Il caso è tratto dal Tribunale di Taranto con decisione n. 1510 del 7 giugno 2022.
La vicenda nasce dall'ingiunzione ottenuta dal direttore lavori poi anche nominato coordinatore della sicurezza di lavori di straordinaria manutenzione di un condominio.
Per entrambi gli incarichi era stato previsto tra le parti che il compenso sarebbe stato il 3,9% del costo dei lavori.
Il condominio proponendo opposizione al predetto decreto ingiuntivo contestava in primo luogo di aver mai conferito al ricorrente l'incarico di coordinatore della sicurezza. Né lo impegnerebbe la evocata scrittura privata di conferimento di siffatto incarico professionale, posto che la sottoscriveva l'amministratore sua sponte, senza una preventiva o successiva delibera condominiale di approvazione.
Quest'ultimo anzi si limitava a sottoporre alla approvazione della assemblea condominiale l'allegato piano di riparto per un complessivo compenso di € 4.281,00, comprensivi di oneri di legge.
Il condominio sollevava poi una eccezione di inadempimento, per non aver il professionista ricorrente vigilato sulla corretta esecuzione dei lavori appaltati; infatti, erano emersi vistosi difetti tanto che con delibera assembleare veniva sollecitato dai condomini a muovere alla appaltatrice le contestazioni del caso. Difetti che trovavano pure riscontro in un procedimento di accertamento tecnico preventivo, promosso dalla proprietaria dell'immobile all'ultimo piano dello stabile, proprio con riguardo ai vizi riconducibili alla non corretta esecuzione delle opere appaltate, come da relazione peritale del nominato CTU. Oltre alla accennata istanza preliminare di chiamata in causa dell'amministratore, perché, in caso di accoglimento della domanda relativa all'incarico di coordinatore per la sicurezza del cantiere, ne rispondesse in proprio, l'opponente concludeva per il rigetto della domanda e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La opposta costituendosi, con riferimento alla questione dell'incarico di coordinatore per la sicurezza del cantiere, ricordava che successivamente alla delibera con la quale gli veniva conferito l'incarico di direttore dei lavori, in questa veste accertava che l'impresa prescelta, pur avendo presentato la relativa offerta nel suo preventivo di spesa, non risultava abilitata allo smaltimento delle due colonne fumarie in amianto, previsto dall'art. 5 del Capitolato dei Lavori approvato dall'assemblea; sicché quest'opera veniva svolta da altra impresa.
La contemporanea presenza di due imprese sul luogo di lavoro rendeva necessaria la nomina del coordinatore della sicurezza ed il relativo incarico, precisava l'opposto, gli veniva affidato dall'amministratore pro tempore del condominio.
Non solo, precisava l'opposto, ma svolgeva regolarmente l'attività professionale ed affiggeva nell'androne del fabbricato, e più precisamente sulla porta di accesso al cortile interno, per tutta la durata dei lavori, la "notifica preliminare" prevista dall'art. 99 del D. Lgs. 81/08.
Ragion per cui doveva essere escluso che i condomini non fossero a conoscenza della sua nomina a coordinatore della sicurezza.
Contestava, infine, di aver omesso di vigilare sull'operato della impresa appaltatrice, dal momento che le problematiche lamentate dalla condomina nell'accertamento tecnico preventivo, concernevano proprio quella porzione del fabbricato, che non avevano formato oggetto dell'incarico di direttore dei lavori deliberato dall'assemblea condominiale.
Quindi il giudice porta la causa a decisione.
La doverosità dell'incarico di coordinatore per la sicurezza del cantiere
Non considera la difesa opponente che l'incarico di coordinatore per la sicurezza del cantiere diveniva doveroso, una volta ammessa nel cantiere altra ditta.
Non occorreva quindi una delibera condominiale.
Sul punto utile il richiamo di una massima della Cassazione penale che afferma la responsabilità del condominio committente i lavori qualora si dovesse verificare un incidente nel cantiere foriero di responsabilità penale (Cass. penale 11/12/2018, n. 4644).
Così recita la massima di questa decisione: "In tema di infortuni sul lavoro, l'obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la sicurezza, di cui all'art. 90, d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, è connesso già solo alla previsione che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche non in contemporanea, e non alla verifica successiva di tale situazione.
Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del committente per omicidio colposo di un dipendente di una ditta subappaltatrice e di un lavoratore autonomo, caduti dal piano di copertura di un capannone di proprietà del committente, essendo la possibilità di subappalto prevista in contratto".
Se l'incarico conferito dall'amministratore appariva doveroso, non così però la pattuizione del compenso, che invece avrebbe dovuto essere concordato con il condominio previa indizione di apposita assemblea
Il compenso per l'opera di direttore dei lavori
L'eccezione di inadempimento non ha trovato riscontro probatorio.
Non è emersa la prova che i vizi riscontrati fossero dovuti alla mancata vigilanza imputabile al direttore dei lavori.
Senza contare che i danni lamentati dalla condomina citata non emerge che siano eziologicamente legati alle opere oggetto dell'appalto e quindi del contratto d'opera professionale qui in esame.
Il quantum dovuto
Come osservava la difesa opponente, nella mail del 06-11-2015 veniva indicato l'importo complessivo dovuto sia per l'incarico di direttore dei lavori sia per l'incarico di coordinatore per la sicurezza: ammonta ad € 4.601,14, oltre oneri di legge.
Come dire che risultava calcolato, in tempi non sospetti, anche quanto dovuto per questo secondo incarico professionale.
La tesi opposta secondo la quale ci sarebbe stato un errore del collaboratore di studio per aver confuso i lavori da detrarre con l'importo dei compensi, non convince, posto che, parafrasando la difesa opponente, è di palmare evidenza che le decurtazioni non si riferiscono a lavori della facciata né al lastrico solare; sono espressamente indicate le voci di appalto escluse, ovvero coprimuro, frontalini, succieli e travi a sbalzo...