Sempronio è proprietario di un’unità immobiliare ubicata nel condominio Alfa. L’assemblea della compagine decide di revisionare le tabelle millesimali a fronte di modificazioni delle unità immobiliari che le renderebbero non più conformi al reale rapporto proporzionale tra proprietà individuale e parti comuni.
Uno dei condomini non si dice d’accordo con questa decisione e la impugna (oggi prima dell’impugnazione dovrebbe esperire il tentativo di conciliazione ex art. 5 d.lgs n. 28/10). Il Tribunale di primo grado accolse la domanda: la delibera era nulla.
Il giudice d’appello ribaltò il verdetto per una questione processuale: l’impugnazione di quella delibera, trattandosi di tabelle millesimali, necessitava della chiamata in causa di tutti i condomini e non solo dell’amministratore. Da qui il ricorso per Cassazione dell’originario impugnante. Il fatto è reale ad a portato alla sentenza n. 11757 dello scorso 11 luglio. Gli ermellini hanno dato ragione al ricorrente in Cassazione.
Si legge in sentenza: “ è bensì vero che la domanda giudiziale di un condomino volta all'accertamento della invalidità o della inefficacia della tabella millesimale deve essere necessariamente proposta nei confronti di tutti gli altri condomini, senza che possa ritenersi passivamente legittimato l'amministratore del condominio, la cui rappresentanza processuale passiva è sempre limitata alle azioni relative alle parti comuni dell'edificio, ossia ai rapporti giuridici scaturenti dall'esistenza di parti comuni, e non anche estensibile alle questioni che, in quanto attinenti all'accertamento dei valori millesimali delle quote di proprietà singola, incidono su obblighi esclusivi dei singoli condomini.
Ma l'impugnazione della tabella è cosa diversa dalla impugnazione della delibera che modifica la tabella. L'impugnazione della delibera, infatti, non trae fondamento dall'errore iniziale o dalla sopravvenuta sproporzione dei valori del prospetto, ma dai vizi concernenti l'atto e la sua formazione.
Precisato c he la domanda giudiziale diretta ad impugnare la tabella millesimale configura una nte l'impugnazione della delibera assembleare che modifica la tabella, diversa nelle due ipotesi è anche la legittimazione passiva.
Come già affermato da questa Corte (Sez. II, 15 aprile 1994, n. 3542), l'impugnazione della delibera che modifica la tabella va infatti proposta contro l'amministratore del condominio, perché questi è sempre legittimato a resistere contro l'impugnazione delle deliberazioni assunte dall'assemblea.
Alla stregua di questo principio, la decisione della Corte d'appello non si sottrae alle censure della ricorrente. Essendo oggetto della specifica impugnazione proposta dalla condomina F. non la tabella millesimale, ma la delibera di approvazione della nuova tabella, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti non sussiste: legittimato passivo nell'azione di impugnazione della delibera è l'amministratore del condominio” (Cass. 11 luglio 2012, n. 11757).
Sentenza ineccepibile ma che sembra non tener conto di un fatto o meglio di un’altra sentenza, ossia la n. 18477/10 delle Sezioni Unite. In sostanza se vale il principio secondo cui le tabelle millesimali possono essere approvate e modificate a maggioranza, perché le cause aventi ad oggetto direttamente tale strumento dovrebbero vertere tra tutti i condomini? Non dovrebbe bastare la rappresentanza dell’amministratore come per ogni altra controversia riguardante la gestione delle cose comuni? Forse che chi ha redatto la sentenza ha considerato ancora buono il vecchio adagio: modifica e approvazione delle tabelle deve avvenire con il consenso di tutti i condomini.