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La rimozione temporanea di una parte comune può impedire l'installazione di un ascensore?

Il principio di solidarietà sociale volte a favorire l'accessibilità agli edifici presuppone in ogni caso una valutazione sulla ragionevolezza del sacrificio imposto al resto dei condomini.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

L'installazione dell'ascensore rimuovendo un grave ostacolo alla fruizione di un primario bene della vita, quello dell'abitazione, da parte di persone in condizioni di minorazione fisica, rientra tra le facoltà riconosciute ai condomini di apportare a proprie spese, una modifica alla cosa comune, sostanzialmente e nel complesso migliorativa, in quanto suscettibile di utilizzazione anche da parte degli altri condomini.

Di conseguenza si è ormai affermato il seguente principio: nel conflitto tra le esigenze dei condomini disabili abitanti ad un piano alto, praticamente impossibilitati, in considerazione del loro stato fisico, a raggiungere la propria abitazione a piedi, e quelle degli altri partecipanti al condominio, per i quali il pregiudizio derivante dall'installazione di ascensore si risolverebbe non già nella totale impossibilità di un ordinario uso di una parte comune, ma soltanto in disagio e scomodità derivanti dalla relativa restrizione e nella difficoltà di usi eccezionali della stessa, vanno privilegiate le prime, trattandosi di soluzione conforme ai principi costituzionali della tutela della salute (art. 32 Cost.) e della funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.).

Il nuovo approccio antidiscriminatorio, pur se potrebbe consentire di superare alcuni limiti della tradizionale normativa anti-barriere, presuppone in ogni caso una valutazione sulla ragionevolezza del sacrificio imposto al resto dei condomini e, quindi, non consente di garantire una prevalenza assoluta e certa delle ragioni di chi chiede di intervenire sulle parti comuni in un condominio.

In altre parole, sebbene l'installazione di un ascensore sia diretta ad eliminare le barriere architettoniche, ai sensi dell'art. 2, comma 3 legge n.13/89, resta fermo quanto disposto dall'art.1120 c.c. ultimo comma c.c., nella parte in cui vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio (ad esempio le scale), inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino, ovvero che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.

Chiarito quanto sopra viene da domandarsi se sia possibile per un singolo condomino installare un ascensore se la realizzazione dell'opera comporta la rimozione temporanea di una parte comune. Il problema è stato esaminato dal Tribunale di Sassari nella sentenza n. 852 del 18 agosto 2023.

La rimozione temporanea di una parte comune non può impedire l'installazione di un ascensore? Fatto e decisione

In un caseggiato, con apposita delibera, l'assemblea autorizzava i titolari degli appartamenti situati al primo ed all'ultimo piano dello stabile alla realizzazione di un impianto ascensore al servizio delle relative unità immobiliari.

Per realizzare l'opera era necessaria la rimozione della cisterna idrica; tuttavia - come scritto nel verbale assembleare i condomini richiedenti la realizzazione dell'impianto di elevazione si erano impegnati a ripristinare a proprie spese una nuova cisterna (idrica) con capienza pari ad almeno 2/5 dell'esistente (tenuto conto che diversi condomini già non facevano uso dell'impianto in quanto si erano muniti di cisterna autonoma).

Un condomino impugnava la delibera, sostenendo che l'opera programmata avrebbe occupato dei locali tecnici situati nella parte inferiore dello stabile destinati ad ospitare delle condutture al servizio dell'unità immobiliare della stessa esponente, nonché la cisterna idrica al servizio del suo appartamento.

Aggiungeva poi che l'opera pregiudicava il decoro architettonico del fabbricato e che era ingiustificato il mancato vaglio di soluzioni tecniche alternative alla collocazione dell'ascensore.

Quando l'ascensore costituisce innovazione vietata.

Nel corso del procedimento veniva disposta una CTU che chiariva come la realizzazione del vano elevatore avrebbe comportato una rimozione solamente temporanea della cisterna per la riserva idrica, essendo espressamente previsto l'obbligo a carico dei condomini richiedenti l'impianto di ripristinare una nuova cisterna dotata di capienza adeguata. Il Tribunale ha quindi ritenuto la delibera legittima.

La decisione ha tenuto conto delle valutazioni del CTU che ha evidenziato la temporaneità della privazione dell'uso della cosa comune e la specifica previsione di un dovere di ricollocazione del serbatoio (collocabile in altra area condominiale individuata), con conseguente tollerabile ed esigibile sacrificio a carico dell'attore.

Impatto dell'ascensore sui diritti condominiali e accessibilità

La giurisprudenza è chiara nell'affermare che l'installazione di un ascensore può comportare un sacrificio per la collettività condominiale che va soppesato e valutato alla stregua del principio di solidarietà secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili (Cass. civ. sez. II, 12/03/2019, n. 7028).

Bisogna però tenere conto che l'installazione di un ascensore in un edificio multipiano (se da un lato realizza un obiettivo di primaria importanza secondo gli attuali canoni giuridici e sociali, perché consente una migliore accessibilità agli appartamenti situati ai piani superiori) non può, nell'ottica dell'eliminazione delle barriere architettoniche dell'intero edificio, prevedere fermate ad un solo piano, né comportare una riduzione od una compressione rilevante dell'accessibilità agli altri appartamenti ed agli spazi comuni (T.A.R. Lazio 18 gennaio 2016, n. 442). In ogni caso è nulla la delibera favorevole all'installazione di un ascensore adottata a maggioranza e volta a favorire le esigenze di un condomino portatore di handicap, se comporta un sensibile deprezzamento dell'unità immobiliare di altro condomino sito a piano terra (Cass. civ., sez. II, 25/06/1994, n. 6109).

Sentenza
Scarica Trib. Sassari 18 agosto 2023 n. 852
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