Il compito del direttore dei lavori è quello di monitorare costantemente le fasi di realizzazione dell'opera attraverso periodiche visite in cantiere (così assicurando l'esecuzione dei lavori a regola d'arte).
Qualora venda meno a tale obbligo la responsabilità del direttore dei lavori non esclude quella dell'appaltatore soprattutto se assume anche il ruolo di direttore tecnico di cantiere.
È questo il principio messo in rilievo da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. IV; 27/09/2024, n. 36125).
Morte di un condomino per distacco ringhiera del balcone e responsabilità del direttore lavori, dell'appaltatore e direttore tecnico del cantiere. Fatto e decisione
A causa del distacco della ringhiera posizionata in corrispondenza del balcone di una delle camere da letto, una condomina precipitava da un'altezza di circa 8 metri, morendo per le gravi lesioni riportate.
La polizia giudiziaria si rendeva conto che il parapetto era stato ancorato al muro mediante quattro tasselli. L'installazione era avvenuta quattordici anni prima nel corso di lavori condominiali.
Il Tribunale riteneva l'appaltatore e direttore di cantiere colpevole per omicidio colposo; mentre il direttore lavori veniva assolto. La Corte di Appello, invece, accogliendo l'impugnazione proposta dalle parti civili, riconosceva la responsabilità giuridica (civile) del direttore dei lavori e (penale) dell'appaltatore e direttore tecnico del cantiere per l'omicidio colposo della condomina.
La perizia tecnica accertava che i tasselli utilizzati per il fissaggio del parapetto non rispettavano i parametri nominali di carico e di sovraccarico stabiliti dalla normativa vigente all'epoca dell'installazione e non erano idonei ad assicurarne l'ancoraggio nel tempo, considerate le caratteristiche del manufatto (balcone sospeso) e materiale in cui erano stati inseriti (muro a mattoni forati); il tecnico incaricato sosteneva che il parapetto aveva ceduto dopo il decorso di soli 14 anni dall'installazione, frazione di tempo che doveva ritenersi breve e inadeguata rispetto alla prevedibile durata di una ringhiera di palazzo di nuova costruzione.
Secondo i giudici di secondo grado il direttore lavori avrebbe dovuto pretendere l'installazione di tasselli chimici, di gran lunga più resistenti alla trazione, tanto più considerato che per il montaggio di altre ringhiere dello stesso edificio erano stati utilizzati tasselli chimici, il cui impiego era risultato esente da criticità, a differenza di quanto accertato in altri balconi e parapetti per i quali erano stati impiegati i medesimi tasselli di quello interessato al sinistro (risultati laschi e non in grado di assicurare una tenuta adeguata).
In merito all'appaltatore, la Corte notava che il subappalto non aveva fatto venire meno gli obblighi di protezione dell'appaltatore, mentre come direttore tecnico di cantiere avrebbe dovuto verificare la sicurezza del cantiere, le modalità di esecuzione delle opere e la corretta esecuzione dei lavori; ed in tal veste, egli era tenuto, nel rispetto della normativa di settore, a curare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere, compiti che comportavano anche la verifica dell'impiego dei materiali, il controllo degli impegni contrattuali e la conformità delle opere al progetto. La Cassazione ha ritenuto condivisibile la posizione espressa dalla Corte di Appello.
I giudici supremi hanno confermato che il direttore dei lavori, venendo meno agli obblighi contrattualmente assunti, non ha verificato le modalità di esecuzione dei fori, né controllato, al momento della verifica di conformità, l'impiego di soli tasselli chimici, lasciando (a discapito della sicurezza degli occupanti) che venissero utilizzati anche quelli di tipo meccanico, di fatto impiegati per la ringhiera crollata, insufficienti per dimensioni (di soli 8 cm) e capacita di resistenza, anche in considerazione del supporto in cui erano inseriti (mattone forato).
In ogni caso i giudici supremi hanno osservato che la responsabilità del direttore di lavori, non ha escluso quella del direttore di cantiere, che avrebbe dovuto vigilare affinché venisse realizzato un sistema di fissaggio sicuro attraverso l'impiego di materiale idoneo ad assicurare la tenuta nel tempo; del resto, come costruttore e subappaltatore era a conoscenza della tipologia delle ringhiere installate e delle caratteristiche del muro su cui andavano affisse.
Appalto, responsabilità del direttore dei lavori e del direttore di cantiere
L'attività del direttore dei lavori consiste nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. pen., sez. IV, 26/1/2021, n. 5799).
In questa prospettiva, alla stregua della particolare perizia esigibile per lo svolgimento di tali incombenze, la diligenza richiesta ex art. 1176 c.c. è quella professionale, essendo necessario che il direttore dei lavori si attenga a standard particolarmente elevati per impedire l'insorgere della sua responsabilità.
Di conseguenza, come giustamente hanno evidenziato i giudici supremi, avrebbe dovuto controllare che l'esecutore dell'opera non utilizzasse nel fissaggio dei parapetti quel tipo di tassello meccanico, sottodimensionato e non controllabile ex post nella sua corretta installazione; in particolare il direttore lavori avrebbe dovuto dare specifiche indicazioni prima dell'installazione e, a fissaggio ultimato, visionare le ringhiere e controllare quale tassello era stato inserito, prima di asseverare la corretta esecuzione dell'opera.
Allo stesso modo l'appaltatore-direttore tecnico del cantiere, con compiti di organizzazione, gestione tecnica e conduzione del cantiere, avrebbe dovuto verificare l'impiego dei materiali, il controllo degli impegni contrattuali e la conformità delle opere al progetto (Cass. pen., sez. IV, 06/10/2020, n. 27574).