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Le azioni cautelari a difesa della servitù di passaggio

Chi è stato molestato nel possesso di un diritto reale sopra un immobile può chiedere la manutenzione del possesso medesimo.
Avv. Caterina Tosatti 
11 Mag, 2022

Questione assai frequente nelle aule dei tribunali, la tutela della servitù di passaggio costituisce un punto nodale della convivenza tra diversi proprietari i cui fondi siano l'uno (servente) al servizio dell'altro (dominante).

In particolare, quando un proprietario debba raggiungere la pubblica via o un altro fondo, di sua proprietà e possa fare ciò unicamente passando attraverso il fondo di un altro proprietario.

Potrà il proprietario del fondo dominante invocare la tutela possessoria, contro le molestie recate dal fondo dominante che gli impedisca o renda maggiormente gravoso il passaggio?

Tutela della servitù di passaggio: la recente pronuncia

Tizio cita Caia e Sempronio invocando la tutela approntata dall'art. 1170 c.c., a mente del quale «chi è stato molestato nel possesso… di un diritto reale sopra un immobile può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo».

Tizio è proprietario, sin dagli anni '70, di un appartamento e di cantina pertinenziale allo stesso, alla quale ha da sempre accesso passando sull'area di parcheggio, attualmente di proprietà di Caia e Sempronio.

Sostiene Tizio che, a partire dal gennaio 2021, il passaggio gli è impedito (o reso comunque più gravoso) a causa dello stazionare in detta area di un'autovettura e di due ciclomotori, di proprietà di Caia e Sempronio.

Egli ha manifestato per iscritto le proprie doglianze, ma le controparti, lungi dal tornare sui propri passi, hanno addirittura ampliato la perimetrazione originaria dei propri posti auto.

Caia e Sempronio, costituitisi in giudizio, sostengono che la domanda di Tizio è inammissibile e infondata, perché manca la prova del diritto di proprietà sull'immobile e sulla cantina, così come la prova della servitù sull'area di loro proprietà o ancora del potere di fatto sulla medesima che Tizio vuol vedere tutelato e perché la loro condotta non può integrare le «molestie» cui l'art. 1170 c.c. appresta tutela.

Azione di manutenzione: requisiti e modalità di esercizio

L'azione svolta da Tizio integra gli estremi della c.d. azione di manutenzione del possesso, come già visto regolata dall'art. 1170 c.c. e dagli artt. 703 - 705 c.p.c. e tutela il possessore contro turbative o molestie recate contro l'esercizio del suo possesso su un bene immobile (per quanto qui ci interessa).

I presupposti per poter accedere a detta tutela sono pertanto la presenza di una turbativa o di una molestia, anche se future, l'animus turbandi, cioè l'intenzionalità della condotta, lo spoglio semplice (non violento né clandestino) e il possesso, in capo a chi la invochi, del bene.

Il possesso, in particolare, per previsione dell'art. 1170, 2° comma, c.c., deve durare da almeno un anno (precedente alla molestia), non deve essere stato interrotto né acquisito con violenza o clandestinità - in tale ultimo caso, infatti, la tutela è accordata, ma solamente a partire da un anno successivo al momento in cui la violenza o la clandestinità siano cessate.

Cosa integra molestia? Qualsiasi attività, materiale o giuridica, che causi un apprezzabile concreto ed attuale disturbo al possesso (Cassaz., sent. 05 febbraio 2016, n. 2291).

Come si calcola il dies a quo, cioè il termine dal quale si deve far decorrere l'anno entro il quale proporre l'azione in parola?

La giurisprudenza ha elaborato una diversa partizione, a seconda di come si esplicano le turbative o molestie in concreto: in caso di condotta 'istantanea', come la chiamerebbero i penalisti, cioè di turbativa che si concretizzi in un unico atto di disturbo, il termine decorre dal giorno in cui la condotta sia compiuta.

Se invece la condotta si esplica tramite una serie di atti, è necessario verificare se gli stessi abbiano o meno un collegamento o caratteristiche idonee a renderli, ciascuno per sé, idoneo ad integrare molestia a sé stante.

Se tale collegamento sussiste, per cui si ravvede un'unica condotta molesta, perpetrata tramite svariati atti, allora il termine di un anno decorrerà dal giorno del primo atto - essendo gli altri nient'altro che una ripetizione del primo, una 'continuazione', per continuare a citare terminologia penalistica.

Se invece ciascun atto integra una singola molestia, il termine decorrerà dai giorni in cui vengono compiuti i singoli atti autonomi.

Nel caso di specie, Caia e Sempronio hanno tentato di sostenere che il diritto alla manutenzione in capo a Tizio si sarebbe prescritto, in quanto, avendo loro acquistato il proprio immobile, cui evidentemente era unito pertinenzialmente il parcheggio, nel febbraio 2020, avendo poi utilizzato detto parcheggio, sin da tale periodo, nel medesimo modo di cui oggi Tizio lamenta, va da sé che la condotta avrebbe avuto luogo contestualmente all'acquisto, quindi nel febbraio 2020, con prescrizione dell'azione di manutenzione al febbraio 2021, mentre le diffide inviate da Tizio erano riconducibili all'estate del 2021 e l'azione ancora successiva a tale periodo.

