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Lavoratori frontalieri proprietari d'immobile, ok al superbonus

Il lavoratore frontaliere titolare di redditi da lavoro all'estero e proprietario di un immobile in Italia può usufruire del superbonus.
Redazione 
20 Ott, 2020

Chi lavora in Svizzera e vive entro i 20 km dal confine elvetico, cioè un frontaliere, producendo il proprio reddito da lavoro esclusivamente in quel paese può usufruire del superbonus del 110% in una delle modalità alternativa alla detrazione diretta, ossia mediante sconto in fattura o cessione del credito essendo titolare dell'unità immobiliare e dunque del correlativo reddito fondiario.

È questa, in sostanza, la conclusione cui è giunta l'Agenzia delle Entrate Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - fornendo risposta (la n. 486 del 19 ottobre 2020).

Pur nelle mille difficoltà legate all'emergenza da Covid-19 non si ferma l'attività, almeno quella di consulenza, legata alla detrazione per interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico.

L'interpello è di sicuro interesse, e chiaramente non solo per i lavoratori frontalieri con la Svizzera. L'Italia conta decine di migliaia di questi lavoratori, sebbene la Svizzera rappresenti il paese principale del fenomeno, non manca chi lavora in Francia, Slovenia, ecc.

Il contenuto della risposta dell'Agenzia, sebbene la base di partenza sia una persona che lavora in Svizzera, riguarda tutta la categoria dei frontalieri.

Entriamo nel dettaglio

Superbonus per lavoratori frontalieri: requisiti e opportunità

L'istante, nel caso di specie, ha illustrato d'essere un lavoratore frontaliero in Svizzera, cioè di abitare nella fascia di 20 km dal confine elvetico e di pagare le tasse, giusta convenzione datata 1974 - in quel paese.

Il contribuente ha altresì specificato di essere proprietario al 50% con la moglie, fiscalmente a suo carico, di un immobile destinato ad abitazione e come tale di essere titolare di un reddito fondiario.

Data questa premessa e incentrando la sua attenzione sul superbonus del 110% ha domandato se egli potesse usufruire del beneficio fiscale citato, nonostante fosse produttore di reddito da lavoro prodotto e tassato esclusivamente all'estero in ragione di quella convenzione.

L'istanza ha concluso l'interpello ritendo ritiene «che anche i frontalieri siano legittimati ad optare, in luogo della fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, per lo "sconto in fattura" o per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare».

Superbonus al 110%: la misura della detrazione

Lavoratori frontalieri e superbonus, ok con sconto in fattura o cessione del credito

Come sempre nei casi in cui risponde ad interpelli - il superbonus non fa eccezione - l'AdE menziona il quadro normativo di riferimento e le proprie circolari interpretative: immancabile, dunque, il riferimento all'art. 119 del d.l. Rilancio ed alla circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020.

In quest'atto, contenente direttive applicative per le proprie diramazioni funzionali, l'Agenzia delle Entrate, in persona del direttore generale, ebbe modo di specificare che «il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area)».

A questa apparente esclusione, tuttavia, fece da contraltare la possibilità «di optare, ai sensi dell'articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto» ovvero di cessione del credito.

Superbonus in condominio e tetti massimi di spesa: la Risoluzione n. 60/2020

Come dire: anche se il contribuente non produce reddito da lavoro soggetto a tassazione e quindi non può detrarre la spesa dall'imposta lorda, può comunque sfruttare il beneficio grazie agli istituti alternativi che consentono la cessione di quel beneficio - in questo caso virtuale - all'appaltatore e/o ad un terzo.

Non fa eccezione a questa regola il lavoratore frontaliero che essendo proprietario dell'immobile produce un reddito fondiario e come tale potrà godere del superbonus del 110% in una delle modalità alternative alla detrazione dall'imposta previste dall'articolo 121 del Decreto Rilancio.

Risposta n. 486 2020

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