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Quattro piani su cinque visti dalla strada bastano per il bonus facciate

La visibilità della strada per usufruire della detrazione del 90% può limitarsi ad essere parziale.
Redazione 
29 Gen, 2021

Il bonus facciate è quella detrazione del 90% della spesa sostenuta da usufruirsi il dieci rate annuali di pari importo che è stato introdotto dalla legge di bilancio per l'anno 2020.

L'Agenzia delle Entrate aveva emanato la "classica" circolare interpretativa della misura, che nelle intenzione del governo doveva rilanciare il settore immobiliare aiutando a rendere più gradevoli gli abitati, che... arrivò l'emergenza da Covid-19.

Quasi naturalmente dunque, alla fine di quest'anno, termine ultimo del beneficio, nella migliore tradizione di casa nostra, la detrazione è stata prorogato a tutto il 2021.

Di tanto in tanto con risposte ad istanza d'interpello l'Agenzia delle Entrate si occupa del beneficio.

Quella la n. 59 datata il giorno 28 gennaio 2021 è interessante in quanto entra nel dettaglio chiarendo un aspetto peculiare della misura, ossia la necessità che la facciate sia visibile dalla strada pubblica.

La peculiarità sta nel fatto che l'Agenzia nel corso dello scorso anno specificò che bastava che si trattasse di vista parziale; con la risposta ad interpello in commento l'AdE da un'idea - esemplificativa e non vincolante - della misura della vista necessaria.

Andiamo per ordine.

Detrazione del 90% per il recupero delle facciate esterne degli edifici

L'abbiamo accennato in principio. Spendi 100 e puoi detrarre 90.

Come specifica l'AdE sul proprio portale istituzione la detrazione è usufruibile per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.

La legge di Bilancio per il 2020 specificò chiaramente che poteva trattarsi anche di meri interventi di pulitura e/o tinteggiatura della facciata.

Altro requisito è, per così dire, la centralità dell'immobile nel contesto urbano. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Bonus facciate: per quali interventi?

Non sarà passato inosservato che chiunque, anche società e professionisti e non solo cittadini fuori dalla loro attività lavorativa possono fruire del bonus.

Non solo: si parla di facciata esterna. L'AdE ha specificato che deve trattarsi della facciata principale dell'edificio ovvero anche di un'altra facciata purché almeno in parte visibile dalla strada pubblica.

Se la facciata aggetta su cavedi, cortili privati e simili il beneficio in esame non è applicabile.

Norme di riferimento del bonus facciate è l'articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020); per la proroga Articolo 1, comma 59 della Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Bonus facciate e facciate secondarie, la visibilità

Come si diceva l'Agenzia delle Entrate ha interpretato in senso estensivo il concetto di facciata esterna.

Così, ad esempio, con la risposta ad interpello n. 348 dell'11 settembre 2020 l'ente ebbe a specificare che «il bonus facciate spetti per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell'edificio anche se la stessa, come nel caso in esame, sia solo parzialmente visibile dalla strada.

La valutazione, in concreto se la facciata sia visibile, sia pure parzialmente, dalla strada o da suolo ad uso pubblico, costituisce un accertamento di fatto che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello».

Bonus facciate, sì per quelle interne, se visibili dalla strada, no per le persiane

Con un'altra risposta ad un altro interpello di un contribuente, il n. 59/2021 in esame, l'Agenzia sollecitata sul punto della parziale visibilità risponde ad uno specifico quesito che riguarda una particolare indicazione della visuale della facciata.

Nella specie il contribuente, nel formulare il quesito, descrivendo lo stato dei luoghi, ha specificato che per due delle facciate interessate dagli interventi conservativi, le facciate laterali, dalla strada pubblica non era visibile il piano terra delle medesime, ma quattro piani su cinque. Quasi completamente, insomma.

L'Agenzia che già aveva parlato di parziale visibilità non ha potuto che, specificamente compulsata, confermare quel principio generale affermando che il bonus facciate spetta «per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate laterali dell'edificio anche se le stesse, come nel caso in esame, siano solo parzialmente visibili dalla strada (quattro piani su cinque)».

L'ente ha ribadito che l'apprezzamento della parziale visibilità deve essere valutato in concreto (come dire; se facessimo un controllo potremmo cambiare idea).

L'utilità della risposta è data dal fatto che per la prima volta l'AdE quantifica visivamente il concetto di parziale visibilità. Semplice in questo caso (il 90%) della facciata: sarebbe interessante che l'Agenzia desse indicazioni per fattispecie meno evidenti.

Come sempre in questi casi, l'Agenzia ricorda altresì che fino a tutto il 2021 per le spese sostenute entro quest'anno anche in relazione al bonus facciate è possibile optare per la cessione del credito e/o lo sconto in fattura.

Risposta 59 del 2021

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