Secondo il Tribunale, invece, in base alle prove raccolte (documentazione prodotta e testimoni escussi), la condotta di molestia risultava collocabile al gennaio 2021, data dalla quale decorreva il termine annuale per la proposizione dell'azione, così da ritenere tempestive sia le diffide dell'estate 2021, sia il ricorso ex art. 1170 c.c., depositato ad ottobre 2021.

Il Tribunale de L'Aquila conclude in modo asciutto affermando che «Pertanto, deve ritenersi inverosimile, a fronte delle prove raccolte, che la molestia si sia verificata - ab origine - ovvero dal momento dell'acquisto dell'appartamento da parte dei resistenti (febbraio 2020).

Anche a voler diversamente opinare, trattandosi di una pluralità di eventi aventi una portata lesiva autonoma, il termine si deve calcolare dall'ultimo episodio, con la conseguenza che l'azione deve essere ritenuta comunque tempestiva», menzionando la circostanza per cui l'ultimo episodio - cioè l'allargamento della perimetrazione dei posti auto - risultava avvenuto, secondo le testimonianze raccolte, poco prima del deposito del ricorso introduttivo da parte di Tizio.

La prova del possesso del diritto reale molestato

Ritiene il Tribunale che l'oggetto della causa avviata da Tizio, che nel gergo processuale viene definito petitum (cioè, ciò che si chiede), sia la tutela del possesso della presunta servitù di passaggio sull'area di parcheggio di Caia e Sempronio.

Siccome però siamo nel contesto di un'azione possessoria, cioè a tutela del possesso e non di un'azione petitoria, cioè a tutela del diritto di proprietà o di altro diritto reale, allora l'esame dei titoli da cui derivi la proprietà o il diritto reale viene eseguito solamente ad colorandam possessionem, quindi per qualificare la situazione di fatto accertata e individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso, cosicché il Giudice non aveva il compito di accertare la proprietà di Tizio rispetto alla cantina (ed all'immobile cui era collegata da vincolo pertinenziale), bensì unicamente la servitù di passaggio che Tizio voleva tutelare.

Tuttavia, essendo, come abbiamo visto sopra, il possesso uno dei presupposti dell'azione di manutenzione, è necessario darne prova: se non altro, è necessario dare prova della situazione di fatto che si ritiene molestata o turbata.

Nel caso sottoposto all'esame del Giudice aquilano, era necessario dare prova del possesso della servitù di passaggio e che questo possesso durasse da almeno un anno antecedente l'inizio della molestia, quindi dal gennaio 2020.

Su questo punto, Tizio, quale attore, ha mancato di fornire adeguata prova, secondo il Tribunale: non solamente dell'esistenza di una simile situazione di fatto (il passaggio sull'area di parcheggio poi acquistata da Caia e Sempronio), ma nemmeno delle modalità di esercizio o del luogo in cui la stessa dovesse essere materialmente individuata, con indicazione del percorso effettivo.

Peraltro, aggiunge il Tribunale, mancano quelle opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù che permettano di apprezzarne immediatamente l'esistenza e la natura dell'uno e dell'altro fondo come dominante e servente.

Ciononostante, il Tribunale, attesa la prova della titolarità della cantina - che afferma come «provata e non contestata», anche se abbiamo dato conto del fatto che Caia e Sempronio contestarono la prova della proprietà - nonché dell'uso della stessa come deposito di derrate alimentari e oggetti di uso comune da parte di Tizio, ritiene se ne possa far discendere, in ogni caso, la sussistenza di un esercizio di diritto di accesso alla cantina medesima da parte di Tizio.

Inoltre, specularmente, dalle prove fotografiche raccolte e dalle planimetrie catastali prodotte, risulta che almeno uno dei quattro angoli delimitanti il posto auto andasse ad intercettare la porta di accesso alla cantina di Tizio, tale per cui la sosta di un veicolo in quello spazio, sebbene all'interno delle strisce, andasse di fatto ad impedire il libero accesso alla cantina, non potendosene aprire la porta.

Ecco allora che il Giudice ritiene di concedere tutela a detto diritto di accesso ad un bene di proprietà, cioè la cantina di Tizio, della quale ritiene provata sia la titolarità che il possesso, condannando Caia e Sempronio all'utilizzo del proprio posto auto in modo tale da lasciare libero uno spazio antistante la cantina di Tizio che permetta a costui di accedervi comodamente.

Pertanto, la tutela viene approntata all'esercizio del possesso su un bene di proprietà, cioè la cantina di Tizio, piuttosto che al possesso del diritto reale costituito dalla servitù di passaggio, inizialmente dedotto dal medesimo Tizio, ma non provato e quindi inammissibile.

Sentenza
Scarica Trib. L'Aquila 15 aprile 2022 n. 1575
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