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L'amministratore che non apre un conto corrente per decisione dell'assemblea può essere revocato?

L'apertura e la gestione corretta di un conto corrente condominiale assicurano trasparenza e informazione a ciascun condomino.
Redazione Condominioweb 
18 Giu, 2025

L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

In ogni caso costituisce grave irregolarità la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente (art. 1129 c.c., comma 12).

Dopo la riforma del condominio l'articolo 1129 c.c. costituisce grave irregolarità pure la gestione secondo modalità idonee a generare la possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore.

Quali sono le conseguenze se l'assemblea decide di non aprire il conto, esonerando l'amministratore da tale obbligo? In tal caso, l'amministratore può essere revocato?

La questione è stata affrontata dal Tribunale di Castrovillari (Decreto 11 maggio 2025).

Ecco la vicenda.

Un condomino ha chiesto al Tribunale la revoca dell'amministratore di condominio per mancata apertura di un conto corrente intestato al condominio: le somme dei condomini transitavano su un conto personale dell'amministratore.

Il ricorrente ha dedotto di aver più volte richiesto l'apertura di un conto condominiale e di aver anche sollecitato la convocazione dell'assemblea per una deliberazione in tal senso, ma l'assemblea, convocata per rivolvere il problema ha rimandato l'argomento ad una successiva riunione. Successivamente l'assemblea non ha autorizzato l'amministratore ad aprire il conto corrente.

L'amministratore, nella sua difesa, ha sostenuto che la mancata apertura del conto era una conseguenza della decisione dell'assemblea, la quale aveva negato l'autorizzazione, approvando un articolo del regolamento. Tale disposizione, considerando che le banche richiedevano un'approvazione assembleare a maggioranza per procedere, lo aveva esonerato da qualsiasi obbligo.

Il Tribunale ha notato che l'obbligo di aprire un conto corrente ha natura imperativa, in quanto l'art. 1138, comma IV, c.c. sancisce l'inderogabilità dell'art. 1129 ad opera del regolamento condominiale.

Secondo quanto osservato dallo stesso giudice, l'amministratore non solo non necessita dell'autorizzazione dell'assemblea per aprire il conto corrente condominiale, ma ha anche l'obbligo di farlo, indipendentemente da un eventuale diniego da parte dell'organo collegiale.

Una simile decisione, infatti, si pone in contrasto con una norma imperativa e risulta pertanto nulla.

L'amministratore è stato revocato.

Allegato
Scarica Trib. Castrovillari Decreto 11 maggio 2025
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