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Il nuovo Decreto Sicurezza punisce l'occupazione abusiva di immobili con pene severe e procedure rapide per il rilascio

Nuove misure nel decreto sicurezza 2025: inasprite le pene per l'occupazione abusiva di immobili, con procedure accelerate per il ripristino della legalità e la protezione delle vittime.
Redazione Condominioweb 
11 Giu, 2025

La legge 9 giugno 2025, n. 80, di conversione, senza emendamenti, del Decreto-Legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (cd. decreto sicurezza) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2025.

La legge è entrata in vigore ieri, 10 giugno 2025.

La nuova normativa introduce nel codice penale l'articolo 634-bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui). In base a tale norma chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni.

La stessa pena è prevista anche per chiunque si appropri di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri o ceda ad altri l'immobile occupato o per chiunque si intrometta o cooperi nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceva o corrisponda denaro o altra utilità per l'occupazione.

Non è punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.

Il delitto è punito a querela della persona offesa, ma si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

È stato previsto anche un nuovo inter idoneo ad agevolare le forze di polizia per liberare con maggior celerità gli immobili, restituendoli agli aventi diritto.

In particolare nel caso in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all'articolo 634-bis c.p., dopo i primi accertamenti per verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione, si recano senza ritardo presso l'immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato (per prendere notizia dei reati, impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori; ricercare gli autori; compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale).

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, qualora sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, ordinano all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell'immobile medesimo: in caso di resistenza, rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o assenza dell'occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, sempre qualora vi siano fondati motivi per ritenere arbitraria l'occupazione, procedono al rilascio coattivo dell'immobile e reintegrano il denunciante nel possesso dello stesso.

Tale operazione avviene previa autorizzazione del pubblico ministero, rilasciata per iscritto, verbalmente con successiva conferma scritta o mediante comunicazione telematica.

Le attività svolte dalla polizia giudiziaria sono verbalizzate, con l'indicazione dei motivi del provvedimento di rilascio. Copia del verbale è consegnata al destinatario del provvedimento di rilascio (art. 321-bis, co. 5 c.p.p.).

Il verbale è trasmesso entro 48 ore al pubblico ministero del luogo in cui ha avuto luogo la reintegrazione nel possesso. Il PM entro le successive 48 ore dalla ricezione del verbale, salvo che ritenga di disporre la restituzione dell'immobile al destinatario del provvedimento di rilascio, chiede al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso (art. 321-bis, co. 6 c.p.p.).

Attenzione: la reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i predetti termini di trasmissione del verbale al pubblico ministero e di richiesta di convalida al giudice o se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta del PM.

In ogni caso copia dell'ordinanza è immediatamente notificata all'occupante (art. 321-bis, co. 7 c.p.p.).

Scarica Decreto legge 48 2025 Decreto sicurezza
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