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Le spese per visti e asseverazioni relativi ai bonus minori sono detraibili anche per i costi sostenuti 2021?

Le spese sostenute per visti e asseverazioni relative ai bonus edilizi minori possono essere detratte anche se effettuate nel 2021, grazie a recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Redazione Condominioweb 
Feb 19, 2022

Il Decreto Anti-frodi, voluto da Mario Draghi, ha introdotto l'obbligo di asseverazione congruità costi e visto di conformità per poter usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito per tutti i bonus edilizi diversi dal 110.

Successivamente il Decreto Legge, n. 157/2021 è stato soppresso. Le misure per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche sono state incluse, con qualche variazione, all'interno della Legge di Bilancio 2022.

Tuttavia il c.d. Decreto Antifrode non aveva fatto chiarezza su una questione rilevante per i condomini: le spese per asseverazioni e visti sono detraibili, per tutti i bonus minori, anche se effettuate nel 2021?

In considerazione dell'obbligo generalizzato di visto e asseverazione, la Legge di bilancio ha previsto, anche per i bonus diversi dal 110%, la possibilità di far rientrare nella detrazione le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni sulla congruità dei costi; tuttavia Legge di bilancio è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

Inevitabile quindi che rimanesse il dubbio sulla detraibilità delle spese per asseverazioni e visti sostenute nel periodo di tempo compreso tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021.

Nel corso del 5° Forum Nazionale Dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, tenutosi online il 25 gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate, però, ha chiarito che la detraibilità per dette spese deve essere riconosciuta a prescindere dal momento del relativo sostenimento: in altre parole la possibilità di far rientrare tra gli oneri detraibili anche quelli sostenuti per ottenere il visto e l'asseverazione di congruità si applicherà quindi già a decorrere dal 12 novembre 2021, data in cui sono entrate in vigore le nuove regole in materia di cessione del credito previste dal decreto legge n. 157/2021 (oggi abrogato).

Bisogna segnalare però che nell'Aula della Camera è cominciato l'esame del disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 228/2021).

Le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio nella seduta del 17 febbraio hanno concluso l'esame del provvedimento, approvando numerosi correttivi.

Le Commissioni Bilancio hanno approvato anche un emendamento di interpretazione autentica che chiarisce che, per tutti i bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, sono detraibili anche le spese per asseverazioni e visti sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Tale norma interpretativa costituirebbe un'importante conferma a quanto già sostenuto dall'Agenzia delle Entrate.

In ogni caso l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese previsto per la cessione del credito o lo sconto in fattura non si applica per i bonus diversi dal superbonus alle opere già classificate come attività di edilizia libera e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10 mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio.

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