Ogni appartamento, prima o poi, ha bisogno di una ristrutturazione e per fare ciò ci si affida ad un'impresa. Ovviamente, durante i lavori, si produrranno materiali di risulta e detriti che, non di rado, andranno a sporcare il fabbricato. Per tale motivo, è opportuna la massima accortezza nel pulire ogni superficie interessata, onde evitare spiacevoli cadute di qualche passante.
A quanto pare, è proprio ciò che è accaduto in un condominio laziale, dove una malcapitata signora, nell'andar via dall'ufficio del proprio commercialista, è scivolata per terra, a causa dei detriti presenti sulle scale.
Ne è derivata un'azione legale, diretta all'ottenimento del risarcimento del danno biologico subito, recentemente culminata con la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3973 del 9 giugno 2022.
In particolare, l'ufficio capitolino è stato chiamato a stabilire se la responsabilità dell'evento era attribuibile al titolare dell'appartamento interessato dai lavori, all'impresa appaltatrice o al condominio.
Non mi resta, perciò, che illustrare il caso concreto.
Responsabilità per caduta a causa di detriti in condominio durante ristrutturazione
In un edificio, una signora, estranea al condominio, era caduta a causa dei detriti presenti per le scale e sul pianerottolo del piano terra del palazzo. Essi erano stati provocati dai lavori di ristrutturazione in corso in un appartamento. A seguito dell'evento, la vittima aveva riportato varie lesioni.
Non essendoci stato alcun accordo sul risarcimento, la danneggiata aveva citato in giudizio la proprietaria dell'immobile, la conduttrice dei locali, il condominio e l'impresa.
Il primo grado di giudizio, svoltosi dinanzi al Tribunale di Velletri, si concludeva con un rigetto. Secondo, infatti, la tesi del giudice di prime cure, era stata evidente la negligenza della vittima. Quest'ultima, infatti, avrebbe dovuto, facilmente, notare la presenza dei detriti.
In ragione di ciò, avrebbe potuto e dovuto adottare una particolare cautela nel camminare e scendere le scale, con la quale avrebbe evitato ogni caduta.
Insomma, secondo il Tribunale, l'evento poteva evitarsi e la condotta imprudente della vittima aveva escluso ogni legame causale con la condotta dei convenuti.
La danneggiata, noncurante dell'anzidetto esito negativo, proponeva appello insistendo nella propria tesi.
La Corte di Appello di Roma ha accolto il gravame, individuando nell'impresa il soggetto responsabile ed escludendo ogni contributo causale nel comportamento avuto dall'appellante il giorno dei fatti.
Lavori privati e caduta per i detriti sulle scale: è responsabile il condominio?
È noto che il condomino sia custode della cosa comune e che, per tale ragione, possa essere responsabile per i danni derivanti a terzi e provocati dall'omessa manutenzione delle scale del fabbricato.
Nel caso de quo, invece, l'evento si è verificato per causa di un terzo.
È stata, infatti, l'impresa a sporcare le scale e lo ha fatto in maniera del tutto imprevedibile ed inevitabile per il condominio. Quest'ultimo non avrebbe potuto impedire l'accadimento con la normale pulizia del fabbricato, perché, come accaduto in una circostanza analoga, «a fronte di una pulizia bisettimanale delle scale di accesso al condominio, la presenza sulle stesse di una sostanza oleosa ascrivibile al comportamento di un terzo, costituisce fattore causale esterno sufficiente ad integrare il caso fortuito ed a escludere, conseguentemente, la responsabilità del condominio per il danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c. (Cass. n. 10154/2018)».
Insomma, la condotta negligente dell'impresa e dei suoi operai ha rappresentato il cosiddetto caso fortuito, in presenza del quale il condominio, custode del bene comune, non è stato responsabile dell'evento lesivo.
Lavori privati e caduta per i detriti sulle scale: è responsabile il proprietario?
Nel caso in commento, i detriti sulle scale comuni, su cui è scivolata la vittima, sono stati prodotti dall'impresa appaltatrice dei lavori in un appartamento privato. Ebbene, ciò non è sufficiente a determinare una responsabilità a carico del proprietario ex art. 2049 c.c. e/o ex art. 2043 c.c.
Per la Corte di Appello di Roma, infatti, non si può ignorare l'autonomia con cui opera l'impresa appaltatrice e, perciò, l'impossibilità per il committente privato di controllare l'operato di questa e di evitare un evento come quello in esame «l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale "nudus minister" dello stesso (Cass. n. 1234/2016)».
Insomma, il proprietario dell'appartamento in ristrutturazione sarebbe responsabile soltanto nell'ipotesi in cui avesse affidato l'appalto ad una ditta palesemente incapace ed incompetente. Trattasi, quindi, di un'ipotesi residua e, non facilmente, comprovabile.
Lavori privati e caduta per i detriti sulle scale: è responsabile l'impresa?
L'impresa che esegue i lavori in un appartamento in condominio deve prestare attenzione ai beni comuni e non può ignorare che questi siano sporcati dal passaggio degli operai e dal trasporto dei materiali di risulta.
Non può nemmeno trascurare il fatto che questi materiali rendono ancor più scivolosa la superficie di scale e pianerottoli di un fabbricato.
Per tutti questi motivi, deve attivarsi per una pulizia costante ed immediata delle zone de quo, deve limitare al minimo questi inconvenienti e deve segnalare il pericolo, se non è possibile eliminarlo in tempi brevi «laddove l'impresa decida di operare all'interno dei locali condominiali essa sia tenuta ad un particolare grado di diligenza nel circoscrivere al massimo i potenziali pericoli adottando, a tal fine, le necessarie cautele di tipo organizzativo.
Tra di esse si possono segnalare la pulizia costante delle parti interessate, la limitazione in termini di spazi e tempi dell'incidenza negativa sugli spazi condominiali e la segnalazione del pericolo nei casi in cui non sia possibile un intervento immediato».
Evidentemente, nella vicenda in commento, non è accaduto tutto ciò ed è stato inevitabile individuare nell'impresa la responsabile dell'evento ai sensi dell'art. 2043 c.c.