marzo 2022.

Scarica Decreto Legge 24 dicenbre 2021 n. 221
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