Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

La domanda di regresso per danni da infiltrazioni deve essere presentata in primo grado per responsabilità solidale

La richiesta di regresso per danni derivanti da infiltrazioni deve essere presentata in primo grado per garantire una corretta graduazione della responsabilità tra i coobbligati e ottenere il risarcimento adeguato.
Avv. Caterina Tosatti 
25 Apr, 2025

Nei confronti del danneggiato, tutti i soggetti che vengano accertati come responsabili del danno (proprietari ed usufruttuari) divengono coobbligati in solido: pertanto, laddove costoro intendano ottenere una graduazione del tantundem della condanna, in relazione al grado della colpa, questa domanda va promossa nel giudizio di primo grado, non potendo essere essa avanzata, solamente e per la prima volta, in appello.

Così la Sezione III della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7332 del 19 marzo 2025.

Analisi del caso di responsabilità solidale per infiltrazioni

Tizio, proprietario di un immobile sito al sesto piano di un Condominio, citava in giudizio, dopo aver esperito un ATP, Caia, quale proprietaria delle unità poste al settimo e ottavo piano, unitamente al medesimo Condominio.

Caia rimaneva contumace, il Condominio invece si costituiva affermando di non essere legittimato passivo, posto che le unità del settimo e ottavo piano erano costituite catastalmente da 3 immobili, parte dei quali era nella nuda proprietà di Caia, mentre l'altra era di Sempronia e Mevio (quest'ultimo dichiarato fallito nel 2010), che erano anche usufruttuari della parte in nuda proprietà di Caia.

Espletata l'istruttoria, tramite una CTU e l'assunzione di testimoni, il Tribunale, con sentenza non definitiva, rigettava la domanda verso il Condominio e con successiva ordinanza disponeva l'integrazione del contraddittorio verso Sempronia e il Fallimento di Mevio (cioè, la Curatela dello stesso), cosicchè poi, eseguita la chiamata da parte di Tizio, quale attore, il giudizio si concludeva con la sentenza definitiva ove il medesimo Tribunale dichiarava inammissibile la domanda verso il Fallimento di Mevio, stante la competenza funzionale (esclusiva) per essa del Giudice Delegato assegnatario della procedura fallimentare, accertava la responsabilità solidale di Caia e Sempronia per le infiltrazioni che avevano danneggiato Tizio e le condannava, in solido, al pagamento di circa Euro 30.000,00 oltre all'esecuzione delle opere necessarie e a prevenire altre infiltrazioni, secondo quanto stabilito in CTU.

La Corte d'Appello, cui si rivolgeva Sempronia, confermava la sentenza di I°.

Ancora Sempronia ricorreva, ora dinnanzi alla Cassazione, la quale, tuttavia, come vedremo, dichiarava inammissibile il ricorso, confermando anch'essa la sentenza impugnata.

Secondo la Cassazione, la statuizione principale (specifico motivo oggetto di ricorso), cioè la condanna in solido al risarcimento del danno emessa nei confronti di Caia, quale nuda proprietaria di parte dei locali posti ai piani superiori rispetto a quello di Tizio, nonché di Sempronia, quale usufruttuaria della parte in nuda proprietà di Caia e comproprietaria, con Mevio, della parte residua, pure essa causante danni a Tizio, non è stata determinata dall'impossibilità di definire la parte di proprietà riferibile a Caia e quella riconducibile al fallito Mevio e, per esso, alla Curatela, bensì dall'accertamento circa la cooperazione colposa di tutti i soggetti, titolari di diritti di proprietà ed usufrutto, sugli immobili situati ai piani superiori rispetto a quelli interessati da infiltrazioni, nella produzione del danno complessivamente sofferto dall'attore Tizio.

Spiega altresì la Corte che la regola dell'obbligazione solidale, che si applica anche nel caso in cui l'obbligo nasca da responsabilità per fatto illecito, come nel caso di specie, prevede che, nel lato esterno dell'obbligazione, cioè nei confronti del comune creditore (nel nostro caso, il danneggiato), tutti i condebitori sono obbligati in solido ad eseguire la prestazione per l'intero e il pagamento di uno libera gli altri (artt. 2055, 1° comma e 1292 c.c.), quindi, nel nostro caso, i danneggianti sono coobbligati in solido verso il danneggiato.

La divisione del carico della prestazione risarcitoria, che rappresenta il lato interno dell'obbligazione nascente ex delicto, nel nostro caso, prevede che i soggetti coobbligati debbano proporre domanda di regresso, onde ottenere la misura della gravità delle rispettive colpe e l'entità delle conseguenze derivatene, per stabilire, si ribadisce, sempre nel rapporto interno ai condebitori danneggianti, chi debba pagare di più e chi di meno, cosicchè, una volta che uno di loro, con fare liberatorio verso tutti, abbia pagato l'intero risarcimento al danneggiato, possa andare a ripetere, presso i suoi coobbligati, le poste spettanti a ciascuno di loro, detratta la propria.

Avv. maurizio tarantino Obbligazioni condominiali. Niente azione di regresso nei confronti del condominio

Strategie per la domanda di regresso in coobbligazione solidale

Il punto relativo alla domanda di regresso costituisce quello di maggiore interesse della pronuncia in commento, in quanto detta un vademecum per gli operatori in caso di situazioni di coobbligazione solidale al risarcimento di un danno.

La Corte sottolinea, nella chiusa del suo ragionamento, come "la legittimazione alla domanda di regresso - ad onta del rigoroso disposto testuale dell'art. 1299 cod. civ. - non presuppone necessariamente l'avvenuto pagamento del debito, poiché tale domanda può essere proposta anche in via preventiva dal condebitore ex delicto, in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato (Cass. 11/03/1998 n. 2680; Cass. n. 13711/2002, n.15930; Cass. 19/05/2008, n. 12691)", con ciò sottintendendo che Caia e Sempronia avrebbero dovuto avanzare, magari in via subordinata, ma sin dal primo grado, la domanda di regresso, onde ottenere, in caso di sconfitta, una gradazione delle rispettive condotte colpose e, così, dell'entità del risarcimento dovuto da ognuna.

Infatti, poco dopo, viene sottolineato che la domanda di regresso - e, più in generale, quella diretta all'accertamento della gravità delle diverse colpe e dell'entità delle conseguenze derivatene - per un verso, deve essere proposta espressamente dal responsabile regrediente in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili e non può invece ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato (Cass. 20/12/2018, n.32930); per altro verso, resta soggetta alla regola generale del divieto di ius novorum (art. 345 cod. proc. civ.) talché non può essere proposta, ex novo, in grado d'appello.

Sentenza
Scarica Cass. 19 marzo 2025 n. 7332

Iscriviti
alla Newsletter

Iscriviti alla newsletter

Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori,
avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio
e le più importanti sentenze della settimana
direttamente nella tua casella email.

ISCRIVITI ORA!

Dello stesso argomento