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Le delibere programmatiche: è inutile impugnare queste decisioni inoffensive

Le delibere solo programmatiche sono decisioni che non possono nuocere a nessun condomino.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

In ambito condominiale non è raro che un condomino impugni una delibera che, però, in sede giudiziale, si rileva inesistente.

Si tratta di una decisione dell'assemblea priva di un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale, con la conseguenza che non può proprio individuarsi strutturalmente l'espressione di una volontà riferibile alla maggioranza.

Da tali delibere si devono distinguere quelle programmatiche che non sono propriamente impegnative per il condominio, non assumendo carattere vincolante né definitivo.

A tale proposito merita di essere presa in considerazione una vicenda recentemente esaminata dalla Corte di Appello di Genova (sentenza n. 141 del 31 gennaio 2024).

Delibere programmatiche inoffensive ed interesse ad agire del condomino. Fatto e decisione

Una condomina eseguiva una serie lavori di ampliamento della sua proprietà.

Successivamente il Comune ordinava la demolizione di alcune opere dalla stessa realizzate; il provvedimento in questione veniva impugnato dalla condomina innanzi al Tar che confermava l'ordine di demolizione emesso dal Comune.

Alla luce di questa situazione l'assemblea, con due delibere, incaricava l'amministratore di accedere nelle proprietà esclusive per verificare la presenza di opere abusive e, soprattutto, deliberava di affidarsi ad un legale, per valutare se esperire o meno eventuali azioni giudiziarie nei confronti della condomina.

Quest'ultima impugnava le delibere sopra dette che considerava illegittime, anche per contrasto al regolamento.

Secondo il giudice di primo grado però le decisioni impugnate non violavano alcuna norma di legge o di regolamento e l'impugnazione proposta atteneva al merito della decisione, insindacabile dall'Autorità Giudiziaria (salvo che nell'ipotesi in cui ricorra un'ipotesi, in tal caso non sussistente, di eccesso di potere).

Del resto il Tribunale notava che l'art. 5 del regolamento condominiale prescriveva come eventuali modifiche all'interno degli alloggi interessanti strutture portanti del caseggiato dovessero essere preventivamente autorizzate dall'assemblea e che, in ogni caso, queste non avrebbero dovuto ledere la stabilità e l'estetica dell'edificio.

Il Tribunale era convinto che quanto deciso dell'assemblea fosse meritevole di tutela e conforme a quanto previsto dal regolamento condominiale, ritenendo pienamente comprensibile e legittima la scelta del condominio di nominare un difensore per tutelare gli interessi condominiali. La Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado.

Secondo i giudici di secondo grado il condominio ha diritto di chiedere supporto ad un professionista per valutare il da farsi.

In ogni caso ha evidenziato la "natura esplorativa" dell'incarico affidato al legale; in altre parole per la stessa la stessa Corte le delibere impugnate, da considerare solo "programmatiche", non sono possono arrecare alcun pregiudizio a nessun partecipante al condominio (compresa l'attrice).

In ogni caso i giudici di secondo grado hanno evidenziato che affidare un incarico esplorativo ad un legale rientra nel merito delle competenze dell'assemblea, cui spetta la valutazione discrezionale di decidere se e come difendersi, come sostenuto dalla sentenza impugnata.

Delibere condominiali preparatorie, programmatiche e interlocutorie

Delibere programmatiche: differenze e impugnabilità

La giurisprudenza ha da tempo evidenziato la differenza che intercorre tra le delibere di natura preparatoria e/o programmatica e le delibere con le quali l'assemblea adotta decisioni vincolanti per tutti i condomini ai sensi dell'art. 1137 c.c.

La delibera preparatoria e/o programmatica è quella con cui i condomini si limitano a individuare uno o più aspetti propedeutici a una futura decisione assembleare, cioè stabiliscono le varie tappe di una più complessa procedura decisionale (Trib. Imperia 1 luglio 2022, n. 424). Così è stato affermato che nel caso in cui il condominio deliberi di conferire un incarico ad un professionista per poter acquisire le conoscenze necessarie per assumere determinate decisioni che richiedono particolari cognizioni, si è in presenza di una delibera programmatica, come tale non impugnabile, in quanto non in grado di produrre effetti pregiudizievoli a danno di alcuno, tanto meno all'impugnante (App. Roma 21 ottobre 2021, n. 6693; Trib. Milano sez. XIII, 21/07/2017).

Allo stesso modo è programmatica (e, quindi, non impugnabile) la decisione con la quale l'assemblea incarica l'amministratore di accedere nelle proprietà esclusive.

La delibera assembleare meramente programmatica non è impugnabile per carenza di interesse ad agire.

A tale proposito è stato affermato che il condomino, il quale intenda proporre l'impugnativa di una delibera dell'assemblea, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale (Cass. civ., sez. VI, 09/03/2017, n. 6128; Cass. civ., Sez. II, 25/05/2016, n. 10865).

In ogni caso decidere se affidarsi ad un tecnico per autodeterminarsi è una scelta discrezionale, che i condomini dissenzienti (e, a maggior ragione, quelli che rappresentano la controparte del condominio) non possono sindacare.

Infatti il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito; ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c. (Cass. civ., sez. II, 25/02/2020, n. 5061).

Sentenza
Scarica App. Genova 31 gennaio 2024 n. 141
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