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Il tentativo di conciliazione impedisce di ottenere un provvedimento di sospensione della delibera?

La sospensione della deliberazione assembleare impugnata.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Una recente ordinanza del Tribunale di Torino ci permette di approfondire un tema che assume importanza tutt’altro che marginale; stiamo parlando della sospensione della deliberazione assembleare impugnata correlata alla recente introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Andiamo per gradi.

Ai sensi dell’art. 1137 c.c., rubricato Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea:

Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa.

Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

Una deliberazione assembleare – è bene ricordarlo seppur la norma appena citata non accenni nemmeno alla differenza – può essere viziata sotto diversi profili che incidono differentemente sulla sua validità: il riferimento è alle così dette cause di annullabilità o nullità del deliberato.

Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, la cui pronuncia rappresenta la stella polare in materia, sono da considerarsi “ nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all’oggetto; sono, invece, annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all’oggetto” (Cass. SS.UU. 7 marzo 2005 n. 4806).

In questo contesto, pertanto, ogni condomino potrà agire entro i 30 giorni indicati dall’art. 1137 c.c. per vedere invalidiate le delibere annullabili e senza limiti di tempo (salvi gli effetti della prescrizione per le azioni di ripetizione dell’indebito e per l’usucapione) per ottenere l’eliminazione di quelle nulle. Per evitare gli effetti pregiudizievoli dell’esecuzione della delibera, che fino alla sua eliminazione e comunque valida ed efficace, il condomino impugnante può chiedere – e l’Autorità Giudiziaria concedere – la sospensione della delibera.

Qual è la natura del provvedimento sospensorio? Esso può essere considerato a carattere cautelare? Secondo il Tribunale di Torino, il riferimento è ad un’ordinanza dello scorso 9 marzo, la risposta è negativa.

In particolare si legge nella citata ordinanza che “ il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 1137 c.c. è un provvedimento a cognizione sommaria e con finalità anticipatorie della pronuncia (di annullamento della deliberazione impugnata) richiesta.

Esso difetta, di conseguenza, di uno dei requisiti indefettibili dei provvedimenti cautelari, consistente nel pericolo di pregiudizio, requisito non espressamente richiesto dalla norma per concedere la sospensione e da cui, si prescinde nella valutazione della istanza di sospensione, che quindi non ha portata cautelare ma solamente anticipatoria della pronuncia finale richiesta” (Trib. Torino 9 marzo 2012).

Se le cose stessero effettivamente come dicesse il Tribunale piemontese bisognerebbe domandarsi: con l’introduzione del tentativo di conciliazione, si deve concludere che prima dell’inizio della causa non vi siano possibilità di agire in via cautelare per ottenere la sospensione del deliberato? Lo si potrebbe fare in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c.? Difficile visto che anche questo è ricorso avente natura cautelare.

Insomma, ad avviso di chi scrive, l’ordinanza, laddove trovasse conferme, rappresenterebbe un vulnus alla piena difesa dei diritti del condomino impugnante.

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