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Obbligo per l'amministratore di condominio di esibire documenti di formazione su richiesta dei condomini

I condomini possono pretendere di visionare le attestazioni di partecipazione a corsi di aggiornamento obbligatorio?
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
17 Gen, 2023

L'articolo 71 bis disp. att. c.c. prevede che possano svolgere attività di amministratore di condominio

L'amministratore può essere condannato all'esibizione dei documenti attestanti la frequenza ed il superamento del corso di aggiornamento professionale obbligatorio? La vicenda

Il Tribunale di Napoli Nord, in parziale accoglimento della domanda proposta da una condomina nei confronti della società amministratrice, oltre a dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di consegna della documentazione relativa ai condomini morosi e alla richiesta di esibizione di copia dell'estratto di conto corrente bancario del condominio, ordinava alla stessa amministratrice di comunicare alla ricorrente le azioni poste in essere nei confronti dei condomini morosi. Rigettava però la domanda di esibizione della certificazione di iscrizione all'albo degli amministratori di condominio e relativo attestato di aggiornamento periodico.

Nella decisione veniva precisato che l'art. 71 bis disp. att. c.c. è norma di ordine pubblico con la conseguenza che si doveva considerare nulla la delibera di nomina di un amministratore ineleggibile (perché non aggiornato) e, quindi, non soggetta al termine di decadenza sancito dall'art. 1137 c.c., comma 2.; secondo lo stesso giudice, quindi, la richiesta formulata dalla condomina poteva essere accolta solo ai fini della domanda di revoca e/o di impugnazione della delibera di nomina della società amministratrice.

La condomina si rivolgeva alla Corte di Appello insistendo unicamente nella richiesta di condanna della società amministratrice alla esibizione di certificazione attestante la partecipazione della stessa ad attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Obbligo di esibizione dei documenti di formazione per gli amministratori di condominio

A differenza di quanto affermato nella decisione di primo grado, la Corte di Appello ha sostenuto che, per potere eventualmente esercitare l'azione di revoca e/o l'azione di nullità della delibera di nomina, ciascuno dei condomini ha diritto ad ottenere le informazioni relative alla formazione obbligatoria dell'amministrazione.

La società amministratrice è stata condannata a consegnare alla condomina copia degli attestati relativi allo svolgimento di attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Gli stessi condomini, quindi, per evitare di incaricare soggetti non aggiornati (e quindi poco professionali) possono sincerarsi dell'assolvimento degli obblighi formativi di legge da parte dell'amministratore, esigendo, anche individualmente, l'esibizione dell'attestato di superamento del corso di aggiornamento rilasciato dal responsabile scientifico.

Sentenza
Scarica App. Napoli 12 gennaio 2023 n. 97

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