La panoramicità del luogo consiste in una situazione di fatto derivante dalla bellezza dell'ambiente e dalla visuale che si gode da un certo posto
La veduta panoramica può essere acquistata per la la mera esistenza in fatto di detta veduta?
Si è occupata di tale questione una recente decisione della Cassazione (ordinanza del 22 giugno 2023, n. 17922).
Ecco la vicenda.
Il proprietario di un immobile richiede al vicino di eliminare alcuni manufatti installati a distanza inferiore da quella legale dalla sua proprietà. In particolare vuole che vengano rimossi pannelli in lamiera con funzione di copertura di un'intercapedine, una scala amovibile in alluminio; una rete a maglie rettangolari e relativi tubolari metallici, una pensilina in plastica collocata sul terzo livello della proprietà vicina, a copertura del sottostante balcone.
Il Tribunale - a cui il detto proprietario si rivolge - non accoglie la domanda di rimozione dei manufatti. Secondo la Corte di Appello, però, come era emerso dalla relazione peritale, i pannelli in lamiera, la scala amovibile e la rete a maglie erano posti ad una distanza inferiore a ml. 3,00 dalla proprietà dell'appellante, mentre la pensilina in plastica posta sul terzo livello del fabbricato, a copertura del sottostante balcone, pregiudicava il diritto dell'attore di fruire della vista del panorama di una nota località di mare.
La questione viene sottoposta all'attenzione della Cassazione.
La questione da risolvere è la seguente: per ritenere validamente costituita una servitù di veduta panoramica basta la semplice esistenza di fatto di detta veduta?
La risposta della Suprema Corte: l'esistenza del diritto di veduta del panorama non può essere riconosciuta sulla base della mera preesistenza della visuale rispetto all'opera contestata.
La veduta panoramica può essere acquistata, oltre che in via negoziale (a titolo derivativo), anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione (a titolo originario).
Tuttavia, tali modi di costituzione richiedono non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall'originario unico proprietario o dell'esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta.
Il diritto di veduta panoramica si risolve, dunque, - secondo la giurisprudenza - in una servitù non aedificandi o altius non tollendi (Cass. civ., sez. II, 13/02/1999, n. 1206; Cass. civ., Sez. II, 20/10/1997, n. 10250).
Nel caso esaminato, di tali modi di acquisto la sentenza d'appello non dà atto e, di conseguenza, è stata cassata.