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La parziarietà del credito nel contenzioso condominiale: la Cassazione fornisce importanti chiarimenti

L'ordinanza emessa dalla Suprema Corte pone l'accento sulla questione inerente il titolo esecutivo in capo al condominio applicabile anche nei confronti dei singoli condomini per quota in virtu' del principio della parziarietà del credito.
Avv. Nicola Frivoli 
Dic 5, 2024

Con ordinanza emessa in data 19.11.2024, n. 29792, la Corte di Cassazione, Sezione III, si è pronunciata su un tre motivi di censura afferenti il convincimento della Corte territoriale sulla rideterminazione dell'importo contenuto in un atto di precetto notificato da una società appaltatrice per l'esecuzione di alcuni lavori, in virtù di una opposizione all'esecuzione da parte di condomino per la rivisitazione della somma contenuta nel detto atto prodromico all'esecuzione, somma già rideterminata dal Tribunale di prime cure, posto che il titolo posta a base dell'azione afferiva un provvedimento monitorio, e che l'appellante contestava, in particolare, la non corrispondente alla quota condominiale, in base alle tabelle millesimali, dell'importo portato nel detto atto di precetto. Successivamente la società creditrice falliva ed interveniva la Curatela del fallimento.

Avverso tale pronuncia di parziale accoglimento del giudice del gravame, veniva proposto ricorso per cassazione da parte del ricorrente. La Curatela non presentava alcuna difesa.

Criterio di attribuzione del credito nei confronti dei condomini

La Suprema Corte nella disamina del primo motivo di censura sollevato dal ricorrente, in ordine alla nullità della sentenza impugnata per non aver ritenuto necessaria la partecipazione alla lite del Condominio e con la conseguenza della qualificazione dell'azione del terzo creditore nei riguardi del condomino moroso intesa come azione surrogatoria.

La Cassazione rigetta in toto tale motivo, poiché l'azione eventualmente esperita dal terzo creditore volta alla costituzione di un titolo esecutivo nei confronti di un condomino moroso, espletata con un giudizio di cognizione, non è applicabile alla presente fattispecie perché solo in questo ambito si pone la questione della qualificazione dell'azione del terzo creditore, volta a sopperire all'inerzia dell'amministrazione condominiale nella riscossione delle quote dal condomino moroso, con la problematica afferente la legittimazione passiva, del mancato coinvolgimento nel giudizio del condominio.

Per meglio dire, nel caso in esame, l'azione espletata dal creditore con l'atto di precetto, è un tipica azione esecutiva, diretta al recupero in capo al singolo condomino in virtù di un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento somme emesse nei confronti dell'ente condominiale; infatti, con il provvedimento giudiziale recante condanna del condominio per un credito vantato da un creditore, diventa un titolo esecutivo anche nei confronti di tutti condomini, pur se non parti del giudizio e neppure individuati nominativamente nel provvedimento (Cass. civ. sez. III, 06 dicembre 2023, n. 34220; Cass. civ. sez. III, 27 giugno 2022, n. 20590; Cass. civ. sez. III, 29 settembre 2017, n. 22856; Cass. civ. sez. II, 14 ottobre 2004, n. 20304).

Perciò, tale principio si applica in ragione del criterio di parziarietà che sorregge l'imputazione ai singoli partecipanti delle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio (Cass. civ. S.U., 08 aprile 2008, n. 9148).

Inesistenza dell'ipotesi di litisconsorzio necessario

Tra l'altro, va condiviso quanto sostenuto dal Corte d'Appello circa la non sussistenza dell'applicazione del litisconsorzio necessario con l'ente condominiale nel giudizio intrapreso dal creditore procedente, secondo cui: "il soggetto che ha stipulato un contratto col condominio e, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., in forza di esso pretende dal condomino moroso il soddisfacimento del proprio credito pecuniario - diversamente dall'attore in surrogatoria, il quale fa valere in nome proprio un diritto altrui - agisce in via diretta (cioè non sostitutiva) nell'esercizio di un proprio diritto parziario nei confronti del proprio debitore".

Da quanto argomentato, si deduce l'inconferenza e l'infondatezza della prospettazione di una legittimazione passiva dell'ente condominiale, poiché estraneo a questioni che coinvolgono unicamente il rapporto tra il creditore intimante ed il singolo condomino intimato.

Parziarietà dell'obbligazione condominiale e ingiunzione verso il condominio

Valutazione nel quantum da parte del giudice di merito

Anche il secondo motivo di ricorso è del tutto infondato per violazione del contraddittorio, posto che nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione promossa da un creditore in danno di un singolo condomino sulla base di un titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell'ente condominiale, è onere del condomino intimato o esecutato allegare e provare che la quota dell'obbligazione condominiale gravante su di lui è diversa da quella indicata dal creditore intimante o procedente (cit. Cass. civ. sez. III, 29 settembre 2017, n. 22856; cit. Cass. civ. sez. III, 06 dicembre 2023, n. 34220).

Precisano gli ermellini che in una opposizione esecutiva, l'accertamento concreto dell'effettivo quantum del debito condominiale imputabile al condomino opponente, da compiersi tenendo conto dei versamenti da questi già compiuti riferibili alla specifica obbligazione, concreta un apprezzamento di fatto, tipicamente riservato al giudice di merito (Cass. civ. sez. II, 17 febbraio 2023, n. 5043; cit. Cass. civ. sez. III, 6 dicembre 2023, n. 34220).

Siffatta valutazione risulta correttamente effettuata dalla Corte d'appello competente, sulla base del prudente apprezzamento degli elementi istruttori ritualmente acquisiti al processo, con l'apprezzamento così operato è sostenuto da adeguata motivazione, logica e coerente, siccome fondata su prova documentale idoneamente dimostrativa della porzione del debito ascrivibile al condomino opponente.

Per completezza, anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione inerente la nullità della sentenza per omesso esame della doglianza relativa alla violazione del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., perché nel ricorso introdotto, il ricorrente nulla riferisce in merito in ordine a tale concessione dei detti termini, così come nell'atto di appello.

Concludendo, dalla disamina dell'ordinanza emessa dagli ermellini, con la quale hanno rigettato tre motivi del ricorso, hanno affermato che il provvedimento giudiziale recante condanna del condominio per un credito vantato da un credito, diventa un titolo esecutivo nei confronti di tutti condomini e risulta infondata qualsivoglia richiesta volta al coinvolgere il condominio nel giudizio di merito.

Sentenza
Scarica Cass. 19 novembre 2024 n. 29792
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