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L'assemblea ha il diritto di revisionare i bilanci passati ed approvarli nuovamente con una nuova delibera

L'assemblea condominiale può rivedere e approvare nuovamente i bilanci passati, anche in seguito a decisioni giudiziali, garantendo trasparenza e rispetto dei principi contabili.
Avv. Alessandro Gallucci 
27 Dic, 2011

L’assemblea del condominio Alfa approva il rendiconto consuntivo per l’anno di gestione appena trascorso. Accade, poi, che Tizio, proprietario di un’unità immobiliare, proponga impugnazione lamentando l’illegittimità del rendiconto.

Al termine di quel giudizio che vede l’accoglimento dell’impugnazione, l’amministratore riconvoca l’assemblea per le opportune deliberazioni in merito alla vicenda.

L’assise, con le maggioranze prescritte dalla legge, decide di modificare ed approvare nuovamente il bilancio conformandosi alle indicazioni ricavabili dall’esito di quel giudizio.

A questo punto un altro condomino decide di impugnare il nuovo deliberato poiché, a suo dire, non è possibile che l’assemblea modifichi un precedente bilancio.

Questa, in estrema sintesi, è la storia che ha portato la Cassazione a pronunciarsi con la sentenza n. 26243 depositata in cancelleria lo scorso 6 dicembre 2011. Gli ermellini hanno respinto il ricorso proposto dal condomino che, in secondo grado, aveva visto respingere le proprie doglianze.

In sostanza per i giudici di piazza Cavour l’assemblea può revisionare i vecchi bilanci a maggior ragione se ciò dipenda dalla necessità di conformarsi ad una decisione giudiziale.

Si legge in sentenza che “ la Corte territoriale, con motivazione altrettanto sufficiente e pertinente, ha compiutamente argomentato sulla insussistenza dei supposti vizi di legittimità della delibera impugnata, evidenziando come il condominio avesse agito nell'ambito dei propri poteri senza ravvisare alcuna contrarietà alla legge o al regolamento e avesse legittimamente provveduto sulla revisione dei bilanci pregressi in forza della sentenza, emessa "inter partes", n. 3693/1992 del Tribunale di Roma con la quale era stata accolta parzialmente la domanda proposta dalla stessa (…) con riferimento all'impugnativa della delibera del 28 aprile 1989 (a seguito della quale era stata respinta la dichiarazione di illegittimità della ripartizione riguardante le spese per la sostituzione degli ascensori)” (Cass. 6 dicembre 2011 n. 26243).

L’occasione ci è utile, altresì, per ricordare che il rendiconto condominale non è soggetto al rispetto di particolari forme, salvo diversa indicazione del regolamento condominiale.

Ciò che è necessario, però, è che “ la delibera dell’assemblea dei condomini di approvazione del bilancio (consuntivo e/o preventivo), pur senza essere tenuta ad osservare, nella redazione della contabilità, forme rigorose analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, deve comunque rispettare, ai fini della sua legittimità e quindi della sua validità, i principi di chiarezza ed intelligibilità in ordine alle voce di entrata e di spesa, talché tale delibera è illegittima, ove tali principi non vengano osservati (cfr. Cass. 25 maggio 1984, n. 3231; Cass. 6 febbraio 1984, n. 896).

Ciò, evidentemente, in quanto, ai fini della corretta formazione della volontà assembleare, è necessario e presupposto indefettibile che i condomini siano messi in condizione di esprimere consapevolmente e con cognizione di causa la propria volontà”. (Trib. Brindisi 22 novembre 2006). Forma libera, dunque, ma non tanto da risultare incomprensibile.

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