L'ordinanza emessa in data 12 novembre 2024, il Tribunale di Campobasso, in composizione collegiale, decideva in merito al rigetto del reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., proposto avverso l'ordinanza emessa dal medesimo Tribunale monocratico, in virtù dell'azione di reintegrazione nel possesso intentata da una condomina per riottenere la disponibilità di due posti auto ubicato al piano terra di un condominio, sottratti indebitamente alla ricorrente, introdotta con ricorso ex art. 703 c.p.c.
La stessa riferiva di aver acquistato un appartamento in uno stabile, unitamente a due posti auto, utilizzandoli in via esclusiva e sostenendone i relativi oneri condominiali e tributi, così come avevano fatto anche coloro che avevano abitato l'immobile prima di lei.
La proprietaria precisava di essere proprietaria di tali due posti auto in virtù di acquisto attraverso apposito rogito, e di aver comunicato e mostrato all'amministratore la titolarità dei posti auto.
Nonostante ciò, veniva spogliata di tali posti auto dall'area parcheggio ed intentava la menzionata azione possessoria per l'illegittimo spoglio violento e clandestino.
Nel reclamo, il condominio-istante chiedeva, in via preliminare, la dichiarazione di improcedibilità dell'azione, per il mancato espletamento del procedimento di media-conciliazione, e, nel merito, accogliere la domanda perché fondata in fatto e diritto, per la mancanza dei presupposti dell'azione di reintegrazione intentata dalla reclamata.
I motivi del reclamo erano tre: 1) l'errata valutazione della prova del possesso da parte della condomina; 2) la mancanza del requisito dello spoglio; 3) l'aver condannato al pagamento delle spese legali il condominio, errando applicazione dello scaglione previsto dal tariffario forense.
Si costituiva parte reclamata, la quale chiedeva il rigetto del reclamo perché il Tribunale aveva correttamente reputato l'esistenza del presupposto del possesso, rientrando la fattispecie nel c.d. possesso mediato previsto dall'art. 1140, comma 2, c.c.
L'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c.
Prima di entrare nel merito delle ragioni del rigetto del reclamo proposto innanzi al Tribunale competente, in sede collegiale, va evidenziato che l'azione di reintegrazione (detta anche azione di spoglio) compete a chi sia stato violentemente o clandestinamente spogliato del possesso di qualunque bene. L'azione deve essere esercitata entro un anno dal sofferto spoglio.
Il termine decorre dal giorno della scoperta dello spoglio, se clandestino o dalla cessazione della violenza, in caso di spoglio violento. Il termine annuale è inteso a pena di decadenza (Cass. civ. sez. II, 20 luglio 2011, n. 15971)
L'azione possessoria è concessa a favore di chi si afferma possessore di un bene e ha funzione recuperatoria, essendo diretta al ripristino della preesistente situazione di fatto. Ai fini dell'accoglimento di tale azione sono necessari due requisiti: una situazione di possesso in capo al soggetto agente e lo spoglio, violento o clandestino, perpetrato dal soggetto contro cui l'azione è stata esperita (App. Catanzaro 9 maggio 2023, n. 573). Legittimato attivamente è il possessore ma anche il detentore qualificato.
Non può, per converso, esercitare l'azione il detentore semplice, ovvero quello che sia tale per ragioni di ospitalità o servizio. Legittimato passivo è l'autore dello spoglio.
L'azione può essere proposta anche nei confronti di chi sia nel possesso della cosa in forza di acquisto a titolo particolare in malafede (fatto con la consapevolezza dell'avvenuto spoglio).
Avverso al provvedimento del giudice competente è possibile il reclamo innanzi al Tribunale, in sede collegiale.
Validità del possesso mediato nel contesto condominiale
Chiarito quanto innanzi, il giudice del reclamo conferma il provvedimento emesso dal Tribunale, rigettando il reclamo proposto dal condominio-reclamante, alla luce della considerazione che il possesso mediato, previsto dall'art. 1140, comma 2, c.c., era stato provato dalla spogliata dei posti auto, proprio in virtù di una serie di diffide inviate alla stessa dall'amministratore di condominio, volte a richiedere di rimuovere i suoi mezzi parcheggiati dai due posti auto.
Dunque, le motivazioni di accoglimento dell'azione di reintegrazione sono sicuramente condivisibili, così come il provvedimento emesso dal Tribunale competente, che conferma, senza ombra di dubbio, l'assunto della reclamata. Tali circostanze venivano anche confermate dai reclamanti nei propri scritti difensivi.
Inoltre, risulta provato che la reclamata abbia sempre pagato, nel corso degli anni, gli oneri condominiali afferenti i due posti auto, elemento che è indice del suo potere di fatto di sul bene.
Anche gli informatori ascoltati nel corso del giudizio, avevano confermato utilizzo costante dei due posti auto da parte della stessa e dei suoi familiari.
La presenza dell'animus possidendi
È sicuramente presente l'animus possidendi della reclamata nella fattispecie posta al vaglio del Tribunale in sede collegiale, posto che occorre rilevare che l'elemento soggettivo necessario per la configurazione della situazione di possesso consiste nell'intenzione di comportarsi come proprietario o titolare di altro diritto sulla stessa, esercitando le corrispondenti facoltà.
La privazione totale o parziale del possesso violento o clandestino, consiste nella sottrazione materiale del bene, mentre l'elemento soggettivo è stato dall'animus spogliandi che si determina nella consapevolezza di sostituirsi nella detenzione o nel godimento di un bene, contro la volontà, manifesta o presunta, dello spogliato (Cass. civ. sez. II, 30 settembre 2016, n. 19586).
Riflessioni finali sulla tutela del possesso
È sicuramente condivisibile la decisione del Tribunale, in sede collegiale, con il rigetto del reclamo proposto, confermando l'ordinanza del primo giudice, affermando che l'azione di reintegrazione è diretta a tutelare una situazione possessoria, ossia un potere di fatto sulla cosa, espressione di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.