L'annullabilità della deliberazione assembleare può anche essere chiesta nel giudizio di opposizione relativo al decreto ingiuntivo sulla stessa fondato, a condizione che la domanda sia presentata in via riconvenzionale e non di mera eccezione. Anche in questo caso occorre però rispettare il termine decadenziale di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c.. E' quanto si ricava dalla recente sentenza n. 2620 del Tribunale di Messina, pubblicata lo scorso 20 novembre 2024.
Controversia condominiale: opposizione al decreto ingiuntivo per spese non pagate
Nella specie un condomino aveva presentato opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il condominio aveva richiesto il pagamento delle spese risultanti dal consuntivo, lamentando la nullità della relativa delibera assembleare di approvazione. Il Tribunale di Messina, nel prendere in esame la domanda, ha preliminarmente osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali il giudice può sindacare sia la nullità che l'annullabilità della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione.
In caso di delibera annullabile è però necessario che il vizio sia dedotto in via riconvenzionale e non di eccezione, conformemente a quanto previsto dall'art. 1137 c.c.. Nel caso in questione, parte opponente aveva contestato la mancata indicazione nei rendiconti dei saldi passivi delle precedenti gestioni e delle causali di determinati importi posti a bilancio, la prescrizione del credito e, genericamente, l'assenza di documentazione comprovante voci di debito.
Secondo il giudice non si configuravano quindi profili di nullità della delibera condominiale impugnata.
Di conseguenza, non avendo richiesto parte opponente l'annullamento della delibera con domanda riconvenzionale, nulla doveva disporsi in merito.
In ogni caso, poiché l'impugnazione era stata proposta ben oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera assembleare, il Tribunale ha anche rilevato la decadenza dell'opponente dalla relativa azione.
L'annullamento della delibera assembleare in sede di opposizione al decreto ingiuntivo
Come è noto, le sezioni unite della Cassazione civile, con la nota sentenza n. 9839/2021, sono intervenute su un tema controverso e con un rilevante impatto pratico, ossia quello dei rapporti tra il giudizio di impugnazione della deliberazione assembleare e quello di opposizione al decreto ingiuntivo che sia fondato su di essa e che miri al recupero delle spese comuni non versate dei condomini morosi.
In precedenza si riteneva, sulla base della giurisprudenza di legittimità che andava per la maggiore, che il condomino che intendesse proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo dovesse al contempo impugnare la delibera assembleare sulla quale lo stesso era fondato, poiché il giudice dell'opposizione non avrebbe potuto valutare la questione della validità della suddetta deliberazione, a meno che il condomino avesse sollevato un vizio di nullità della stessa.
Questa tipologia di vizi, come già ritenuto dalla Suprema corte nella parimenti nota sentenza n. 4806/2005, sono per così dire residuali, nel senso che fanno riferimento a una serie di patologie delle delibere particolarmente gravi e che discendono dalle norme generali dell'ordinamento giuridico. Si tratta di casi eccezionali e, quindi, statisticamente meno frequenti.
Ecco perché la limitazione del potere di accertamento del giudice dell'opposizione ai soli vizi di nullità delle deliberazioni rappresenta sicuramente un ostacolo in più per il condomino, in quanto la perdurante efficacia di esse, nonostante l'impugnazione, rende il più delle volte inutile il procedimento di opposizione.
In mancanza di una sentenza che avesse annullato la delibera sulla quale è fondato il decreto ingiuntivo, infatti, il giudice dell'opposizione non poteva che confermare il provvedimento monitorio, a meno che fossero state formulate ulteriori e diverse eccezioni.
Per quanto sopra, l'apertura delle Sezioni Unite all'accertamento dell'annullabilità delle deliberazioni anche in sede di opposizione va salutata con favore, anche perché evita la moltiplicazione dei procedimenti e possibili contrasti di giudicato.
Infatti, come si legge nella sentenza in questione, negare al giudice dell'opposizione "la possibilità di sindacare la invalidità della deliberazione posta a base dell'ingiunzione (…) costringerebbe il giudice a rigettare l'opposizione e obbligherebbe la parte opponente, che intenda far valere detta invalidità, a promuovere separato giudizio e, successivamente, nel caso in cui la deliberazione fosse annullata, a proporre domanda di accertamento e di ripetizione di indebito ovvero opposizione all'esecuzione, prolungando così il contenzioso tra le parti". Tuttavia l'esito pratico di questa innovazione pare limitato.
Come avvertito dalle stesse Sezioni Unite, in casi di vizi di annullabilità occorre pur sempre tenere conto dei termini di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., ovvero dei famosi 30 giorni decorrenti dall'assemblea.
Nell'ambito del recupero crediti condominiale il decreto ingiuntivo viene generalmente richiesto molto tempo dopo l'approvazione del consuntivo/preventivo.
In concreto, quindi, l'unico caso in cui il condomino può validamente sollevare un vizio di annullamento della delibera in seno al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo pare essere quello in cui lo stesso sia stato assente alla relativa assemblea e non abbia ancora ricevuto il relativo verbale (o lo abbia ricevuto da meno di 30 giorni).