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Il Comune è obbligato a mostrare al condomino i progetti dei lavori realizzati sulle parti comuni del condominio

Ha diritto all'ostensione il proprietario esclusivo che lamenta danni e non condivide l'accordo fra l'amministratore e l'appaltatore per le opere di ripristino.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
5 Feb, 2019

La vicenda. Tizia (proprietaria di un appartamento facente parte del Condominio) eccepiva che era stato realizzato un intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento della copertura e degli intonaci dei prospetti dello stabile condominiale.

Le modalità di esecuzione di tale intervento avrebbero cagionato ingenti danni alle parti condominiali e ad alcune parti private, tra cui il suo appartamento.

All'esito di accertamento tecnico preventivo, l'assemblea del Condominio approvava un'ipotesi di transazione con l'impresa appaltatrice e con il direttore dei lavori.

Non condividendo la gestione della vertenza da parte dell'Amministratore, la signora si surrogava al Condominio con atto di citazione, proponendo azione diretta nei confronti dei pretesi responsabili per i danni all'appartamento di proprietà e alle parti comuni (causa ancora pendente).

Preso atto di ciò, l'impresa ha avviato i lavori di ripristino previsti dall'accordo di negoziazione assistita medio tempore sottoscritto con il Condominio.

Tuttavia, con istanza al Comune, Tizia aveva richiesto copia dei titoli edilizi e paesaggistici che erano stati presentati per l'esecuzione dei lavori suddetti e dei relativi elaborati progettuali. Il Dirigente si rifiutava. Avverso tale ultimo provvedimento, la ricorrente ha proposto ricorso innanzi al TAR.

L'accesso agli atti. L'art. 22, comma 1, della legge generale sul procedimento amministrativo riconosce a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

Per pacifico orientamento giurisprudenziale, la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi non condiziona l'esercizio del relativo diritto alla titolarità di una posizione giuridica tutelata in modo pieno dall'ordinamento, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in misura attenuata (Cons. Stato, 19 febbraio 2016, n. 696).

Ne consegue che la legittimazione all'accesso deve essere riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell'istanza abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.

E' opportuno rammentare, altresì, come la disciplina legale in tema di accesso ai documenti amministrativi si ponga, sul piano oggettivo, in rapporto di regola/eccezione, nel senso che la regola è data dall'accesso, mentre le specifiche eccezioni, analiticamente indicate, costituiscono ipotesi derogatorie.

Attività edilizia. I poteri di controllo e verifica dei vicini

Il ragionamento del TAR. Secondo i giudici amministrativi, il Comune aveva regolarmente ricevuto l'istanza di accesso documentale come comprovato dalle ricevute di accettazione e di consegna della p.e.c. versate in atti dalla ricorrente.

Lo stesso Ente locale non era rimasto del tutto inerte, ma, seppure tardivamente, aveva invitato la richiedente a riformulare l'istanza utilizzando i "modelli in uso al Comune".

Tale risposta, secondo il TAR, sostanzia un diniego di ostensione della documentazione richiesta dal privato, illegittimamente fondato sulla circostanza secondo cui l'istanza non era stata presentata con la modulistica dedicata. Difatti, essa costituisce un ausilio offerto ai privati, il cui mancato utilizzo non autorizza l'amministrazione a soprassedere sulla domanda di accesso ovvero a ritenerla inammissibile (T.A.R. Toscana, 29 giugno 2015, n. 996).

Gli abusi edilizi in condominio

In conclusione, il TAR ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha dichiarato l'obbligo del Comune di far accedere la ricorrente, anche mediante estrazione di copia, alla documentazione indicata nell'istanza.

Del resto non poteva dubitarsi del diritto della ricorrente ad ottenere l'ostensione degli atti indicati nell'istanza di accesso, trattandosi della richiesta di un condomino riferita a lavori in corso di esecuzione su parti comuni dello stabile condominiale.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

Accesso agli atti

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 22, comma primo, della legge 241/90 sulla trasparenza amministrativa

PROBLEMA

A seguito di contenzioso, il condomino vuole sapere se le opere sono in regola sotto il profilo paesaggistico. Chiedi i documenti al comune senza la specifica documentazione. Il comune, quindi, manifesta diniego.

LA SOLUZIONE

Secondo il TAR, l'ente locale non può limitarsi a evidenziare il mancato utilizzo dei moduli ad hoc, che servono solo ad agevolare il cittadino. Di conseguenza, l'omissione del condomino non autorizza l'amministrazione a soprassedere con il diniego.

LA MASSIMA

Il condomino che si ritiene danneggiato dagli interventi realizzati in precedenza e non condivide l'accordo intervenuto fra l'amministratore e l'impresa appaltatrice che ora sta realizzando le opere di ripristino, può chiedere al Comune l'esibizione dei titoli edilizi e i progetti dei lavori in corso allo stabile condominiale (TAR Liguria 15/2019).

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