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L'auto abbandonata nel cortile condominiale è un rifiuto speciale e come tale deve essere rimossa dal proprietario.

Il veicolo lasciato per anni nell'area comune del condominio viene qualificato come rifiuto speciale: il proprietario deve provvedere alla rimozione a proprie spese o sarà autorizzato il condominio.
CondominioWeb Lex AI 
5 Lug, 2025

L'abbandono di un'autovettura nello spazio comune condominiale costituisce un uso illecito dell'area, lesivo dei diritti degli altri condomini. La questione è stata affrontata dal Tribunale di Chieti con la sentenza n. 46 del 18 giugno 2025, che ha riconosciuto la qualifica di "rifiuto speciale" ad un veicolo privo di targa, in stato di abbandono da anni nell'area cortilizia condominiale.

I fatti

Il condominio attore, rappresentato dall'amministratore, ha citato in giudizio una condomina, proprietaria del veicolo, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la natura di "rifiuto speciale" dell'autovettura Renault Twingo priva di targa, in pessimo stato di conservazione, ferma nella corte interna dal 2016. Il mezzo era privo di copertura assicurativa ed era stato anche sottoposto a fermo amministrativo (poi cancellato nel 2020).

La proprietà del veicolo è stata accertata tramite il tagliando assicurativo scaduto e la visura PRA.

Il condominio ha domandato al giudice di condannare la proprietaria a rimuovere, a proprie spese, il veicolo abbandonato e, in caso di inerzia, di essere autorizzato alla rimozione, con refusione delle relative spese.

La decisione

Il Tribunale ha accolto la domanda principale. Secondo il giudice, ricorrono tutti i presupposti per la classificazione del veicolo come "rifiuto speciale":

  • Sosta pluriennale (dal 2016),

  • Evidente stato di abbandono,

  • Mancanza di copertura assicurativa,

  • Documentazione fotografica e amministrativa che confermava lo stato del mezzo.

È stato richiamato il quadro normativo di riferimento:

  • D.Lgs. 209/2003, art. 3, comma 2, lett. D: un veicolo si considera fuori uso e dunque rifiuto ai sensi dell'art. 183 D.Lgs. 152/2006, anche se si trova su area privata, quando risulta in stato di abbandono.

  • Cassazione, sent. n. 11030/2015: un veicolo può considerarsi fuori uso e quindi rifiuto speciale quando il proprietario se ne disfi o abbia l'obbligo di disfarsene, sia privo di targa oppure sia in evidente stato di abbandono anche su area privata.

  • Cassazione, sent. n. 20492/2014: lasciare un veicolo parcheggiato in stato di abbandono per mesi rivela la volontà di abbandonarlo; anche il fermo amministrativo non esclude la qualifica di "rifiuto speciale".

Il Tribunale ha chiarito che l'art. 1102 c.c. consente ai condomini di servirsi della cosa comune purché non ne alterino la destinazione e non impediscano agli altri di farne uso paritario; l'occupazione abusiva di uno spazio comune con un veicolo abbandonato rappresenta una violazione di tale principio e giustifica l'ordine di rimozione.

Dott.ssa lucia izzo Abbandono veicolo in area privata, cosa fare?

Dispositivo

  • Accoglimento della domanda principale di accertamento e dichiarazione che l'auto di proprietà della convenuta, abbandonata nell'area condominiale, è un rifiuto speciale.

  • Condanna della proprietaria a rimuovere l'autovettura a proprie spese entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza.

  • Autorizzazione al condominio (in caso di inerzia) alla rimozione del mezzo con refusione delle spese sostenute.

  • Rigetto della richiesta di risarcimento danni per mancata prova degli stessi.

  • Compensazione delle spese processuali tra le parti in ragione della soccombenza parziale.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale: non sostituisce la lettura dell'atto originale e potrebbe contenere errori.
Si consiglia di consultare il provvedimento allegato in caso di dubbi o per usi professionali.

Allegato
Scarica Trib. di Chieti n. 46 del 18/06/2025
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