L'amministratore condominiale assume la veste di datore di lavoro ogni volta che occorre assumere un dipendente al servizio della compagine. Nel caso in cui non si instauri un rapporto subordinato, allora l'amministratore è il formale committente dei lavori, come avviene nell'ipotesi di appalto (così Ministero del Lavoro, parere del 19 aprile 2010).
Con il presente contributo ci focalizzeremo sulle principali conseguenze del lavoro irregolare in condominio e, in special modo, sulla responsabilità penale dell'amministratore.
Responsabilità amministrativa per il lavoro irregolare in condominio
L'impiego di lavoratori in nero negli interventi condominiali - come la potatura degli alberi o la pulizia delle scale, ad esempio - rappresenta un grave illecito, non solo in presenza di incidenti o infortuni.
Precisato che per "lavoratore in nero" si intende colui che viene impiegato senza regolare comunicazione al Centro per l'Impiego e senza essere iscritto all'Inps, la condotta rappresenta un illecito amministrativo di cui risponde il datore di lavoro.
Quando si tratta di lavori condominiali, il datore è l'intera compagine, rappresentata dall'amministratore; dunque, le responsabilità ricadono sia su quest'ultimo che su tutti i condòmini.
In altre parole, se l'amministratore non fa le cose in regola, le sanzioni amministrative sono a carico dell'intera compagine.
Ad esempio, il d. lgs. n. 151/2015 stabilisce sanzioni severe per l'evasione contributiva: fino a 36.000 euro se il lavoratore viene impiegato per più di 60 giorni.
Questa sanzione viene irrogata all'intero condominio, il quale risponde della condotta illecita del proprio rappresentante.
L'amministratore, dal proprio canto, può essere revocato per giusta causa se affida lavori in nero, in violazione dell'art. 1129 c.c., che impone la trasparenza nella gestione condominiale, compresa la tracciabilità delle somme incassate e spese.
I pagamenti in nero, in contanti senza fattura, compromettono la chiarezza della gestione contabile e i diritti dei condòmini, che hanno il diritto di visionare i documenti amministrativi.
La legge ha inoltre vietato i pagamenti in contanti per le prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
Così l'art. 25-ter, d.P.R. n. 600/1973: «Il pagamento dei corrispettivi […] deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli».
Anche la violazione di tale obbligo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 3.000 euro.
Sono quindi esclusi dal novero dei rapporti da definire con modalità di pagamento tracciabili i corrispettivi discendenti dalle prestazioni d'opera professionale, ovvero quelli riconducibili ad attività di lavoro autonomo, prestata anche a titolo occasionale (ad esempio prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri).
Responsabilità penale per il lavoro irregolare in condominio
In tema di sicurezza sul lavoro, l'amministratore è considerato il responsabile dei lavori; in caso di incidenti, dunque, egli può essere chiamato a rispondere anche penalmente.
Com'è noto, infatti, la responsabilità penale è personale, per cui non può estendersi ai singoli condòmini per il solo fatto di essere gestiti da un amministratore che non ha adottato le precauzioni stabilite dalla legge.
Le ipotesi più gravi di responsabilità penale dell'amministratore per i lavori condominiali irregolari si riconducono essenzialmente ai delitti di omicidio e di lesioni colpose quali conseguenza dell'omessa adozione delle precauzioni (dispositivi di protezione individuale, ecc.) necessarie a tutelare l'incolumità dei lavoratori.
Ai sensi dell'art. 299, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ("Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"), le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
In pratica, sull'amministratore di condominio gravano le responsabilità del committente ogni volta che egli ne eserciti, anche solo di fatto e non per investitura formale, i poteri tipici.
La responsabilità penale dell'amministratore di condominio, pur potendo astrattamente configurarsi tanto di natura dolosa quanto colposa, in realtà si concreta quasi sempre alla stregua di delitto colposo omissivo ex art. 40, comma secondo c.p., a tenore del quale «non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo».
Secondo la giurisprudenza (Cass., 16 marzo 2021, n. 10136), l'amministratore di condominio risponde di omicidio colposo per l'incidente sul lavoro occorso al dipendente della ditta appaltatrice, se egli è qualificabile come committente in forza dei poteri decisionali a lui attribuiti con delibera assembleare.
In pratica, l'amministratore condominiale risponde della morte del dipendente dell'appaltatore quando la sua figura è equiparabile a quella del datore di lavoro il quale, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. n. 81/2008, è titolare di precisi obblighi in materia di sicurezza.
Quando, però, l'amministratore deve scrupolosamente attenersi a quanto deliberato dall'assemblea, allora egli non può rispondere degli eventuali incidenti occorsi ai lavoratori, non assumendo alcuna posizione di garanzia nei loro riguardi.
Dunque, l'amministratore di condominio che stipula un contratto di appalto di lavori può assumere la posizione di garanzia propria del committente laddove sia stato investito, con delibera assembleare, di autonomia di azione e concreti poteri decisionali.
Dello stesso tenore altra pronuncia (Cass., 3 luglio 2019, n. 29068), la quale ha altresì specificato che, in capo all'amministratore-committente dei lavori, gravano ben due responsabilità:
- una culpa in eligendo, se affida i lavori a un'impresa priva dei requisiti di affidabilità e capacità tecnico-organizzative;
- una culpa in vigilando, se omette di vigilare sulla predisposizione, da parte della ditta appaltatrice, di adeguate misure antinfortunistiche.
Così testualmente: «L'amministratore è responsabile di omicidio colposo per la caduta di un dipendente dell'appaltatore da un ponteggio durante i lavori alla facciata dell'edificio.
E ciò anche se manca un vero e proprio contratto che lega l'ente di gestione alla ditta per la realizzazione delle opere.
Contro il capocondomino, infatti, pesano la scelta di un'impresa inadeguata a portare a termine il compito, l'omesso controllo sull'osservanza delle norme antinfortunistiche e quella scritta "approvato" sul preventivo dall'azienda, che consente l'accettazione della proposta da parte del condominio».