Con pronuncia emessa in data 17 giugno 2024, n. 1793, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva la domanda di risarcimento danni formulata da un proprietario-condominio a causa di fuoriuscita incontrollata di acque nere provenienti dai sanitari del bagno in virtù dell'ostruzione e del malfunzionamento dell'impianto di tubazioni verticali di proprietà del Condominio.
Si costituiva il convenuto il quale contestava la fondatezza della domanda formulata e la propria responsabilità, però confermando la rottura di una tubazione verticale destinata alla solo di acque nere, chiedendo, altresì, la chiamata in causa, ex art. 269 c.p.c., dell'assicurazione affinché la manlevasse e garantisse, in virtù di polizza del Fabbricato accesa con la stessa, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Il giudice adito autorizzava la chiamata in garanzia dell'assicurazione, la quale si costituiva eccependo l'inoperatività della garanzia assicurativa sia per il tardivo pagamento del premio con conseguente sospensione della garanzia assicurativa sia per l'esclusione dell'evento dedotto dai rischi garantiti dalla polizza in virtù delle condizioni contrattuali, che espressamente escludono i danni conseguenti ad "occlusione di impianti e rigurgito di fogne, e chiedendo il rigetto delle domande proposte nei propri confronti.
La responsabilità per custodia per occlusione di scolo delle acque nere
La fattispecie posta al vaglio del giudice monocratico, va correttamente inquadrato nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., in tema di danno cagionato da cose in custodia.
La responsabilità per custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Va, altresì, precisato che i canali di scarico fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva sono da considerasi beni comuni ex art. 1117 c.c. (Cass. civ. sez. II, 17 gennaio 2018, n. 1027; Cass. civ. sez. III, 17 gennaio 2001, n. 583).
Responsabilità del custode: onere della prova del nesso causale
Chiarito quanto innanzi, la menzionata norma non esime il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia dimostrare che l'evento si è prodotto in conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. civ. sez. VI- III, 11 marzo 2011, n. 5910; Cass. civ. sez. III, 01 aprile 2010, n. 8005; Cass. civ. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. civ. sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651).
Posto ciò, siamo nell'alveo della c.d. responsabilità oggettiva, e necessita che sussista il nesso di causalità tra cosa in custodia e il danno arrecato, non avendo rilievo, in alcun modo, il comportamento del custode in ordine all'obbligo di vigilanza sul bene in custodia (Cass. civ. sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20317).
Ne consegue che è sufficiente, per la configurazione della richiamata responsabilità, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controllo le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ. 30 giugno 2022, n. 20943; Cass. civ. 19 gennaio 2011, n. 1106).
Inoperatività della polizza assicurativa
Il magistrato campano ha rilevato, nella decisione assunta, l'inoperatività della "polizza dello Stabile Globale Fabbricati", stipulata dal Condominio, che esclude la copertura assicurativa nella fattispecie posto al vaglio del detto giudicante, ricadendo l'evento dannoso nel periodo di sospensione della garanzia, decorrente dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento del premio annuale, ed il convenuto effettuava il pagamento dopo il verificarsi del sinistro, in spregio dell'art. 1901 c.c.
Infatti, secondo un ultimo orientamento della Suprema Corte "nei contratti di assicurazione con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento delle rate successive alla prima, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, ai sensi dell'art. 1901 c.c., senza che rilevi l'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo.
Quest'ultimo, infatti, non costituisce una rinunzia, da parte dell'assicuratore, alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto.
Di una 'rinuncia' dell'assicuratore agli effetti della sospensione potrebbe parlarsi solo quando tale rinuncia avvenga in modo espresso o, se tacito, in equivoco" (Cass. civ. sez. 3 marzo 2023, n. 6480; Cass. civ. 10 febbraio 20220, n. 4357; Cass. civ. sez. VI-III, 3 dicembre 2021, n. 38216).
In buona sostanza la Cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto di cui tutti gli assicurati dovranno tenere conto: "non è indennizzabile il sinistro avvenuto dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 1901 c.c., a nulla rilevando che l'assicuratore abbia accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio".
In altri termini, in tema di onere probatorio l'assicurato deve provare il tempestivo pagamento del premio, in quanto elemento costitutivo della pretesa dell'indennizzo, in mancanza la polizza non deve coprire alcun evento dannoso (Cass. civ. 10 febbraio 2022, n. 4357).
Esito della responsabilità del custode e inoperatività della polizza assicurativa
Dalle risultante processuali, è emersa la piena responsabilità del custode, in virtù delle prove fornite dall'attore nel svolgimento della fase istruttoria del processo, con riferimento all'individuazione della causa relativa dell'ostruzione e del malfunzionamento dell'impianto di tubazioni verticali, alla luce anche della consulenza tecnica depositata dall'ausiliario del giudice, eliminando qualsivoglia dubbio circa l'ascrivibilità della responsabilità dell'evento dannoso in capo al convenuto-condominio (Cass. civ. S.U. 30 giugno 2022, n. 20943). Di contro, quest'ultimo, non ha fornito la prova liberatoria circa l'interruzione del nesso eziologico tra i danni subiti dall'istante e la cattiva manutenzione delle tubazioni di adduzione idrica di sua esclusiva proprietà.
Dunque, si rilevava la fondatezza della domanda che veniva accolta, con la condanna del convenuto al risarcimento danni nei confronti dell'attore, con la condanna a rifondere le spese di lite, senza applicabilità della manleva della polizza assicurativa fabbricati per le ragioni legate al mancato versamento del premio nei termini previsti dalle condizioni generali del contratto.