Il Tribunale di Foggia (12 giugno 2025, n. 1176) ha condannato l'amministratore condominiale a pagare 50 euro per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'elenco dei morosi ai creditori che ne abbiano fatta richiesta ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.p.c.
La pronuncia è rilevante perché ricorda come l'obbligo incomba direttamente sull'amministratore, il quale quindi è il solo a dover essere condannato nel caso di inadempimento. Ciò significa che la condanna al pagamento per ogni giorno di ritardo è rivolta all'amministratore e non al condominio.
Nel caso affrontato dal tribunale pugliese, l'ex avvocato della compagine conveniva in giudizio l'amministratore per sentirlo condannare alla comunicazione dei dati relativi ai condòmini morosi nel pagamento del debito maturato per il mandato professionale espletato nell'interesse dell'edificio.
Ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., inoltre, chiedeva che l'amministratore fosse condannato al pagamento di una somma di danaro per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'elenco dei morosi, con decorrenza dalla notifica del provvedimento giudiziario.
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza in commento (12 giugno 2025, n. 1176), ha accolto in toto le richieste dell'attore.
Innanzitutto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., 15 gennaio 2025, n. 1002), nell'ipotesi di inottemperanza al dovere di comunicare l'elenco dei morosi, il soggetto passivo è l'amministratore e non la compagine: l'obbligo di comunicazione dei dati esula dal contratto di mandato.
Ciò premesso, il giudice pugliese rammenta il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condominio verso i terzi ha natura parziaria; il creditore può quindi procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condòmini, entro i limiti della quota di ciascuno (Cass., Sez. Un., 8 aprile 2008 n. 9148).
Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche negli arresti più recenti in cui è stato riaffermato che in merito alle obbligazioni assunte dall'amministratore - o, comunque, nell'interesse del condominio - nei confronti di terzi, in assenza di una disposizione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro e, pertanto, divisibile, la responsabilità dei condòmini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati, dagli art. 752 e 1295 c.c., per le obbligazioni ereditarie (Cass., 17 febbraio 2014 n. 3636).
L'art. 63 disp. att. c.c. espressamente dispone che l'amministratore condominiale è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi.
Correttamente interpretando la ratio della norma, si tratta per l'amministratore di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale.
Ciò delinea pertanto un obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente dalla legge in capo all'amministratore, che esula dal contenuto del programma interno al rapporto di mandato corrente tra lui e i condòmini.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c., è sufficiente la prova della sussistenza della pretesa creditoria che, nel caso di specie, risultava dimostrata dalle copie del decreto ingiuntivo agli atti.
A fronte di un siffatto quadro, il Tribunale di Foggia ha ritenuto del tutto immotivato il comportamento dell'amministratore del condominio il quale non ha riscontrato le richieste del ricorrente, così precludendo il soddisfacimento della pretesa creditoria.
Tale condotta appare peraltro contraria al canone della buona fede oggettiva, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica.
Il principio di buona fede è una specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale imposti dall'art. 2 Cost., e la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (Cass., 15 febbraio 2007 n. 3462).
Ne discende, nei confronti dell'amministratore del condominio, l'accoglimento della domanda diretta ad ottenere la comunicazione dell'elenco dei nominativi dei condòmini morosi con l'indicazione della quota di debito di rispettiva pertinenza in proporzione del valore della proprietà di ciascuno.
Il Tribunale di Foggia ha ritenuto altresì accoglibile l'accessoria domanda di condanna del resistente ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. che, proprio per l'attuazione degli obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, prevede un rimedio coercitivo indiretto mutuato dalle astreintes francesi, e cioè la possibilità per il giudice di fissare, su richiesta di parte, una somma di danaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Nel caso in esame, tenuto conto del contegno dilatorio tenuto dall'amministratore nella fase stragiudiziale, la somma dovuta dall'amministratore per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento - da calcolarsi a partire dalla data di notifica - è stata quantificata in 50 euro al giorno.