Non è raro che dopo aver acquistato un immobile per adattarlo alle esigenze familiari o renderlo idoneo ad un determinato uso commerciale, si decida di demolire o costruire nuove tramezzature interne. La realizzazione di tramezzi all'interno delle abitazioni private è soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire?
La questione è stata affrontata dalla Cassazione penale nella sentenza n. 14964 dell'11 aprile 2023.
Tramezzi interni: necessità del permesso di costruire e recenti sentenze
Il proprietario di un'abitazione realizzava tramezzature non autorizzate nell'immobile di sua proprietà con l'obiettivo di ricavare più stanze.
In particolare era riuscito a creare un'altra camera, attraverso la ripartizione mediante tramezzi di un vano, con modifiche apportate anche all'impianto elettrico e alla pavimentazione.
Il Tribunale condannava il proprietario dell'abitazione per il reato dell'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001. Successivamente l'imputato ricorreva in cassazione, sostenendo, tra l'altro, l'errata qualificazione del capo d'imputazione, l'applicazione di una pena ben al di sopra del minimo edittale senza esaustiva motivazione e la mancata adeguata considerazione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dato ragione al ricorrente.
Come hanno ricordato i giudici supremi tale tipologia di lavori non è assoggettata al permesso di costruire se non vi sia un mutamento della volumetria complessiva né dell'originaria destinazione d'uso dell'immobile.
A tale ultimo proposito la Cassazione ha notato come nella motivazione della sentenza del Tribunale non si faccia cenno di un mutamento della volumetria complessiva o dell'originaria destinazione d'uso, elementi imprescindibili ai fini della configurazione del reato Imputato al ricorrente.
Inevitabile, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata (senza rinvio), perché il fatto non sussiste.
Conclusioni sulla normativa riguardante i tramezzi interni e il permesso di costruire
La decisione della Suprema Corte tiene conto che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 17 comma primo lett. b), n.1 e 2 del D.L. n. 133 del 2014 (conv. in legge n. 164 del 2014), è stata ampliata la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria, comprensiva anche del frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti una variazione di superficie o del carico urbanistico, per i quali pertanto, ove rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione d'uso, non è più necessario il permesso di costruire (Cass. pen., sez. III, 14/01/2015, n. 31618).
In quest'ottica è già stato precisato che le opere di modifica di spazi interni, sia pure eseguite attraverso demolizione e ricostruzione di tramezzature, non integrano un intervento soggetto a permesso di costruire, non venendo in rilievo alterazioni dei parametri urbanistici o incrementi di volumetria e superficie (Tar Lazio 19 aprile 2022 n. 4635). Solo in presenza di un mutamento della volumetria complessiva, ovvero di una modifica della destinazione d'uso, anche soltanto mediante opere interne, deve ritenersi necessario, ai fini del mero frazionamento dell'unità immobiliare, il permesso di costruire e, pertanto, configurabile, in sua assenza, il reato ex art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 (tra le più recenti, Cass. pen., sez. III, 4/02/2022, n. 11303).