La manutenzione del giardino e degli alberi di un condominio non è una responsabilità solo di chi ha un appartamento con affaccio sulle aree verdi, ma riguarda tutti i condomini. Poiché un giardino ben curato contribuisce al decoro dell'edificio e al valore complessivo della proprietà, la spesa per la sua manutenzione deve essere ripartita tra tutti in base ai millesimi di proprietà, senza escludere i proprietari di box auto, negozi o magazzini.
È importante anche la potatura e la cura del giardino del singolo partecipante al condominio in quanto contribuisce ad un ambiente "decorativo" apprezzabile da tutta la collettività condominiale.
D'altronde, un singolo condomino può facilmente subire i disagi causati dai rami di alberi e piante che, provenienti da una proprietà confinante, si estendono oltre il confine, invadendo spazi di sua legittima pertinenza.
A proposito di tale conflitto merita di essere segnalata una recente decisione del Tribunale di Roma (sentenza n. 4583 del 25 marzo 2025).
Conflitto tra condomini per crescita vegetazione e decisione del tribunale
La proprietaria dell'appartamento al primo piano di un caseggiato ha citato in giudizio la vicina del piano terra, accusandola di aver causato danni alla sua abitazione a causa della crescita incontrollata della vegetazione nel giardino sottostante.
Nello specifico, i rami di una magnolia della convenuta si sono estesi oltre il confine della sua proprietà, arrivando a coprire le finestre della stanza studio e dei due bagni dell'attrice, con conseguente limitazione della luminosità e della fruibilità degli spazi interni.
Inoltre, alcuni rampicanti della stessa condomina del piano terra hanno invaso il muro della sua abitazione, avvolgendosi persino attorno al tubo del gas, creando potenziali rischi.
L'attrice ha richiesto che venisse ordinato alla convenuta il taglio di tutti i rami sconfinanti la proprietà stessa che invadono le sue finestre, nonchè la potatura periodica degli stessi; la rimozione dei rampicanti che hanno invaso il muro e il tubo del gas, con l'imposizione di una manutenzione regolare per evitare futuri problemi.
In ogni caso l'attrice ha preteso il risarcimento del danno, quantificato in 5.000 euro, per i disagi subiti e la compromissione del diritto di godere pienamente della propria abitazione.
Infine la proprietaria soprastante ha chiesto che la convenuta fosse condannata al pagamento delle spese legali sostenute per il procedimento.
È importante evidenziare che secondo l'attrice i costi di manutenzione delle piante cresciute a dismisura sarebbero dovuti gravare esclusivamente a carico della convenuta, posto che la magnolia sorge nel giardino di quest'ultima e pertanto sarebbe la proprietaria della pianta a doversi occupare della manutenzione, anche al fine di impedire conseguenze dannose per gli abitanti degli appartamenti soprastanti.
La convenuta ha sostenuto che la magnolia svolge una funzione ornamentale e contribuisce al decoro dell'intero condominio.
Di conseguenza ha affermato che i costi di manutenzione avrebbero dovuto gravare sul condomino. Il Tribunale ha dato torto alla convenuta.
Lo stesso giudice ha notato che dalle foto prodotte in giudizio è emerso come i rami della magnolia, laddove non opportunamente manutenuti, siano effettivamente in grado di invadere l'appartamento dell'attrice procurandole intuibili disagi, sia in ordine all'utilizzo delle finestre, peraltro con accumulo di deiezioni animali, sia riguardo all'impossibilità di usufruire dell'illuminazione naturale all'interno delle stanze del proprio appartamento. Secondo il Tribunale non è rilevabile alcun beneficio concreto per l'intero condominio derivante dalla presenza della pianta situata nel giardino della convenuta.
Di conseguenza, essa rimane esclusivamente di proprietà della condomina proprietaria della pianta, che è quindi responsabile anche delle relative spese di manutenzione e dei danni a terzi.
A tale proposito il giudice romano ha ordinato alla convenuta il taglio di tutti i rami sconfinanti che invadono le finestre della stanza studio e delle due stanze bagno di proprietà dell'attrice, nonché la potatura periodica degli stessi al fine di prevenire ulteriori disturbi in suo danno.
Accolta anche la domanda risarcitoria proposta dall'attrice individuata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella somma di euro 3.500,00, da corrispondersi in favore dell'attrice a titolo di risarcimento.
In relazione alla crescita incontrollata dei rampicanti dal giardino la condomina del piano terra è stata condannata a provvedere al taglio di tutti i rampicanti sconfinante nella proprietà soprastante, nonché a provvedere alla potatura periodica degli stessi.
Diritti del condomino sui rami sconfinanti e potatura obbligatoria
L' articolo 896 c.c. stabilisce che, in caso di piante appartenenti a un condomino che si estendano oltre il confine, il proprietario del fondo limitrofo può richiedere la potatura obbligatoria.
Se il vicino non provvede spontaneamente, il condomino può rivolgersi al giudice, il quale può condannare il proprietario della pianta a eseguire la potatura, garantendo così una tutela in forma specifica o autorizzare il condomino a procedere autonomamente, con le spese a carico del vicino inadempiente (Cass. civ., sez. II, 27/10/2021, n. 30188). In ogni caso, come ha osservato il Tribunale di Roma, la nozione di "fondo" contenuta nella disposizione assume una portata ampia, ricomprendendo non solo l'ipotesi di terreni orizzontalmente confinanti, bensì anche la proprietà altrui posta al di sopra di quella nella quale è piantato l'albero, dal momento che in tale fattispecie i rami non opportunamente tagliati e curati sono ugualmente in grado di procurare un disturbo al vicino (come nella vicenda esaminata).