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Ingiurie in condominio: gli epiteti ingiusti all'amante degli animali

Le ingiurie, come anche le minacce, hanno una valenza autonoma nel processo civile rispetto a quello penale: nel primo occorre sempre verificare la ricorrenza della prova delle stesse al fine di ottenere il risarcimento del danno.
Avv. Anna Nicola Avv. Anna Nicola 

L'ingiuria, fino a poco tempo fa, fattispecie di reato, ora è stata depenalizzata, costituendo pur sempre un illecito civile.

Si tratta di manifestazioni del pensiero che si estrinseca nell'offesa all'onore ed al decoro di una persona presente.

Un tempo si discuteva se fosse reato di danno o di pericolo in quanto, trattandosi di una fattispecie che lede l'onore, non è semplice determinare quando si verifichi un danno effettivo o solo potenziale: l'orientamento dominante, a cui ritengo di aderire, lo qualifica come reato di pericolo.

L'onore è affiancato dal decoro che viene leso con questa fattispecie. Il primo indica le qualità morali, mentre il decoro inerisce alle altre qualità e condizioni che rappresentano il valore sociale dell'individuo.

L'ingiuria può aversi in qualsiasi ambito, anche in condominio, come attestato dal Trib. Oristano del 27 febbraio 2023 n. 98.

Ingiurie in condominio ed epiteti ingiusti all'amante degli animali. Fatto e decisione

Una condomina, amante degli animali, per anni ha dato nutrimento nel cortile condominiale a gatti randagi.

L'altra condomina la riempie di epiteti, la ingiuria e minaccia nel corso del tempo, tanto che la prima inizia ad avere ansia, stress e forte paura di aggressioni o simili.

Il tutto dura per circa quattro anni, quando quest'ultima decide di andare a vivere da amici e parenti al fine di sottrarsi alla vicina e alle sue persecuzioni.

Nel frattempo instaura un procedimento penale per le ingiurie e minacce che ha come esito la condanna della vicina a quattro mesi di reclusione con la condizionale.

Decide quindi di azionare anche il giudizio civile alfine di ottenere il risarcimento del danno per tutto quanto subito in questo lasso temporale (Trib. Oristano 27.2.2023).

Il Giudice civile mentre ritiene che non sia sufficientemente provato quanto occorso sino al penultimo anno, rileva che nell'ultimo anno le prove a carico della vicina sono più che soddisfacenti.

Esse sono lettere di insulti a firma della vicina e di suo marito, oltre ad alcune accese conversazioni audio/video.

Dal tenore di queste registrazioni e dal contenuto della missiva emerge un atteggiamento provocatorio, con linguaggio scurrile, aggressivo, offensivo, di scherno, a volte del tutto minaccioso perchè rappresentato dalla prospettazione di danni ingiusti, del tutto contro la dignità morale della persona.

In questa prospettiva, rileva il Giudice, devono essere ascritte alla vicina condotte certamente qualificabili come ingiurie e minacce ai sensi delle disposizioni normative vigenti, negando la sussistenza di atti persecutori, non avendo sufficientemente provato che il suo allontanamento da casa e il ritorno dai genitori in Sicilia fosse a tale scopo.

Con ciò, il giudice liquida equitativamente il risarcimento del danno in misura ridotta rispetto a quanto richiesto dall'attrice.

Considerazioni conclusive

Spesso in sede assembleare gli animi possono scaldarsi e portare ad affermazioni colorite e ingiuriose. Ciò può capitare sia tra condomini, sia anche verso l'amministratore.

Se l'ingiuria è raccolta in una missiva indirizzata al mandatario dell'edificio può comportare il risarcimento del danno, come di recente affermato da App. Milano 4 gennaio 2023.

Quindi invece si tratta di pura reazione contro la minaccia di altro condomino, ad es. in sede assemblare, può trovare la sua giustificazione nel fatto di essere pura conseguenza di quest'ultima e quindi mandare indenne l'autore della cd. ingiuria (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 6338 del 10/02/2014).

L'art. 599 c.p. è proprio in questo senso, prevedendo che "Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso".

Altro principio importante che si ricava dalla decisione in esame è l'autonomia dei giudizi civile e penale.

Il giudice civile non è vincolato dal giudicato penale ma ove è chiamato a pronunciarsi su un'istanza risarcitoria che trovi fondamento nella postulata commissione di un reato, è tenuto non tanto ad accertare l'integrazione di quello specifico illecito penale in tutti i suoi elementi costitutivi quanto, piuttosto, ad acclarare se la condotta ascritta al danneggiante, a cui appaia causalmente correlata, secondo il criterio del più probabile che non, la lesione di una posizione soggettiva meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, possa reputarsi contra ius e sia sorretta da dolo o da colpa.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 22520/2019) ha confermato che il giudizio in sede civile - che oltretutto consegue alla revoca della sentenza penale - è sostanzialmente e funzionalmente autonomo da quello penale.

Sentenza
Scarica Trib. di Oristano n. 98 del 27 febbraio 2023
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