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L'assicurazione stipulata dall'amministratore non copre i danni derivanti dalla sua condotta dolosa

È sempre opportuno che l'amministratore per l'esercizio della sua attività professionale stipuli una polizza assicurativa. Si tratta di una forma di tutela necessaria che indirettamente va a vantaggio anche dei condomini.
Avv. Adriana Nicoletti 
24 Giu, 2025

L'assicurazione non manleva l'amministratore nel caso di appropriazione indebita di somme condominiali. Fatto e decisione

Un condominio si rivolgeva al Tribunale del luogo chiedendo la condanna dell'ex amministratore alla restituzione di una somma indebitamente trattenuta, nonché al pagamento di un duplice risarcimento del danno di cui il secondo per mala gestio nell'amministrazione.

Il convenuto, in via preliminare, chiedeva ed otteneva, a propria garanzia, la chiamata in causa della propria assicurazione e nel merito contestava la domanda di parte attrice.

Nel giudizio di primo grado l'ex amministratore veniva condannato solo alla restituzione della somma, mentre l'assicurazione veniva dichiarata tenuta a manlevare il proprio assicurato. La sentenza veniva riformata in sede di appello, in quanto l'assicurazione non veniva più obbligata a garantire il convenuto; il condominio otteneva l'accoglimento del proprio appello incidentale, mentre quello dell'ex amministratore veniva rigettato.

Avverso tale decisione il convenuto/appellante incidentale proponeva ricorso per Cassazione lamentando, per quanto di specifico interesse, l'inammissibilità dell'appello proposto dall'assicurazione chiamata in causa. Gli altri motivi si riducevano ad una censura in merito alle valutazioni operate dalla Corte sulla CTU e, come tali, inammissibili in sede di legittimità.

In sede di sintetica proposta formulata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., per ritenuta manifesta inammissibilità del ricorso, era stato rilevato che la mancanza della produzione in giudizio della polizza di assicurazione era stata determinante per la Corte di appello al fine del rigetto della domanda di manleva.

Peraltro, correttamente, sempre il Collegio aveva escluso l'operatività della garanzia poiché i fatti contestati, in quanto commessi con dolo, non potevano costituire oggetto di garanzia (art. 1900 c.c.).

Argomentazioni dettagliate e puntuali, alle quali il ricorrente non aveva opposto critiche, né aveva aggiunto ulteriori osservazioni tali da indurre il Collegio di legittimità ad una riconsiderazione della proposta stessa.

La Corte di Cassazione, quindi, con l'ordinanza n. 15219 pubblicata in data . giugno 2025, non poteva fare altro che ribadire l'inammissibilità del ricorso già espressa in via preventiva.

L'amministratore e l'assicurazione per la responsabilità civile

Va premesso che non è previsto un obbligo in forza del quale l'amministratore debba sottoscrivere una polizza assicurativa a garanzia dei danni, involontari, subiti dal condominio o da terzi durante il periodo in cui il mandato viene svolto.

L'assemblea, tuttavia, in sede di nomina o di conferma dell'amministratore può sottoporre l'espletamento dell'incarico alla realizzazione di tale condizione.

In questo caso ci si viene a trovare di fronte ad una discrezionalità riconosciuta in favore dell'assemblea per effetto dell'art. 1129, co. 3, c.c. anche se il legislatore non ha previsto la maggioranza con la quale la delibera debba essere approvata.

Presumibile ritenere che sia sufficiente la maggioranza semplice, dal momento che quando si debba applicare la maggioranza stabilita dall'art. 1136, co.2, c.c. il legislatore ha indicato quali siano i casi specifici.

Una questione da chiarire riguarda l'individuazione del soggetto al quale compete il pagamento del premio dell'assicurazione: se siano l'amministratore oppure i condomini. La risposta sta nell'identificazione di colui che risulti essere garantito dalla polizza.

