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La responsabilità del condominio nella prova di avviso di convocazione: come garantire la regolarità della partecipazione assembleare e evitare l'annullamento delle deliberazioni.

La responsabilità del condominio nella prova di avviso di convocazione è cruciale per garantire la validità delle assemblee, evitando l'annullamento delle deliberazioni per irregolarità nelle convocazioni.
Avv. Anna Nicola 
Dic 6, 2024

Il condominio non solo deve aver cura dell'invio a tutti gli aventi diritto a partecipar alla riunione assembleare ma deve anche dimostrare che l'avviso abbia sortito l'esito sperato, nel rispetto dell'art. 66 disp. Att. C.c., anche se del caso per compiuta giacenza con tutte le indicazioni necessarie

L'art. 66, comma 3, disp. att., c.c., come modificato dalla L.n. 220 del 2012, stabilisce che "… L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione".

L'importanza dell'avviso in questione, quale atto prodromico la consumazione della riunione è dato dal fatto che tramite questo atto vengono comunicate al condomino le materie che saranno oggetto dell'ordine del giorno.

Dunque, l'ordine del giorno, veicolato tramite la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, rappresenta l'esercizio d'un diritto, vale a dire quello d'esser preventivamente informati affinché si possa, poi, deliberare compiutamente.

Il tema è stato di recente affrontato dal Tribunale di Napoli con decisione del 13 novembre 2024 n. 9957.

Controversia sul decreto ingiuntivo e validità delle delibere condominiali

Il condominio ottiene un decreto ingiuntivo di un certo importo contro il condomino con l'ordine di pagare immediatamente, così come disposto dall'art. 63 disp. Att. C.c., oltre interessi e spese della procedura, per spese condominiali dal medesimo dovute spese decise dalle assemblee svoltesi nelle date del 28/5/2019, 11/2/2020 e 26/10/2021.

Il condomino radica giudizio di opposizione chiedendo di dichiarare nullo e quindi revocare il predetto decreto ingiuntivo "stante l'assenza di idonea prova", con vittoria delle spese di lite con distrazione.

Si è costituito il condominio, chiedendo di rigettare l'opposizione perché inammissibile, improponibile ed infondata, e comunque condannare l'opponente a pagare la stessa somma portata dal decreto ingiuntivo o diversa somma ritenuta equa, con vittoria delle spese di lite.

Con ordinanza del 2/2/2023 è stata sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

Il condomino ha convenuto in separato giudizio il condominio, chiedendo di annullare le deliberazioni del 28/5/2019, 11/2/2020, 7/6/2021 e 26/10/2021, con vittoria delle spese di lite con distrazione.

Il condominio si è costituito quale convenuto chiedendo di rigettare le impugnative di delibere perché tardive, o comunque perché improponibili, improcedibili e comunque infondate, condannando in ogni caso il condomino a pagare la somma portata dal decreto ingiuntivo o la diversa somma ritenuta giusta, con vittoria delle spese di lite.

Le due cause sono state riunite, e decise nella medesima sede.

Il Tribunale richiama la nota decisione della Cass. Sezioni Unite n. 9839/2021: "Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento"; e nel giudizio di opposizione l'opponente non ha chiesto in via riconvenzionale di annullare le deliberazioni sulle quali si fondava il ricorso monitorio; tuttavia l'annullamento di dette delibere è stato chiesto nel successivo giudizio, e le due cause sono state riunite, per cui è necessario pronunciarsi sulla domanda di annullamento anche per decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo.

Preliminarmente, si osserva che il primo motivo di opposizione nel primo giudizio è costituito dal mancato esperimento del tentativo di mediazione, obbligatorio nelle cause relative a rapporti condominiali, ai sensi del D.L.vo 28/2010; parte opposta ha quindi attivato la procedura di mediazione, che si è chiusa con esito negativo.

Il convenuto/opposto ha eccepito che le deliberazioni siano state impugnate dal condomino assente alle assemblee in cui furono adottate, più di 30 giorni dopo che dette deliberazioni gli erano state comunicate, quindi non rispettando il termine di cui all'art. 1137.2 cc, con conseguente decadenza dal potere di impugnarle.

Come affermato da Cass. n. 23396/2017: "In tema di condominio, l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c. (nel testo applicabile "ratione temporis"), è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro"; questo principio si applica anche alla comunicazione della deliberazione dell'assemblea condominiale, inviata agli assenti all'assemblea.

