Il termine di prescrizione del credito vantato dal fornitore nei confronti del condominio può essere interrotto dall'invio di una richiesta di adempimento, ma in questo caso occorre fare attenzione e indirizzare la comunicazione alla persona, fisica o giuridica, che riveste in quel momento il ruolo di amministratore, specificando che si tratta di un credito vantato nei confronti del condominio.
Queste le indicazioni che possono trarsi dalla lettura della recente sentenza n. 1523 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata lo scorso 26 settembre 2023.
La prescrizione dei crediti dei fornitori verso condominio. Fatto e decisione
Una società che offriva servizi di pulizia aveva proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro che, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal condominio, aveva revocato il provvedimento monitorio, condannandola al pagamento delle spese di lite. La società appellante aveva dedotto l'erroneità della decisione nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto prescritto il credito azionato per via dell'inefficacia dell'atto interruttivo inviato a mezzo di raccomandata a/r. Era infatti stata ritenuta fondata l'eccezione del condominio, secondo il quale il soggetto a cui era stata indirizzata la raccomandata non era l'amministratore condominiale.
La sentenza era stata inoltre impugnata nella parte in cui era stato affermato che nel caso di specie trovava applicazione il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. In realtà, secondo l'appellante, avrebbe dovuto farsi applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale, poiché oggetto del ricorso monitorio era il pagamento di prestazioni rese nell'esercizio della propria attività imprenditoriale e non di quote condominiali.
Il condominio, nel costituirsi in giudizio, aveva evidenziato che il giudice di prime cure aveva accolto l'opposizione ritenendo che trovasse applicazione al caso di specie il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché le fatture azionate erano relative al servizio di pulizia dei beni condominiali, il cui pagamento avveniva con cadenza mensile o al massimo alla fine del trimestre.
In conseguenza di ciò, sempre secondo il condominio, l'obbligazione che sarebbe scaturita da tale contratto sarebbe comunque rientrata tra quelle periodiche o di durata.
Il Tribunale di Catanzaro, nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto che l'atto interruttivo della prescrizione al quale faceva riferimento l'appellante non fosse idoneo a tale scopo, perché era stato inviato alla persona fisica in proprio e non nella sua qualità di amministratore del condominio.
Il tal modo, secondo il Giudice, mancava nella diffida una chiara indicazione del soggetto obbligato, non evincendosi in alcun modo che la stessa avesse quale soggetto obbligato un condominio.
Sul punto è stato quindi citato il precedente di cui a Cass. civ. n. 15140/2021, secondo il quale "al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo)".
Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale il Tribunale ha invece ritenuto che per inquadrare correttamente la vicenda, occorresse fare riferimento alla natura ordinaria o straordinaria dell'attività svolta in favore del condominio dall'impresa fornitrice.
Questo perché, secondo il Giudice, contrariamente a quanto ritenuto dall'impresa appellante, trattandosi di un credito vantato nei confronti dei condomini, doveva farsi applicazione del principio maggioritario nella giurisprudenza per il quale le spese condominiali ordinarie hanno natura periodica, con conseguente applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. In caso di credito vantato dal terzo nei confronti del condominio, sempre secondo il Tribunale di Catanzaro, non sarebbe il termine di prescrizione a mutare, bensì il momento della sua decorrenza, a seconda che ad agire sia il condominio verso i condomini (in questo caso il termine decorrerebbe dalla delibera di approvazione del rendiconto) o il fornitore nei confronti del condominio (nel qual caso detto termine decorrerebbe, invece, dall'emissione della singola fattura).
Riflessioni sulla prescrizione dei crediti da fornitori a condomini
Quanto osservato dal Tribunale di Catanzaro in relazione ai termini di prescrizione dei crediti vantati dal condominio nei confronti dei condomini per le spese sostenute e da sostenere per la gestione dei beni e servizi comuni è sicuramente vero. La giurisprudenza è infatti attestata sulla differenza tra interventi ordinari e straordinari, con un termine di prescrizione quinquennale nel primo caso e decennale nel secondo.
Tuttavia non pare corretto assimilare al credito condominiale il credito vantato da un terzo fornitore nei confronti del condominio per farne discendere la durata quinquennale del relativo termine di prescrizione.
E questo perché il credito del fornitore trova causa nel sottostante contratto stipulato con il condominio, nella specie verosimilmente un appalto di servizi.
Di qui la posizione sostenuta in appello dalla difesa dell'impresa di pulizie e tesa a evidenziare la natura commerciale del proprio credito derivante dalla fattura azionata in giudizio, con conseguente applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale.
Altra cosa sarebbe stata quella di ritenere la durata quinquennale del relativo termine sulla base della natura periodica della prestazione svolta dall'impresa in favore del condominio, come pure sostenuto dalla difesa di quest'ultimo, con conseguente applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c.