L'art. 71-ter disp. att. c.c. stabilisce che il condominio può dotarsi di un proprio sito internet, purché la decisione sia approvata dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio (ovverosia, 500 millesimi).
In questa ipotesi, l'amministratore è tenuto ad attivare un portale web che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia, in formato digitale, dei documenti previsti dalla delibera assembleare che ne approva l'istituzione. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito sono poste a carico dei condòmini.
Fatta questa doverosa premessa, il quesito che affronteremo con il seguente contributo può essere sintetizzato così: l'amministratore può bloccare l'accesso al sito web condominiale? Analizziamo l'argomento.
A cosa serve il sito web del condominio?
Secondo quanto previsto dall'art. 71-ter disp. att. c.c. sopra citato, il sito internet del condominio serve ai proprietari per poter accedere più facilmente alla documentazione condominiale.
Tecnicamente parlando, quindi, più che di "sito internet" si dovrebbe parlare di "portale internet", trattandosi di uno spazio web riservato solamente agli interessati, nel caso di specie ai condòmini.
Per definizione, infatti, un portale web racchiude in sé una grande quantità di informazioni e contenuti dedicati a utenti ben precisi.
Da questo punto di vista, quindi, il portale serve ad attuare il diritto di ogni condomino, sancito direttamente dagli articoli 1129 e 1130-bis c.c., a prendere visione della documentazione condominiale, sgravando così l'amministratore dall'obbligo di dover fissare un appuntamento presso il suo studio affinché tale diritto possa trovare compimento.
In buona sostanza, ogni condomino trova sul portale condominiale ciò di cui ha bisogno per verificare la regolarità della gestione e la contabilità del condominio.
Come si accede al portale del condominio?
Trattandosi di un portale all'interno del quale sono conservate informazioni riservate e dati sensibili, solamente i condòmini potranno avervi accesso mediante credenziali personali.
L'accesso al sito dovrebbe avvenire quindi attraverso una registrazione dell'utente, al quale saranno chiesti dati personali utili a ottenere una password riservata che consentirà al suo possessore di accedere all'area protetta ove trovare i documenti da scaricare (verbali, ecc.).
L'amministratore può inibire l'accesso al sito web condominiale?
Alla luce di quanto detto sinora, è chiaro come l'amministratore non possa precludere l'accesso al sito web ad alcuni oppure a tutti i condòmini: si tratterebbe infatti di un'illegittima soppressione del diritto, intangibile, di prendere visione e ottenere copia della documentazione condominiale.
Tale diritto non può mai essere posto in discussione, nemmeno nel caso di morosità: il condomino che non paga le spese potrà essere oggetto di recupero del credito, esecuzione forzata e perfino della sospensione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, ma non potrà mai vedersi precluso il diritto di accedere alla documentazione condominiale.
L'amministratore può creare autonomamente il sito web condominiale?
In teoria, l'amministratore potrebbe bloccare l'accesso al sito web condominiale creato di propria iniziativa, senza quindi consenso assembleare, con lo scopo di digitalizzare la documentazione condominiale e renderla più facilmente consultabile ai proprietari.
In questa (rara) ipotesi, tuttavia, l'amministratore non solo non potrà chiedere alcun contributo per le spese necessarie all'attivazione e alla gestione del sito, ma nemmeno potrà esimersi dal mettere a disposizione la documentazione cartacea nei consueti modi.
In altre parole, se l'amministratore adotta autonomamente la decisione di istituire un portale del condominio per caricarvi la documentazione in formato digitale, non potrà rifiutarsi di mettere a disposizione gli atti originali analogici a quanti ne facciano richiesta, atteso che spetta all'assemblea decidere se attivare la modalità di comunicazione online e, quindi, non richiedere più la documentazione cartacea grazie alla possibilità di visualizzare i documenti e scaricarli direttamente.
Senza la delibera assembleare non c'è alcun obbligo per i condòmini di rinunciare alla carta. In sostanza, non può essere l'amministratore a stabilire con quali modalità consegnare la documentazione ai condomini.
Da tanto si evince che, se l'amministratore volesse creare a proprio piacimento un sito web del condominio senza autorizzazione assembleare, trattandosi di iniziativa autonoma potrebbe anche impedire l'accesso ad alcuni condòmini (ad esempio, ai morosi), in quanto il diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione non verrebbe comunque precluso: in questi casi, infatti, alla richiesta l'amministratore deve ottemperare mettendo a disposizione gli originali cartacei.