La riforma del condominio ha riconfigurato la figura dell'amministratore, inserendo una serie di nuovi obblighi ed adempimenti. Sicuramente le novità introdotte faranno scomparire quasi del tutto "l'amministratore fai-da-te".In questa breve mappa concettuale cercheremo di evidenziare le principali novità introdotte dalla legge 220/2102.
Nomina e obblighi dell'amministratore
Registri obbligatori per l'amministrazione condominiale
Passiamo ora ad elencare i registri che l'amministratore dovrà redigere ed aggiornare per una corretta gestione del condominio amministrato
Dettagli essenziali dei registri condominiali
Quindi, nel silenzio della legge, si potrebbe far rientrare all'interno di questa fattispecie:
Possiamo paragonare l'anagrafe ad una sorta di "carta di identità" ovvero una "scheda dell'immobile" contenente tutti i dati essenziali utili per identificarlo. Allo stato è consentita solo qualche considerazione astratta sul contenuto del medesimo registro.
Sul punto sarà solo la giurisprudenza a dare a tale strumento un significato concreto e di indirizzo per il professionista chiamato a gestire i famosi registri.
Le diverse associazioni di categoria si sono premurate a divulgare una serie di fac-simili da distribuire ai condomini per velocizzare e semplificare il raccoglimento dei dati che dovranno confluire nel registro.
Si ricorda, a riguardo, che in sede di promulgazione è stata eliminata la possibilità di una partecipazione più diretta dell'amministratore per gli interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici.
In questa ipotesi, su richiesta anche di un solo condomino o del conduttore, il vecchio testo prevedeva che l'amministratore, qualora dovesse sussistere il ragionevole sospetto che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, poteva accedere alle parti comuni dell'edificio ovvero richiede l'accesso alle parti di proprietà o uso individuale al condomino o al conduttore delle stesse. Tale articolo è stato soppresso perché forse considerato troppo "invasivo".
Il registro dei verbali delle assemblee - Art.1130, n. 7, c.c.
Dei registri, quello dei verbali è l'unico che era già previsto nella precedente formulazione. Il vecchio ultimo comma dell'articolo 1136, infatti, già prevedeva che "delle deliberazioni dell'assemblea si redige il processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore". Attualmente il Registro verbali delle assemblee è previsto dall'articolo 1130 n. 7 del Codice Civile.
Il registro di contabilità - Art.1130, n. 7, c.c.
In questo nuovo registro andranno annotate tutte le voci in entrata e uscita in ordine cronologico. Bisogna seguire un metodo analitico per la rilevazione contabile.
Tutti gli eventi economici dovranno essere annotati in ordine cronologico, entro 30 giorni da ogni singolo pagamento o versamento, i movimenti in entrata e in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate.
Infatti, molti studi di amministrazione condominiale ricorrono a specifici software di contabilità condominiale che consentono anche di monitorare con più velocità le situazioni di eventuali morosità.