Ciò premesso: per il verbale del 28/5/2019 si vorrebbe provare che la raccomandata che lo conteneva sarebbe entrato nella sfera di conoscibilità del condomino col meccanismo della compiuta giacenza, nel giugno 2019 - ma la compiuta giacenza presuppone che il destinatario non sia stato rinvenuto presso il suo domicilio, e di tale tentativo di consegna non riuscito non c'è traccia; per il verbale dell'11/2/2020 non sussiste neanche un principio di prova dell'avvenuta consegna del plico contenente il verbale; per il verbale del 7/6/2021 vi è solo un documento non firmato apparentemente riferibile al condomino dal quale la raccomandata risulterebbe "consegnata" ma non si spiega dove, né come tale consegna sarebbe avvenuta; per il verbale del 26/10/2021 si vorrebbe provare che la raccomandata che lo conteneva sarebbe entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario col meccanismo della compiuta giacenza, nel dicembre 2021 - ma la compiuta giacenza presuppone che il destinatario non sia stato rinvenuto presso il suo domicilio, e di tale tentativo di consegna non riuscito non c'è traccia.

Ne discende che non risulta che l'opposizione a ciascuna delibera sia tardiva.

Non essendovene la prova, le deliberazioni adottate dalle suddette assemblee, contenenti le decisioni sulle spese a lui richieste pro quota col decreto ingiuntivo opposto, vengano annullate, non essendo egli mai stato chiamato a partecipare a dette assemblee.

Infatti l'art. 1136.6 cc dispone che "il condominio non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati", e l'art. 66.3 disp. att. cc stabilisce: "l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa.

In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.";

In questa sede il condominio opposto non ha documentato che il condomino sia stato regolarmente convocato a nessuna delle predette assemblee del 28/5/2019, 11/2/2020, 7/6/2021, 26/10/2021, non essendo provato che i relativi avvisi di convocazione gli siano mai stati consegnati o siano entrati nella sua sfera di conoscibilità;

Ne deriva che le deliberazioni impugnate vanno annullate, ed il decreto ingiuntivo opposto va revocato.

Di questo parere è anche la giurisprudenza precedente.

Implicazioni della notifica dell'avviso di convocazione nell'assemblea condominiale

Il principio è che l'avviso di giacenza immesso nella cassetta postale recante la convocazione dell'assemblea si presume conosciuto dal destinatario

Anche in assenza del condomino, con l'avviso di giacenza immesso nella cassetta postale l'atto di convocazione all'assemblea condominiale si presume conosciuto dal destinatario che non può sostenere di non essere stato avvertito (Cass. 20001 del 24 09 2020).

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 917 del 5 aprile 2022, ha dettagliato il tema della validità della notifica dell'avviso di convocazione con riferimento al rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 66 disp. att. cod. civ.

Nel caso di specie, l'amministratore aveva provveduto a consegnare all'ufficio postale la raccomandata contenente l'avviso di convocazione in data 13 marzo, a fronte di una prima convocazione prevista per il giorno 19 dello stesso mese.

Il portalettere procedeva alla materiale consegna solamente il giorno successivo (14 marzo); tra l'altro, non trovando nessuno in casa, lasciava nella cassetta delle lettere l'avviso di giacenza con l'avvertenza che il plico sarebbe stato ritirabile presso l'ufficio postale solo a partire dal giorno 16 marzo.

Secondo il giudice cagliaritano, il termine dei cinque giorni stabilito dall'art. 66 disp. att. cod. civ. deve essere calcolato "a ritroso", senza computare il giorno della prevista adunanza assembleare (dies ad quem), e fino ad arrivare al quinto giorno antecedente a tale data (dies a quo), che rappresenta l'ultimo giorno utile per il perfezionamento della procedura notificatoria.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. VI, 30/06/2021, n. 18635), al riguardo, ha opportunamente precisato che "Nel calcolo del termine di almeno cinque giorni prima, stabilito dall'art. 66, ultimo comma (nella formulazione vigente ratione temporis), disp. att. c.c., per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atto recettizio di cui il condominio deve provare la tempestività rispetto alla riunione fissata per la prima convocazione, trattandosi di giorni non liberi (stante l'eccezionalità dei termini cd. liberi - che escludono dal computo i giorni iniziale e finale - limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) e da calcolare a ritroso, non va conteggiato il dies ad quem (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il dies a quo (coincidente con la data di ricevimento dell'avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fissata negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c.".
Ancor più nel dettaglio la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II, 25/03/2019, n. 8275) ha avuto modo di chiarire che, "qualora la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata e questa non sia stata consegnata per l'assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), la presunzione di conoscenza coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi (quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza)".
Il rischio della mancata tempestiva ricezione dell'atto grava pur sempre sulla parte notificante, quindi sul condominio, tenuta a valutare preventivamente i possibili ritardi del servizio e ad agire di conseguenza per garantire la compiuta osservanza del termine accordato.

Sentenza
Scarica Trib. Napoli 19 novembre 2024 n. 9957
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