È pacifico che sia l'amministratore a trarre vantaggio dalla sottoscrizione del documento assicurativo, poiché se nel corso dell'esercizio del mandato la sua attività dovesse procurare dei danni ai condomini questi verrebbero coperti dall'assicurazione nei limiti indicati nella polizza stessa.

Sempre che nel relativo contratto il danno procurato sia stato specificamente indicato come oggetto di apposita clausola assicurativa.

Quindi, poiché sussiste un rapporto diretto tra assicurazione ed assicurato al quale è estraneo il condominio i costi della polizza non potranno che ricadere sull'amministratore.

Tale conclusione è rafforzata anche dal quarto comma dell'art. 1129 c.c., secondo il quale è l'amministratore (e non l'assemblea) a dover adeguare il massimale della polizza se, nel corso dell'incarico, l'assemblea deliberi di eseguire lavori straordinari.

Così come è sempre l'amministratore che, assicuratosi globalmente per l'intera attività di gestione condominiale, deve integrare la singola polizza con una dichiarazione della società assicuratrice che garantisca il singolo condominio da eventuali danni subiti nel corso di interventi straordinari.

Occorre, ancora, rammentare che nel momento in cui l'amministratore vuole essere manlevato dalla propria assicurazione tramite la sua chiamata in causa non deve fare altro che depositare agli atti la polizza di assicurazione poiché - come ritenuto dalla Corte - il contratto di assicurazione è soggetto alla forma scritta ad probationem (art. 1888 c.c.) talchè la sua mancanza rende superfluo qualsivoglia accertamento su eventuali clausole di delimitazione del rischio.

Un ulteriore motivo di esclusione di operatività della polizza di assicurazione, in generale, è dato dalla natura dell'evento che ha causato il danno eventualmente risarcibile, ovvero se questo sia dovuto a dolo o colpa grave salva, in questa seconda ipotesi, la possibilità di una diversa pattuizione tra le parti (art. 1900 c.c.).

La tipicità della fattispecie portata all'esame della Corte (appropriazione indebita del denaro comune da parte dell'amministratore) non poteva che escludere il favor della polizza assicurativa dallo stesso invocato.

Avv. anna nicola Che fare quando l'assicurazione del condominio non liquida il sinistro

I condomini possono vantare diritti sulla polizza R.C. sottoscritta dall'amministratore?

Posta così la domanda può sembrare alquanto bizzarra ma, in realtà, non è poi tanto singolare visto quanto a momenti osservato, tanto nel caso in cui l'amministratore, spontaneamente abbia concordato una forma di garanzia per il proprio operato, quanto nell'ipotesi in cui sia stata l'assemblea a sottoporre l'accettazione dell'incarico amministrativo alla stipula di un'assicurazione.

Come non c'è un obbligo in questo senso non è ipotizzabile neppure un pari dovere dell'amministratore a consegnare ai condomini la polizza, trattandosi di un documento che lo riguarda strettamente. Questi, tuttavia, resta personalmente responsabile delle dichiarazioni rese nel documento definito come "offerta di amministrazione" nel quale abbia dichiarato di essere titolare di una polizza assicurativa.

Nulla da stupirsi, dunque, se i condomini chiedano di poter visionare il documento, così come agli stessi va riconosciuto il diritto di controllare se effettivamente sia stato eseguito l'adeguamento del massimale in caso di lavori straordinari.

L'amministratore, da parte sua, non dovrebbe avere difficoltà ad esibire la polizza che, anche se in minima parte, è utile al condominio, il quale avrebbe la certezza di essere risarcito di eventuali danni causati dall'amministratore nel caso in cui lo stesso non fosse in grado di assolvere alla propria obbligazione.

Qualora, infatti, dovesse emergere l'inesistenza della polizza o del suo adeguamento non mancherebbero precise responsabilità a carico dell'amministratore traducibili in un motivo di revoca dall'incarico, sia da parte dell'assemblea che per ordine dell'autorità giudiziaria.

Allegato
Scarica Cass. 7 giugno 2025 n. 15219
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