Con sentenza emessa in data 7 aprile 2025, n. 117, la Corte di Appello di Cagliari accoglieva il gravame proposto su cinque motivi di censura da parte dell'appellante-società erogatrice dell'utenza dell'acqua condominiale, avverso pronuncia emessa dal Tribunale di primo grado, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo afferente il mancato pagamento di alcune fatture per la somministrazione non versate da parte del condominio; nel corso del giudizio di prime cure, si riuniva al tale causa altro procedimento per differente importo, tra le medesime parti ed avente il medesimo oggetto (art. 274 c.p.c.).
Il Tribunale competente decideva, accertando la prescrizione quinquennale, da calcolarsi con riferimento all'invio delle fatture e non all'emissione, nonché la rideterminazione della fornitura dell'acqua non potabile, riducendola del 50% secondo equità, e che gli importi pretesi erano frutto di erronea applicazione retroattiva delle tariffe.
Avverso tale pronuncia, veniva proposto l'appello dalla società appellante la quale chiedeva la riforma in toto della pronuncia di primo grado per le seguenti censure, lamentando: a) l'errato computo della prescrizione; b) l'illegittima applicazione retroattiva delle tariffe; c) l'erronea applicazione delle fasce tariffarie, l'erroneità della CTU espletata, con riferimento ai consumi calcolati dall'ausiliario del giudice in misura superiore a quella pretesa; d) il CTU aveva anche errato nel calcolo della somma corrisposta nelle more; e) sull'ingiusta condanna al pagamento delle spese di giudizio e delle spese di CTU.
Si costituiva in giudizio il condominio-appellato il quale chiedeva il rigetto del gravame, la conferma della pronuncia di prime cure.
La prescrizione dei crediti dei consumi idrici
Nella disamina della pronuncia della Corte territoriale emerge un principio che qui va evidenziato ovvero che per la prescrizione dei crediti dei consumi idrici si applica la disposizione contenuta nell'art. 2943, comma 4, c.c., secondo cui: "… la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore … nonché … dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (art. 2944 c.c.)".
Precisato quanto innanzi, il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (art. 1219 c.c.).
Ne consegue che i crediti da somministrazione idrica facciano eccezione ai principi generali sulla costituzione in mora ai fini dell'interruzione della prescrizione.
E' fuori dubbio che l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto (in tal senso Cass. civ. sez. III, 08 ottobre 2021, n. 27412).
Perciò è fondata la censura sul punto sollevata nel gravame dall'appellante posto che lo stesso ha prodotto comunicazioni inviate al condominio interruttivi della prescrizione quinquennale.
Valenza della consulenza tecnica di parte in giudizio
I calcoli aritmetici indicati dalla società somministratrice dell'utenza idrica sono da considerarsi fondati e la relazione di parte, depositata dal consulente della società-gestrice, sono esatti, rielaborando quanto già determinato dal CTU nominato nel giudizio di prime cura.
Tali rielaborazioni di parte, anche se introdotte per la prima volta nel giudizio d'appello, equivalgono a degli scritti difensivi di contenuto tecnico della parte e pertanto ben possono essere utilizzati a tali fini.
La consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello (Cass. civ. sez. 2, 19 gennaio 2022, n. 1614).
Ebbene, si tratta di una quantificazione che la Corte intende recepire, in quanto frutto di mere operazioni di calcolo.
Correzione errori calcolo CTU per fatture idriche
La Corte territoriale censura anche l'errore di calcolo commesso dal consulente tecnico di ufficio, il quale aveva si indicando la somma integralmente pagata dal debitore-condominio, non condividendo in assoluto la discrepanza creata dal detto CTU, il quale aveva omesso, erroneamente, che una fattura onerata non fosse tra quelle contemplare nell'ingiunzione di pagamento.
Chiaramente sulla somma rideterminata vanno computati gli interessi legali, dalla costituzione in mora al saldo.
Impossibilità diversificazione consumi idrici condominiali
Per completezza, la giudice del gravame rigettava la censura mossa dall'appellante in ordine alla diversificazione delle fasce orarie dei consumi con riferimento alle 24 unità immobiliari servite dalla medesima utenza. Diversificazione oggettivamente impossibile per il gestore, secondo la Corte d'appello, stante l'unitarietà dell'utenza e l'esistenza di un unico contatore esterno, sul quale calcolare i consumi nelle diverse fasce orarie.
L'eventuale rilevamento dei consumi delle singole unità immobiliari a valle dell'unico contatore condominiale è un dato puramente interno al condominio, effettuato attraverso misuratori di proprietà privata, privi di rilevanza esterna nei rapporti con il gestore e pertanto inidonei a far fede dai consumi delle singole unità immobiliari.
Riflessioni conclusive in ordine alla pronuncia della Corte d'appello sarda
La Corte territoriale gravame ha giustamente accolto il gravame alla luce della errata applicazione dei principi della prescrizione per la somministrazione idrica, prevista dall'art. 2943, n. 4, c..c (quinquennale), ed assolutamente condivisibile la rideterminazione dei calcoli degli importi contenute nelle fatture, alla luce di un palese errore di calcolo e dalle discrepanze commesse dal CTU incaricato nel giudizio di prime cure, rivisto e corretto con una consulenza tecnica di parte prodotta dall'appellante, fatta propria del Corte di Appello competente.