La risposta n. 15 dell'Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2024 si è occupata di un problema relativo a un condominio in cui si stavano svolgendo lavori di manutenzione.
Le ditte coinvolte hanno comunicato la loro volontà di recedere dal contratto.
Questo ha sollevato dubbi e domande sull'effetto che questo recesso avrebbe sui diritti del condominio, in particolare riguardo al Superbonus e allo sconto in fattura.
Vediamo nel dettaglio la vicenda.
Dopo aver deliberato l'esecuzione di alcuni interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), un condominio ha regolarmente presentato, in data 17 novembre 2022, sia la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 78-bis della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, sia la comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CILAS).
Successivamente è avvenuto quanto segue:
- nelle more dell'evoluzione normativa di inizio 2023, legata all'introduzione delle limitazioni all'esercizio delle opzioni di cessione dei d'imposta e di riconoscimento del contributo sotto forma di ''sconto in fattura'' da parte del fornitore, i lavori erano stati momentaneamente sospesi
- alla ripresa la ditta esecutrice dei lavori ha manifestato la propria impossibilità a procedere in virtù di altri impegni lavorativi nel frattempo assunti.
- una nuova ditta ha proseguito il progetto, sottoscrivendo un contratto di appalto e continuando gli interventi.
- il 26 marzo 2024, la nuova ditta ha emesso una fattura applicando lo "sconto in fattura" del 70%, come previsto dall'articolo 121 del decreto Rilancio.
- il 29 marzo 2024, l'amministratore del condominio ha effettuato un bonifico "parlante" per il pagamento del restante 30% della fattura.
- successivamente anche la seconda ditta ha comunicato l'intenzione di recedere dal contratto.
Il condominio ha chiesto all'Agenzia delle Entrate
A. se fosse possibile avvalersi del subentro di un'altra ditta esecutrice, trattandosi di una mera variante in corso d'opera (articolo 119, comma 13-quinquies, Dl Rilancio).
B. se fosse possibile continuare a beneficiare dell'opzione dello "sconto in fattura" anche per i lavori che verranno eseguiti dopo il 30 marzo 2024, dato che alla data del 29 marzo 2024 era già stata sostenuta una spesa per i lavori di coibentazione termica dell'edificio.
L'Agenzia delle Entrate ha affermato che, anche se l'impresa di costruzioni cambia, il condominio, che ha presentato la CILAS (Comunicazione inizio lavori asseverata Superbonus) a novembre 2022 (cioè entro il termine stabilito dalla legge) e pagato parte delle spese il 29 marzo 2024, può continuare a fruire del Superbonus nella modalità alternativa dello sconto in fattura pure per gli interventi che verranno eseguiti dopo il 30 marzo 2024.
L'Agenzia ha ricordato che il Dl n. 39/2024 ha introdotto un divieto all'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito d'imposta a partire dal 17 febbraio 2023, ma ha anche previsto delle deroghe specifiche per determinate spese.
Le deroghe si applicano se, entro il 30 marzo 2024, sono stati effettuati lavori e sostenute spese documentate (come nel caso sopra previsto).
Quindi il condominio può continuare a fruire del Superbonus nella modalità alternativa dello "sconto in fattura" anche per gli interventi che verranno eseguiti successivamente al 30 marzo 2024 ma - è importante sottolinearlo - in base all'aliquota di detrazione applicabile alla data di sostenimento delle spese, ossia il 70% per l'anno 2024 e il 65% per il 2025.