La normativa sull'isolamento acustico degli edifici è contenuta nel Dpcm del 5 dicembre 1997.
In particolare deve osservarsi che l'art. 2 del Dpcm richiama la nozione di ambienti abitativi fissata dalla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 2, comma 1, lett. b). Tale ultima disposizione definisce gli ambienti abitativi nel seguente modo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
Tenendo conto di quanto sopra viene da domandarsi se la normativa sull'isolamento acustico degli edifici si applichi anche alle terrazze a livello o ai bagni, corridoi e ripostigli?
La questione è stata affrontata dall'interessante decisione della Cassazione n. 5487 del 22 febbraio 2023.
Normativa sull'isolamento acustico degli edifici e terrazze a livello, bagni, corridoi e ripostigli. Fatto e decisione
Gli acquirenti di due unità immobiliari citavano davanti al Tribunale le imprese costruttrici/alienanti per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa del difetto di insonorizzazione degli appartamenti acquistati. Il Tribunale dava ragione alle attrici, condannando i convenuti al risarcimento dei danni.
La Corte di Appello confermava la decisione di primo grado, rideterminando il danno dalle stesse subito a causa del deprezzamento dei loro immobili.
Le imprese soccombenti - che ricorrevano in cassazione - contestavano l'applicazione della normativa di settore anche alle terrazze, da considerarsi spazi aperti, pacificamente esterni all'edificio e aperti su tutti i lati; inoltre le ricorrenti ritenevano che il citato decreto fosse applicabile solo agli ambienti abitativi, con esclusione di locali come corridoi, rispostigli bagni.
La Cassazione ha dato ancora ragione agli acquirenti. Anche secondo i giudici supremi infatti il problema della insonorizzazione delle terrazze non è un problema limitato allo spazio che le costituisce, ma un problema di propagazione del rumore attraverso le murature su cui appoggiano e su cui si innestano.
Allo stesso modo la Cassazione ha ritenuto che l'adozione degli accorgimenti utili all'insonorizzazione degli ambienti debba trovare applicazione con riferimento all'unità abitativa nella sua interezza, compresi corridoi, rispostigli bagni.
Infine la Cassazione ha ritenuto pure ineccepibili gli inconvenienti da valutare per il deprezzamento degli immobili acquistati (diffusione del rumore in molte loro parti, la sua incidenza sulla valutazione degli stessi in caso di vendita, il disagio sopportato per l'esecuzione dei lavori necessari).
Considerazioni conclusive
L'art. 1669 c.c. vuole garantire sia la stabilità sia l'abitabilità dell'immobile, entrando in gioco anche per quei vizi che incidono gravemente ed in modo permanente sulla fruibilità abitativa del bene.
Così la giurisprudenza ha chiarito che il Dpcm 5 dicembre 1997, anche se non di immediata vigenza nei rapporti fra privati in favore degli acquirenti, può comunque essere considerato come criterio fattuale di riferimento per determinare lo stato dell'arte esigibile all'epoca di realizzazione del fabbricato al fine di verificare la sussistenza dei gravi difetti di insonorizzazione agli effetti dell'art. 1669 c.c. (Cass. civ., sez. II, 19/03/2021, n. 7885).
In particolare l'accertamento dell'eventuale responsabilità per un vizio inerente all'isolamento acustico di un immobile deve essere attuato tenendo conto delle norme tecniche di insonorizzazione degli edifici e dei canoni tecnici sulle sorgenti sonore suggerite dalle ordinarie regole dell'arte tra le quali il suddetto D.P.C.M. può essere preso come modello di riferimento (Cass. civ., sez. II, 30/07/2021, n. 21922).